TARI: omesso invio dell’avviso di pagamento e obblighi del contribuente

In materia di TARI il contribuente che non abbia ricevuto l’avviso di pagamento è comunque tenuto ad attivarsi al fine di garantire la tempestività del pagamento. Di conseguenza l’omissione dell’invio dell’avviso di pagamento non dispensa il contribuente dal pagamento del tributo alle scadenze previste. A questa conclusione sono giunti i giudici della CTR per la Liguria (sentenza del 14/01/2021 n. 32) che, accogliendo i motivi di appello dell’Ufficio, hanno ribaltato l’esito del giudizio di primo grado. Nel caso di specie i giudici della CTP, basandosi sull’art. 34, comma 3, del regolamento TARI del Comune, avevano, invece, escluso la colpa del contribuente nel mancato versamento del tributo e di conseguenza non lo avevano ritenuto passibile di sanzioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni, bilanci di previsione ad aprile e tariffe e regolamenti TARI al 30 settembre 2021

L’art. 30, comma 4 del DL Sostegni dispone il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021. Fino al predetto termine è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del TUEL.
Il comma 5 del medesimo art. 30, limitatamente al 2021 e in deroga all’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e all’art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000, consente ai comuni di approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 settembre, modificando ove necessario i provvedimenti già deliberati. Nel caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del bilancio di previsione, fermo restando il termine del 30 settembre, il comune provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio in occasione della prima variazione utile. La data del 30 settembre consentirà ai Comuni di adeguarsi alla novità introdotta dal D.Lgs. 116/2020, che esclude dalla tariffa i rifiuti prodotti dalle attività industriali delle imprese e permette alle aziende di “rinunciare” al servizio pubblico per gli altri loro rifiuti, in cambio di una serie di esenzioni. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’art. 3, comma 12 del D.lgs. 116/2020, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva entro il 31 maggio di ogni anno.

 

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Riduzione TARI per carenza del servizio di raccolta rifiuti

In materia di TARI, il contribuente ha diritto alla riduzione dell’importo del tributo ove dimostri che l’effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti sia svolto in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari. Alla luce di tale principio, recentemente affermato dalla Suprema Corte nelle pronunce 3265 e 22767 del 2019, la CTR campana, con sentenza del 18/02/2021, n. 1530/19, ha accolto l’appello del contribuente e ritenuto non meritevoli di pregio le motivazioni addotte dall’Ufficio. La Suprema Corte ha più volte ritenuto che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta. In tale ottica, come affermato in tema di riduzioni TARSU, «Il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: -non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente; – ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso » (v. Cass. n. 3265 e n. 22767 del 2019). Va pertanto ribadito che “In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o addirittura l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 22130/2017 e n. 12979/2019).
Nel caso di specie, l’appellante ha dimostrato, attraverso la produzione di attestazioni rilasciate dal Comune, che il servizio non veniva svolto presso la propria abitazione. La circostanza che il Regolamento della IUC del Comune non preveda la riduzione del tributo in detta ipotesi, è irrilevante, in quanto trova applicazione il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con riferimento alla TARSU ed estensibile anche alla TARI, secondo cui “va disapplicato, per contrasto con la disciplina primaria di cui al D.lgs. n. 507 del 1993, il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu” (ord. n. 2767/2019).

 

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TARI e stabilimenti balneari

In tema di TARI, l’esclusione delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono adibite, non possono produrre rifiuti, non è automatica. Esiste, infatti, una presunzione “iuris tantum” di produttività che impone al detentore dell’area di provare le circostanze escludenti che devono, inoltre, essere dedotte nella “denuncia originaria” o nella “denuncia di variazione”. A tale conclusione è pervenuta la CTR Sardegna, Sentenza del 18/01/2021, n. 29/1 rifacendosi anche al recente orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31460/2019. Nel caso in esame, in assenza di prove documentali da parte del contribuente, a sostegno della propria richiesta, i giudici hanno ritenuto idoneo il criterio adottato dall’ente impositore che ha determinato l’imposta dovuta equiparando l’intera superficie dell’arenile alle restanti infrastrutture fisse dello stabilimento balneare. L’arenile costituisce la principale attrattiva di uno stabilimento bal­neare. ospitando giornalmente la quasi totalità della clientela che vi si trattiene per un numero rilevante di ore consecutive (alcuni, anche l’intera giornata): ed è proprio la presenza di un numero significativo di persone che rende l’arenile produttivo di rifiuti, legittimando il Comune gestore del servizio di raccolta (e di smaltimento) dei rifiuti prodotti anche dall’arenile, a richiedere il pagamento della T.A.R.I. considerandolo quale superficie utile per calcolare la somma dovuta per tale titolo

 

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Linee guida Fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti – Anno 2020

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato sul proprio sito internet le “linee guida interpretative” per l’anno 2020 concernenti l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l’applicazione dei fabbisogni standard alla TARI. Quest’anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle importanti novità connesse all’avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario.

Il mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti da diritto ad una riduzione della tassa

Il mancato svolgimento in fatto del servizio di raccolta, nell’irrilevanza delle ragioni da cui è determinato, va, pertanto, correttamente sussunto nella fattispecie astratta di cui al comma 657 dell’art. 1 della I. n. 147 del 2013, e dà certamente diritto ad una riduzione quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale. Lo ha sancito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19767/2020, accogliendo il ricorso di una società che aveva chiesto al Comune una riduzione del tributo in ragione della mancata effettuazione del servizio di raccolta nell’area in cui operava la società medesima. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo l’imposta dovuta nella misura ridotta del 15%, tenuto conto della mancata effettuazione del servizio di raccolta di rifiuti; la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva invece rigettato il ricorso della società. I giudici di Cassazione hanno ricordato che la Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 10 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. La tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente. Posto che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l’occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate. Quanto alla specifica riduzione del 40% di cui al comma 657, ritiene il Collegio che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione. Per zona, infatti, non può che intendersi un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un’area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l’assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutiva. Non rileva, invece, che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell’istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l’espletamento. Irrilevante anche la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale.

 

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Nota IFEL sulle principali novità del MTR integrato con la delibera ARERA n. 238/2020

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento in merito alle ultime modifiche normative e ai provvedimenti dell’ARERA adottati con delibera ARERA n. 238 del 23 giugno 2020, recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

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Nota IFEL sulla TARI da applicare agli studi professionali

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alle tariffe TARI da applicare alla categoria degli “studi professionali” per l’anno 2020. La nota ricorda come la normativa emergenziale accordi ai Comuni la possibilità di confermare per il 2020 le tariffe TARI adottate nel 2019 (ex articolo 107, co. 5 del D.L. n. 18/2020). Dall’altra, le disposizioni recate dall’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, prevedono l’istituzione, a decorrere dal 2020, della categoria, non prevista nel 2019, delle “banche, istituti di credito e studi professionali”. La contraddizione normativa che deriva dalla vigenza delle due norme pone dunque il problema di come considerare nell’anno 2020 la categoria degli studi professionali nel caso di provvisoria conferma delle tariffe 2019. Secondo IFEL, non si ritiene illegittimo per i Comuni procedere nel senso di far prevalere la possibilità concessa dalla normativa di emergenza (articolo 107, co. 5 del D.L. n. 18/2020), adottando pertanto la conferma in blocco delle tariffe 2019, ivi inclusa quella relativa alla categoria “uffici, agenzie, studi professionali”. Altra soluzione alternativa consiste nell’accompagnare la provvisoria conferma delle tariffe 2019 con l’immediato adeguamento delle tariffe degli studi professionali, in maniera coerente con quanto stabilito dal Dl 124/2019, applicando pertanto a tale categoria le tariffe vigenti nel 2019 con riferimento alla categoria “banche ed istituti di credito”. Quest’ultima ipotesi appare tanto più preferibile in considerazione dell’esigenza ampiamente diffusa di riconoscere misure agevolative, anche in regime di provvisoria conferma delle tariffe 2019, in favore delle utenze (domestiche e non domestiche), facendo ricorso alla facoltà di cui al comma 660 della legge n. 147/2013, anche tenendo a mente le riduzioni COVID-19 prospettate dall’ARERA con la deliberazione n. 158 del 5 maggio scorso.

 

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Validazione Piani Economici Finanziari Tassa Rifiuti da parte dell’Organo di revisione

In risposta ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) – Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di “considerare l’organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell’organo di revisione alla validazione dei PEF”.
In conseguenza di questo parere, si ritiene che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano trasmettere all’Autorità, a titolo di validazione, il parere che l’organo di revisione dell’ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti.

 

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