Incarichi per la redazione di piani urbanistici e varianti: la spesa si contabilizza in parte corrente

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 193/2021, si pronuncia sul trattamento contabile delle spese per redazione di atti di pianificazione generale degli enti locali (PRG, PUG, Piano degli impianti pubblicitari, Piani del colore, Piano del Commercio, etc.), ribadendo la natura corrente delle stesse, in quanto non riconducibili in modo diretto ad alcuna delle ipotesi tassative di investimento contemplate dall’art. 3, comma 18, della l. n. 350/2003.
In linea con le pronunce in materia (Cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, delibera n. 25/CONTR/11; Sezione delle autonomie, delibera n. 30/SEZAUT/2015/QMIG; Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 23/2019/EL), la Sezione ricorda che la qualificazione in termini di investimento debba essere riservata alle sole spese inerenti in modo diretto e fisiologico alle fattispecie contemplate dall’art. 3, comma 18, della l. n. 350/2003, sempre che dalle stesse derivi un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare piuttosto che un aumento della ricchezza dell’ente. Stante la necessità di una lettura integrata e uniforme delle disposizioni contabili in tema di investimenti delle amministrazioni pubbliche, deve ritenersi che l’espressione investimenti contemplata dal piano dei conti integrato vada letta alla luce delle previsioni dell’art. 3, comma 18, della l. n. 350/2003, finalizzato a dare attuazione all’art. 119, sesto comma, Cost. Pertanto, deve escludersi la possibilità di una loro contabilizzazione fra le spese del titolo 2 del piano dei conti integrato (codifica armonizzata U.2.02.03.05.001 – Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION