Finanza di progetto, non è possibile attribuire punteggio zero all’offerta economica

Con il parere di precontenzioso n. 374 del 1° ottobre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta con fermezza sulla procedura di gara avviata da un Comune per la concessione, in partenariato pubblico-privato (PPP), della progettazione, costruzione e gestione economico-funzionale di un impianto di cremazione dal valore di oltre 25,7 milioni di euro.

L’Autorità ha infatti invitato l’ente concedente ad annullare in autotutela il bando e il disciplinare di gara, nonché gli eventuali atti consequenziali, a seguito dell’emersione di una grave criticità: la lex specialis prevedeva un punteggio pari a zero per la componente economica dell’offerta, rendendola del tutto irrilevante ai fini della selezione del concessionario.

Secondo Anac, tale impostazione “non è coerente con la natura stessa della finanza di progetto” e risulta in contrasto con gli articoli 185 e 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che richiedono un equilibrato bilanciamento tra qualità tecnico-progettuale e sostenibilità economico-finanziaria delle proposte.

Nel merito, l’Autorità ha definito “contraddittoria e incoerente” la scelta del Comune di escludere qualsiasi peso alla componente economica, pur riservandosi di effettuare la verifica di anomalia dell’offerta. Come sottolineato nel parere, la discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei criteri di valutazione “non può spingersi fino a sterilizzare completamente l’elemento economico”, che rappresenta parte integrante e qualificante della logica concessoria e del principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle operazioni di project financing, infatti, il piano economico-finanziario (PEF) non è un mero allegato tecnico, ma il documento che esplicita la sostenibilità complessiva dell’intervento, i flussi di cassa attesi, la remunerazione del capitale privato e, in definitiva, il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.
Rendere irrilevante tale componente – osserva l’Autorità – svilisce la ratio stessa del partenariato pubblico-privato, che si fonda proprio sull’equilibrio tra interesse pubblico e convenienza economica dell’investimento.

 

La redazione PERK SOLUTION