La cancellazione dei debiti sotto i 1000 euro consente il recupero dell’IVA per la società di rifiuti

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 107/2020, all’istanza di una società che gestisce i servizi inerenti alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani e che per gli anni 2006, 2007 e 2008 si è occupata anche dell’applicazione e della riscossione della TIA (assolvendo all’obbligo di pagamento dell’imposta, ad aliquota agevolata del 10 per cento), ammette la possibilità – a seguito della cancellazione ex lege dei debiti fino a 1000 euro sorti nel periodo 2000-2010 – di procedere al recupero dell’imposta, portandola in detrazione con un’unica nota di variazione nella dichiarazione annuale.
L’art. 4 del D.L. 119/2018, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 136/2018, ha previsto che i debiti di importo residuo fino a mille Euro (alla data di entrata in vigore del decreto) comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, siano automaticamente annullati. Si tratta di una cancellazione ex lege per effetto della quale il creditore ha tempo sino al 31 dicembre 2019 per adeguare le proprie scritture contabili. Dal suddetto annullamento automatico emerge per la società istante un credito corrispondente all’IVA sulla TIA anticipata all’Erario all’atto dell’emissione della fattura e non più recuperata. Sul punto, l’Agenzia ricorda la possibilità di esercitare, successivamente all’emissione e alla registrazione della fattura attiva, la rettifica dell’imposta (Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, recepita dall’art. 26 del decreto IVA). Infatti, l’art. 26 riconosce al cedente o prestatore il diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25 del decreto IVA, quando l’operazione viene meno in tutto o in parte “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili” nonché “per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.
L’Agenzia, accogliendo la tesi dell’istante, riconosce il diritto di rettificare l’imposta versata all’erario e il diritto alla detrazione dell’IVA a seguito della nota di variazione, operazione che dovrà avvenire, nel caso in esame, con la dichiarazione relativa al 2019 (anno in cui il concessionario ha comunicato l’annullamento dei crediti), da presentare entro il 30 aprile, termine prorogato al 30 giugno 2020 per effetto dell’articolo 62, commi 1 e 6, DL n. 18/2020, che ha sospeso gli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Nel caso in cui la dichiarazione IVA sia stata già presentata, resta ferma la possibilità per il contribuente di correggere la dichiarazione Iva 2020 entro i termini di legge (articolo 8, comma 6-bis, DPR n. 322/1998).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Comuni montani, riparto dell’incremento di 2 milioni di euro del FSC per l’anno 2020

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 aprile 2020, sono state definite, per gli anni dal 2020 al 2022, le modalità di individuazione dei comuni beneficiari (montani o parzialmente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna) ed i criteri di riparto delle risorse incrementali, pari a 2 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, al fine di compensare l’importo che gli stessi enti sono tenuti a versare al Fondo solidarietà comunale, quale quota di alimentazione del Fondo medesimo, mediante la trattenuta di una quota dell’IMU di loro spettanza (art. 1, comma 551 della legge n. 160/2019).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Adeguamento compenso dell’Organo di revisione in corso di mandato

Alla luce del complesso quadro interpretativo desumibile dalla giurisprudenza contabile, con particolare riferimento alla più recente pronuncia nomofilattica della Sezione delle Autonomie, deve “escludersi che, in via generale, possa riconoscersi la facoltà per gli enti di un possibile adeguamento del compenso dell’Organo di revisione, in corso di rapporto, che, di norma, resta fissato nella misura deliberata in origine” (deliberazione n. 14 del 2019/QMIG). Tuttavia, facendo riferimento, tra l’altro, alle “finalità perseguite dal decreto di adeguamento, oltre che a quanto stabilito, in via generale dall’art. 36 della Costituzione, disposizione immediatamente precettiva”, la Sezione delle Autonomie ha dettato il principio di diritto in forza del quale “alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal D.L. 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri” (deliberazione n. 14 del 2019/QMIG). Al riguardo occorre evidenziare, in tale ambito, il potere discrezionale degli Enti locali trattandosi di valutazioni connotate da discrezionalità, ancorché tecnica, di esclusiva competenza dell’Organo di indirizzo politico.
È quanto ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 32_2020.

Modalità di rateazione delle somme dovute da parte degli enti locali

Con la Risoluzione n. 3/Df del 17 aprile 2020, il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di rateizzazione delle somme dovute a seguito della notifica degli atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, commi da 796 a 801 della legge 7 dicembre 2019, n. 160. La norma disciplina le modalità con cui gli enti locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione della riscossione delle proprie entrate, a norma dell’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, concedono la rateazione delle somme. Modalità che possono essere derogate dai comuni in base all’ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie. La potestà regolamentare in materia di accertamento e riscossione dei tributi trova comunque un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale). A tal riguardo, si ricorda che i commi 796 – 797 disciplinano la dilazione del pagamento delle somme dovute in assenza di regolamentazione da parte degli enti. In particolare, ai sensi del comma 797 l’ente, con propria deliberazione (in ottemperanza alla potestà conferita dall’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997), può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro. Il Ministero richiama l’attenzione sull’appena citata durata ritenendo che sia l’unica modalità cui non sia possibile derogare con la potestà regolamentare, proprio perché il Legislatore ha inteso tutelare in tal senso i diritti del debitore.

 

Autore: PERK SOLUTION