Cassazione: Il permesso Legge 104 è legittimo anche se l’assistenza avviene durante le ore notturne

Con l’ordinanza n. 23185 del 12.08.2025, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo, e non sanzionabile, l’utilizzo dei permessi ex lege 104/1992 per l’assistenza prestata al proprio familiare, in particolare durante le ore notturne nelle quali era necessaria la detta assistenza per la particolari ragioni mediche.

Nel caso di specie, un lavoratore era stato licenziato dopo aver utilizzato il permesso ex Legge 104/1992 per assistere la madre disabile, ma è stato fotografato in spiaggia tra le 8:00 e le 13:00 in due dei tre giorni di permesso. La Corte d’appello aveva rigettato il licenziamento, ritenendo che il datore di lavoro non avesse dimostrato che il lavoratore non era effettivamente presente presso il parente disabile nelle ore notturne, quando l’assistenza era invece necessaria per motivi clinici.

La Cassazione ha rigettato il licenziamento, ribadendo che l’assistenza notturna, se necessaria, è compatibile con l’uso del permesso 104; sul piano giuridico non è richiesto che l’assistenza debba essere prestata necessariamente in corrispondenza dell’orario di lavoro che il lavoratore avrebbe dovuto svolgere, posto che si tratta di diritto del lavoratore che non ha siffatta limitazione temporale nella legge. L’onere della prova in materia circa l’uso improprio o fraudolento da parte del lavoratore dei permessi cui ha diritto – quale fatto posto a fondamento del licenziamento per giusta causa o della sanzione disciplinare irrogata dal datore – è a carico del datore di lavoro e che, nella specie, tale onere non è stato adempiuto.

La redazione PERK SOLUTION

Incarico esterno legittimo in assenza di professionalità interne

I giudici della Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale del Piemonte, con sentenza n. 106/2022, in merito alle modalità di attribuzione di incarichi esterni all’amministrazione, esprimono l’avviso che la normativa di riferimento, l’articolo 110, comma 6, del Tuel e l’articolo 7 commi 6 e 6 bis del d.lgs 165/2001, evidenziano la legittimità degli incarichi esterni quando ricorrano esigenze eccezionali ben delimitate per le quali occorra l’impiego di capacità professionali e conoscenze tecniche altamente qualificate e specialistiche, non rinvenibili tra le risorse interne, e che possano essere soddisfatte solamente attraverso il conferimento di incarichi individuali preceduti da procedure pubbliche comparative, dovendo, diversamente, l’amministrazione utilizzare le risorse professionali di cui dispone oppure valutare le mutate necessità in sede di programmazione triennale dei fabbisogni di personale, anche ricorrendo a forme alternative di gestione associata dei servizi. La disciplina comunque vieta il rinnovo dell’incarico, “salvo una proroga al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”. Nel caso di specie, “il ricorso a professionalità esterne è motivato dalle ridotte dimensioni dell’Ente e strutture organizzative per le quali l’utilizzo di forme alternative di gestione non configura alcuna responsabilità amministrativa”.

 

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