Nessun obbligo di versamento dei contributi in favore degli amministratori lavoratori parasubordinati

Il Ministero dell’Interno, con il Parere n. 25336 del 26 agosto 2025, ha chiarito che l’articolo 86 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000) non trova applicazione nei confronti degli amministratori che rivestano la qualifica di lavoratori parasubordinati.

Il quesito riguardava la possibilità di estendere ai lavoratori parasubordinati la disciplina prevista dal comma 2 dell’art. 86 TUEL, che impone agli enti locali di versare una quota forfettaria contributiva in favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti che ricoprono cariche elettive.

Il Ministero ha escluso tale possibilità, evidenziando che il lavoro parasubordinato rappresenta una forma ibrida tra il lavoro autonomo e quello subordinato, ma che, ai fini previdenziali e fiscali, viene assimilato al lavoro dipendente, non al lavoro autonomo.

Di conseguenza, non risulta applicabile né il comma 2 dell’art. 86 (relativo ai liberi professionisti), né il comma 1, che riguarda i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita. I collaboratori coordinati e continuativi, infatti, non beneficiano del diritto all’aspettativa, né retribuita né non retribuita, e non godono delle garanzie tipiche del lavoro subordinato.

Alla luce del quadro normativo e in assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il Ministero conclude che l’ente locale non è tenuto al versamento dei contributi previdenziali in favore degli amministratori parasubordinati, i quali restano iscritti alla Gestione separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

La redazione PERK SOLUTION

Compete al datore di lavoro e non al Comune (inf. a 10.000 abitanti) il versamento dei contributi per gli assessori in aspettativa non retribuita

Per gli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, legittimati a richiedere l’aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi è a carico dell’ente datore di lavoro, al quale non compete alcun rimborso da parte del comune. È la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere di un Sindaco di un Comune di popolazione inferiore ai 10.000 abitanti in ordine all’individuazione del soggetto in capo al quale sussiste l’obbligo di versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di un assessore comunale in aspettativa non retribuita.

Di seguito la risposta del Ministero:

L’articolo 81, di disciplina delle “Aspettative”, a seguito delle modifiche disposte dalla legge finanziaria per il 2008 (l. n. 244/2007), prevede che “[…] i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova”; l’ultimo periodo del suddetto articolo prevede che “I consiglieri di cui all’articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86”.
Il successivo articolo 86, rubricato “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative”, disciplina il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo di specifiche categorie di amministratori (tra i quali “gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti”; cfr. il suo comma 1) che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato rinunciando ad un’attività lavorativa dipendente (v. comma 1) o di natura autonoma (v. comma 2).
Più nel dettaglio, il primo periodo del comma 1 dell’articolo 86 in questione dispone che “L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per […] gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti […] che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico”.
Ebbene, facendo applicazione delle disposizioni sopra riportate emerge anzitutto che tutti i soggetti che rivestono la carica di assessore comunale e che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato (v. art. 81 cit.). Ancora, solo i consiglieri menzionati nell’articolo 77, comma 2, del TUEL., qualora abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita, debbono assumere a proprio carico il pagamento degli oneri previsti dal successivo articolo 86 (v. art. 81 cit., ultimo periodo). A contrario, gli altri amministratori elencati nell’articolo 81 del decreto legislativo n. 267/2000 non assumono a proprio carico il versamento degli oneri ex articolo 86, restando il pagamento degli stessi o in capo all’ente locale presso cui svolgono le funzioni pubbliche o in capo al proprio datore di lavoro. Invero, per comprendere se detti oneri facciano carico al datore di lavoro o all’ente locale soccorre la disciplina dettata dal successivo articolo 86, il cui primo comma – come sopra visto – impone alle amministrazioni locali di provvedere a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per specifiche categorie di amministratori espressamente elencati, collocati in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, tra i quali “gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti”. Ergo, per i componenti delle giunte comunali di enti con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti collocati in aspettativa non retribuita, il versamento degli oneri di cui all’articolo 86 del TUEL non può essere posto a carico del comune presso cui si esercita la funzione assessorile – ostando a ciò l’espressa dizione normativa – ma non può essere posto nemmeno a carico dell’amministratore interessato, in quanto, a mente del citato articolo 81, ultimo periodo, solo i consiglieri menzionati nell’articolo 77, comma 2, assumono a proprio carico il versamento degli oneri in questione.
Pertanto, dal combinato disposto dei predetti articoli 81 e 86 del decreto legislativo n. 267/2000, si rileva che per gli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, legittimati, ex articolo 81, a richiedere l’aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi è a carico dell’ente datore di lavoro, al quale non compete alcun rimborso da parte dell’altra amministrazione interessata, vale a dire il comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION