Competenze, obblighi e trattamento economico del commissario liquidatore dell’Unione dei Comuni

Con parere del 31 gennaio 2025, il Ministero dell’interno chiarisce che rientra nella piena autonomia del Commissario liquidatore, una volta esaurita l’attività ordinaria dell’ente, valutare l’opportunità di avvalersi di competenze esterne per i residui atti deliberativi riguardanti la fase liquidatoria.

Il Ministero ricorda che non vi è esplicita normativa statale, con la conseguente necessità di fare riferimento all’eventuale disciplina regionale, alle disposizioni recate dallo statuto dell’ente e alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore. Secondo consolidata giurisprudenza, il provvedimento di soppressione di una persona giuridica, anche se pubblica, non vale a segnare la fine della stessa, ma serve soltanto a determinare il passaggio ad una fase successiva in cui deve provvedersi alla sorte dei beni che facevano parte del suo patrimonio ed alla definizione dei rapporti giuridici pendenti.

Con la nomina del liquidatore si apre per l’Unione dei Comuni la particolare fase della procedura liquidatoria, limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della pregressa gestione ordinaria, fase che è tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita l’Ente stesso al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione finale dell’eventuale patrimonio residuo. I liquidatori possono compiere anche nuove operazioni e possono continuare a svolgere la normale attività di gestione, purché si tratti di una gestione di tipo conservativo finalizzata non all’incremento bensì alla conservazione del valore del patrimonio. In conseguenza di quanto sopra esposto, l’Unione dei Comuni continua ad operare, per mezzo del liquidatore, limitatamente alla riscossione dei crediti non ancora introitati ed al pagamento dei debiti dell’Unione quali risultano alla data della apertura della fase liquidatoria.

Ciò sino alla redazione del bilancio finale di liquidazione, cui conseguirà il trasferimento del patrimonio residuo – ovvero degli eventuali crediti residui e debiti non pagati – ai Comuni facenti parte dell’Unione, ciascuno dei quali provvederà a contabilizzarli nel proprio bilancio dopo l’approvazione delle operazioni di chiusura da parte del Consiglio comunale. Nel caso di specie, la liquidazione consegue allo scioglimento, avvenuto a far data dal 31 dicembre 2023 e, atteso il tempo trascorso, il Ministero ritiene che l’attività ordinaria disciplinata dal TUEL sia ormai completata con la rendicontazione dell’esercizio 2023.

Pertanto, l’Unione non è più tenuta alla presentazione dei bilanci e relativi rendiconti e al rispetto degli adempimenti tipici della gestione amministrativo-contabile dell’ente locale per i quali necessitano le figure interne previste dallo stesso testo unico (dipendenti dell’Unione, Segretario comunale, Revisore economico-finanziario, OIV). Ne consegue, che rientra nella piena autonomia del Commissario liquidatore, una volta esaurita l’attività ordinaria dell’ente, valutare l’opportunità di avvalersi di competenze esterne per i residui atti deliberativi che dovrebbero riguardare solamente la fase liquidatoria nei termini sopra riportati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Scioglimento Unione, l’organo di revisione prosegue fino alla conclusione delle operazioni ordinarie

Dopo lo scioglimento dell’unione di comuni, l’incarico dell’organo di revisione prosegue fino alla conclusione delle operazioni ordinarie dell’unione. Successivamente, il commissario liquidatore può decidere se continuare o meno ad avvalersi dell’organo di revisione per le sole procedure liquidatorie (scegliendolo direttamente e non tramite estrazione dall’elenco). È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere della Prefettura che ha chiesto di sapere se, in relazione allo scioglimento dell’Unione, occorra procedere al sorteggio dei revisori per il rinnovo, nei due comuni membri, ovvero se l’attuale collegio dell’Unione possa/debba procedere allo svolgimento delle relative funzioni di controllo anche per i due comuni fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione dell’Ente.
In mancanza di una esplicita disciplina normativa statale, secondo i tecnici del Ministero, occorre fare riferimento all’eventuale disciplina regionale, alle disposizioni recate dallo statuto dell’ente e alle indicazioni definite nel provvedimento di nomina del commissario liquidatore. L’attività svolta dopo lo scioglimento dell’ente e fino alla definitiva estinzione dello stesso non riveste, quindi, carattere di amministrazione attiva e non richiede, pertanto, l’adozione di tutti i documenti di programmazione, previsione e rendicontazione previsti dall’ordinamento contabile degli enti locali, in relazione ai quali è, tra l’altro, prevista la funzione di vigilanza e di controllo dell’organo di revisione. La suddetta attività è, quindi, limitata ai soli aspetti liquidatori delle attività e passività della pregressa gestione ordinaria.
Il commissario liquidatore potrà, quindi, decidere se continuare o meno ad avvalersi dell’organo di revisione per le sole procedure liquidatorie (scegliendolo direttamente e non tramite estrazione). Per quanto riguarda la revisione nei comuni membri si evidenzia che la scelta operata dall’unione di un organo di revisione unico ha ragione di esistere fino a che esiste l’unione. Considerato però che l’organo di revisione è in composizione collegiale in funzione della popolazione totale dei comuni membri, si potrebbe ritenere che, se richiesto dagli enti interessati, fino alla conclusione delle operazioni ordinarie dell’unione il collegio possa continuare la revisione anche nei comuni membri. Resta inteso che nel momento in cui l’organo di revisione completerà le proprie funzioni ordinarie presso l’unione, dovrà cessare anche presso i comuni per i quali la Prefettura dovrà poi provvedere alle singole estrazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION