La possibilità di riconoscimento degli interessi moratori come debito fuori bilancio appare in contrasto con la previsione di cui al citato art. 194, comma1, lett. e Tuel che subordina il riconoscimento agli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, che ad ogni evidenza non sono riscontrabili a fronte del pagamento di somme a titolo di risarcimento per il ritardo nel pagamento. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Calabria, con deliberazione n. 76/2025, nello scrutinare una richiesta di parere afferente alla procedura contabile da seguire in una fattispecie di mancata liquidazione di fatture, relative al servizio elettrico usufruito nell’anno 2022, a causa dell’insufficienza delle risorse allocate nel bilancio di competenza a coprire la maggiore spesa.
La mancanza o l’insufficienza dell’impegno rendono necessaria l’attivazione di procedure volte a ricondurre il procedimento di spesa nei binari della legalità finanziaria, a garanzia degli equilibri di bilancio, quale il riconoscimento del debito fuori bilancio. Le passività pregresse, non espressamente disciplinate ma frutto di un’elaborazione della giurisprudenza contabile, invece, sono riconducibili a spese per le quali l’amministrazione, a differenza dell’ipotesi sub art. 194, lett. e), ha regolarmente costituito il rapporto obbligatorio e assunto un regolare impegno contabile che, però, si è rivelato insufficiente per ragioni non prevedibili spesso, ma non necessariamente, collegati alla natura della prestazione come nel caso dell’energia elettrica ; in altri termini la procedura di spesa è stata rispettata, ricorrendo un problema di insufficienza dell’impegno.
In particolare, per le spese relative prestazioni a carattere continuativo come quelle per le utenze, è normale che il loro ammontare non possa essere determinato con assoluta
certezza a priori essendo legato a variabili quali i consumi e le modifiche tariffarie ; pertanto, l’impegno ha carattere presunto, e viene determinato secondo criteri di attendibilità e prudenza che, di regola, nella prassi si identificano nell’adozione come parametro di riferimento del dato storico relativo all’anno o al triennio precedente. In tale ipotesi, al momento della ricezione della fattura comportante la maggiore spesa dovrà procedersi secondo la disciplina ordinaria di spesa delineata dall’art 191 tue, iscrivendo il relativo importo in bilancio. Infatti, solo al momento della emissione della fattura il debito acquisterà carattere della certezza e potrà procedersi alla sua liquidazione, nonché all’ordinazione e al pagamento. Rimane salva l’eventuale variazione di bilancio finalizzata al reperimento delle risorse in caso di loro insufficienza ( Sez. Lombardia n 82/2015, Sez. Sardegna n. 33/2021;Sez. Sicilia n 81/2022). Tale procedura appare praticabile nell’esercizio in cui il debito ha la sua manifestazione finanziaria anche se la competenza economica è relativa a esercizi precedenti, come per esempio nell’ipotesi di fatture relative a conguagli per anni precedenti. Diversa è l’ipotesi in cui la manifestazione finanziaria e quella economica siano coincidenti e risalgono a un esercizio precedente senza che si sia proceduto alla liquidazione della fattura previo incremento dell’impegno e contabilizzazione nei residui. In tal caso, occorre procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio vertendosi sostanzialmente in una situazione di mancanza di impegno di spesa.
In merito all’eventuale transazione avente ad oggetto la parziale rinuncia agli interessi moratori e la rateizzazione della sorte capitale, la Sezione ribadisce l’esclusione della riconducibilità della transazione alla fenomenologia dei debiti fuori bilancio, in particolare alla categoria delle sentenze esecutive in considerazione del fatto che la transazione ha l’effetto di costituire un rapporto obbligatorio e non presuppone un’obbligazione giuridicamente perfezionata seppure priva di impegno contabile. Ne deriva che a fronte di un accordo transattivo deve essere seguita la regolare procedura di spesa ex art. 191 tuel, con la precisazione che se l’accordo impegna più esercizi finanziari la competenza spetta al consiglio comunale e non alla giunta. Tuttavia, il ricorso alla transazione non deve celare passività sommerse/debiti fuori bilancio concretando una grave violazione delle regole contabili. Diventa, pertanto, imprescindibile accertare la ricorrenza degli elementi essenziali della transazione ex art 1965 c.c., consistenti nella comune volontà delle parti di comporre una lite attuale o futura, nell’esistenza di una res controversa; nelle reciproche concessioni che danno luogo a un nuovo regolamento degli interessi.
La redazione PERK SOLUTION