Gestione canile: Anac accerta proroghe illegittime e affidamenti diretti ingiustificati

Con la delibera n. 293 del 23 luglio 2025, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha acceso i riflettori sulla gestione di un canile comunale, evidenziando proroghe illegittime, affidamenti diretti non motivati e gravi criticità strutturali e igienico-sanitarie. La vigilanza dell’Autorità ha riguardato i servizi di assistenza, custodia, alimentazione e registrazione dei cani randagi, nonché il servizio di guardiania della struttura.

Secondo Anac, tra il 2008 e il 2025 il Comune ha fatto ricorso, in maniera sistematica, ad affidamenti diretti alla stessa cooperativa, senza rispettare i presupposti normativi previsti e senza fornire adeguata motivazione. L’Autorità ha sottolineato che già dall’affidamento originario del 2007 erano emerse gravi criticità infrastrutturali e impiantistiche, che hanno condizionato le scelte dell’Amministrazione. Ne è derivato un ricorso continuativo a soluzioni temporanee – proroghe e affidamenti diretti – che hanno di fatto escluso ogni confronto concorrenziale. Il risultato: per quasi 17 anni si è consolidata una gestione in contrasto con i principi di evidenza pubblica, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

L’istruttoria ha rilevato, inoltre, l’assenza di criteri chiari per la determinazione del valore degli affidamenti; il corrispettivo riconosciuto – 1,50 euro al giorno per ciascun cane ospitato – non risulta sostenuto da motivazioni analitiche né da documentazione che ne attesti la congruità. Secondo Anac, tale importo non appare proporzionato né idoneo a garantire la corretta esecuzione di tutte le prestazioni previste, con possibili ripercussioni anche sulla tutela del benessere animale.

Nella delibera, Anac richiama il principio inderogabile sancito dalla normativa: in assenza di specifiche previsioni di legge conformi al diritto europeo, i contratti pubblici non possono essere prorogati. Una volta scaduto il contratto, l’amministrazione che intenda avvalersi ancora di quel servizio deve bandire una nuova gara pubblica. La proroga, infatti, equivale a un affidamento senza gara, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento. Infine, l’Autorità ha ricordato che ogni affidamento di servizi deve essere preceduto da una fase di progettazione, predisposta dalla stazione appaltante, che definisca le caratteristiche del servizio richiesto e contenga tutte le valutazioni tecniche ed economiche, compresi i criteri utilizzati per determinare la base d’asta.

 

La redazione PERK SOLUTION

Raccolta e trasporto rifiuti urbani, illegittimi l’affidamento diretto e le reiterate proroghe

Ricorso illegittimo e reiterato all’affidamento diretto e alla proroga con conseguente violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto imputabile a una non corretta programmazione del fabbisogno relativo al servizio in esame. Sono questi alcuni dei rilievi e delle criticità riscontrate dall’Autorità Anticorruzione nei confronti della società in house di un consorzio di bacino di vasta area affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in un Comune consorziato. Lo ha accertato Anac con Nota di definizione a firma del Presidente, approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 28 maggio 2025, e riguardante l’affidamento del servizio di esposizione dei cassonetti porta a porta in un Comune facente parte di un Consorzio di bacino.

Anac ha rilevato che l’operato del Consorzio non è conforme alla normativa di settore nella proroga concessa alla società in house e nel ritardo nell’indizione della gara a doppio oggetto per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune consorziato ad una società mista (D. Lgs. n. 201 del 2022). Anac riscontra un illegittimo ricorso all’istituto dell’affidamento diretto e della proroga da parte della società in house con conseguente violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, nei plurimi affidamenti diretti, di breve durata, del servizio di esposizione dei cassonetti porta a porta nel Comune consorziato, disposti in favore del medesimo operatore economico. Il divieto di frazionamento di un appalto assurge a principio generale, avendo la finalità di sottrarre da indebite ed arbitrare scelte di “comodo” l’affidamento di commesse che richiedono procedure di evidenza pubblica.

Appare evidente – scrive Anac – che lo spezzettamento della commessa in affidamenti di breve durata, dai tre ai cinque mesi, è stato operato della stazione appaltante al fine di contenere il valore dei contratti entro la soglia dell’affidamento diretto (140.000 euro), e risulta imputabile a una carente attività di programmazione dell’attività contrattuale da parte della società e a una carente attività di controllo e di vigilanza da parte del Consorzio di bacino nei confronti del gestore (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION