La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 95/2025, affronta la gestione della cassa vincolata da parte degli enti locali, con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse per spese in conto capitale, evidenziando che l’utilizzo della cassa vincolata, erogata per una destinazione determinata, è ammesso, in presenza di obbligazioni esigibili e in mancanza di cassa libera, anche per pagare altre spese di investimento. Tale utilizzazione deve essere limitata temporalmente e si accompagna all’obbligo di ricostituzione della cassa vincolata entro il 31 dicembre, ovvero entro il più breve termine qualora debbano essere pagate obbligazioni relative all’intervento per il quale sono state erogate le somme confluite nella cassa vincolata.
La gestione della cassa vincolata ha subito significative modifiche a seguito della deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti. In essa si affermava che il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, si concretizza con l’approvazione degli strumenti di programmazione che operano la scelta tra destinazioni eterogenee o alternative.
Tuttavia, questa interpretazione ha generato difficoltà operative per gli enti locali, portando il legislatore a intervenire con il Decreto-Legge n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 95 del 4 luglio 2024. In particolare, l’articolo 6, comma 6-octies, ha stabilito che il vincolo di cassa deve essere applicato solo alle entrate derivanti da mutui, prestiti e contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione, eliminando il vincolo di cassa per le entrate che presentano un vincolo di competenza indicato dalla legge.
Per le spese di investimento, l’utilizzo della cassa vincolata non incontra particolari limiti e nell’eventualità, non infrequente, di ritardi nel trasferimento dei finanziamenti annuali o ultrannuali per spese di investimento, l’ente, anche al fine di rispettare la normativa sulla tempestività dei pagamenti, potrà utilizzare l’avanzo libero, se disponibile, e, nell’ipotesi di insufficienza di fondi liberi, la cassa vincolata. Per la Sezione, le norme in materia non prescrivono che il mandato debba essere riferito alla specifica spesa di investimento oggetto di vincolo; sarebbe, del resto, irragionevole – una vera e propria eterogenesi dei fini – se per pagare spese di investimento autorizzate e finanziate, a fronte di ritardi nei trasferimenti, l’ente locale, pur in presenza di fondi vincolati disponibili, dovesse ricorrere all’anticipazione di tesoreria pagando i relativi interessi per non incorrere in ritardi nei pagamenti, con probabile contenzioso e corresponsione di interessi moratori.
I vincoli di cassa sono preordinati a garantire il certo e puntuale adempimento delle obbligazioni da parte dell’ente e non possono essere intesi come un vincolo immanente, rigidamente correlato ad una specifica spesa di investimento; una simile limitazione dell’uso della liquidità finirebbe per snaturarne la funzione di garanzia del regolare e tempestivo adempimento delle obbligazioni per siffatta tipologia di spesa. Pertanto, l’ente per evitare il pagamento di interessi passivi, potrà utilizzare la cassa vincolata per pagare obbligazioni esigibili relative a spese di investimento.
Tale utilizzazione deve essere limitata temporalmente e si accompagna all’obbligo di ricostituzione della cassa vincolata entro il 31 dicembre ovvero entro il più breve termine qualora debbano essere pagate obbligazioni per l’intervento anticipatamente riscosso confluito nella cassa vincolata. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 195 TUEL, infatti, l’utilizzo di entrate vincolate presuppone l’adozione della deliberazione della giunta relativa all’anticipazione di tesoreria e vincola una quota corrispondente dell’anticipazione stessa.
La redazione PERK SOLUTION