Progressioni economiche orizzontali: Ultimi orientamenti ARAN

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicativi Aran in materia di progressioni economiche orizzontali:

CFL263: L’esperienza pregressa, maturata in qualità di dipendente di una società in house cui si applica il CCNL Commercio, può essere utile ai fini delle progressioni economiche di cui all’art. 14 comma 2 lett. d) del CCNL 16.11.2022?
Con riferimento al quesito in esame, si osserva che l’”esperienza” che la disposizione contrattuale, contenuta all’art. 14 comma 2 lett. d) del CCNL 16.11.2022, intende valorizzare ai fini delle progressioni economiche può essere solo quella maturata nello stesso o altro comparto di una pubblica amministrazione riconducibile al D.Lgs 165/2001. Pertanto, nel caso di specie, si esclude che l’esperienza maturata dal personale presso una società in house, cui si applica il CCNL commercio terziario, possa essere valorizzata per i fini dell’istituto delle progressioni economiche.

CFL 264: Un istruttore di vigilanza, nel corso dell’anno, viene incaricato di funzioni di coordinamento mediante atto formale. All’atto del conferimento, gli può essere riconosciuta, con la stessa decorrenza, la maggiorazione del differenziale stipendiale di cui all’art. 96 del CCNL del 16.11.2022?
In relazione al quesito in oggetto non può che evidenziarsi che l’incremento del differenziale stipendiale ordinario previsto dall’art. 96 del CCNL del 16.11.2022, come espressamente ivi previsto, spetta al personale della Polizia locale inquadrato nell’area degli istruttori che “risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito ai sensi della legge n. 65/1986, attribuite con atti formali secondo i rispettivi ordinamenti”.
Dalla formulazione letterale della norma si evince che il requisito che legittima l’attribuzione del differenziale maggiorato, ossia l’attribuzione formale delle funzioni di coordinamento, deve sussistere al momento della decorrenza della progressione economica, qualora l’interessato ne sia beneficiario.

CFL 265: Il differenziale stipendiale maggiorato di cui all’art. 96 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, in caso di revoca dell’incarico di coordinamento che ne ha costituito il presupposto, cessa di essere corrisposto?
Con riferimento al quesito in esame, preme evidenziare che il CCNL non ha previsto, per i casi di cambio di funzioni, forme di decurtazione dei differenziali stipendiali maggiorati acquisiti ai sensi degli artt. 92, 96 e 102 del CCNL 16.11.2022, i quali diventano a tutti gli effetti componenti stipendiali ex art. 73, comma 1 lett. a) del CCNL 16.11.2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Progressioni economiche orizzontali: i chiarimenti dell’Aran

Con orientamento applicativo CFL259, l’ARAN ha ribadito che le progressioni economiche attivate per il 2023 secondo la disciplina dell’art. 16 del CCNL 16.11.2022 hanno decorrenza 1° gennaio 2023; tutti i dipendenti utili in graduatoria e beneficiari della progressione, in quanto in possesso dei requisiti previsti, acquisiranno il differenziale stipendiale dal 1 di gennaio, a prescindere dalla data di cessazione in corso d’anno. Pertanto, il dipendente cessato dal servizio in data 28 febbraio 2023, prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, utilmente collocato nella graduatoria di progressione economica, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022, può essere beneficiario della stessa.

In riferimento al requisito di partecipazione alle progressioni economiche all’interno dell’area di inquadramento ai sensi dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022, e quindi alla possibilità di valorizzare il tempo determinato espletato nella ex categoria D3, con l’orientamento applicativo CFL260, l’Agenzia ribadisce che i periodi di lavoro a tempo determinato possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del possesso del requisito di ammissione alla procedura di progressione economica, di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022, a condizione che siano stati svolti nella medesima area/profilo o comunque equivalente. Considerato che la categoria D3 per effetto del CCNL del 21.05.2018 era stata ricondotta all’unica categoria giuridica D, nel caso di specie è sicuramente possibile ritenere che trattasi della stessa categoria/area.

In merito alla possibilità di attribuire differenziali stipendiali al personale e distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende, ai seni dell’art. 14 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, con l’orientamento CFL261, l’Agenzia osserva che la circostanza che la nuova clausola contrattuale sulla disciplina delle progressioni economiche, contenuta all’art. 14 del CCNL 16.11.2022, non contempli espressamente la partecipazione del personale comandato – distaccato presso altre PA alle predette procedure non pregiudica di certo la possibilità del personale in questione di partecipare alle stesse qualora sia in possesso dei requisiti ivi previsti.

 

La redazione PERK SOLUTION