Anac: In consultazione nuovo Bando tipo n. 2/2025 per i servizi di architettura e ingegneria

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha avviato la consultazione pubblica sul Bando tipo n. 2/2025, relativo ai servizi di architettura e ingegneria, aggiornato alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209/2024 (“Correttivo” al Codice dei contratti pubblici). Si tratta di un passaggio cruciale per l’allineamento della disciplina dei bandi-tipo alle innovazioni normative intervenute con il nuovo Codice e con il suo recente correttivo, che ha inciso su numerosi profili procedurali e sostanziali della materia.

C’è tempo fino alle 23.59 di lunedì 10 novembre 2025per l’invio di osservazioni e contenuti, anche sul relativo modello di domanda di partecipazione predisposto contestualmente alla riformulazione dello schema di bando tipo, esclusivamente tramite l’apposito questionario online raggiungibile dalla pagina del sito Anac dedicata alla consultazione.

Attesa la particolare rilevanza dell’atto di regolazione in questione, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato istituito un apposito gruppo di lavoro con i rappresentanti di ITACA/Soggetti Aggregatori, IFEL/ANCI, Invitalia, Consip,  OICE, ANCE, CNI, Rete delle Professioni Tecniche, cui sono stati preliminarmente sottoposti per le proprie osservazioni sia lo Schema di Bando Tipo sia lo schema della correlata Domanda.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, affidamento servizi di architettura e ingegneria: chiarimenti sulla determinazione dei corrispettivi a base di gara

Il Presidente dell’ANAC, con comunicato del 3 gennaio 2021 ribadisce alle stazioni appaltanti alcune indicazioni sulle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria. Di seguito il testo del comunicato:
L’Autorità, nell’esercizio dell’attività di vigilanza sui contratti pubblici, ha rilevato comportamenti delle stazioni appaltanti non pienamente aderenti alle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, con particolare riferimento al mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e all’applicazione di riduzioni percentuali ai corrispettivi determinati secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
Preso atto di ciò, l’Autorità intende ribadire alcune indicazioni inerenti alla determinazione dei corrispettivi a base di gara per le suddette procedure di affidamento, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia, già richiamato nel parere di precontenzioso n. 566 del 1 luglio 2020, secondo il quale l’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara. Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta
in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante.
Il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall’applicazione della deroga.