Costituisce grave irregolarità contabile la mancata “chiusura” dell’anticipazione di tesoreria alla fine dell’esercizio

Costituisce grave irregolarità contabile la sussistenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell’esercizio finanziario posto che, come chiarito dal paragrafo 3.26 del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le anticipazioni di cassa non costituiscono debito dell’ente e devono essere restituite entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono state concesse. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 59/2025/PRSE.

Il ricorso all’istituto in esame è stato da sempre oggetto di particolare attenzione da parte del giudice contabile (v. fra le tante: deliberazioni di questa Sezione n. 37, n. 188, n. 190 tutte del 2024, deliberazione n. 32/2021/PRSP della Sezione regionale controllo della Lombardia, deliberazione n. 207/2022/PRSP della Sezione regionale di Controllo della Sicilia), quale campanello d’allarme di una effettiva difficoltà dell’Ente nel far fronte, con risorse proprie, alle obbligazioni assunte.

La Sezione rammenta il carattere eccezionale legato all’anticipazione di tesoreria, quale forma di finanziamento a breve termine, a cui l’Ente deve ricorrere esclusivamente per far fronte ai soli momentanei problemi di liquidità. Pertanto, il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria (anche nelle ipotesi in cui non sia superato il limite previsto dall’art. 222 del TUEL), potrebbe tradursi in un fisiologico nonché ordinario mezzo per il pagamento delle spese di funzionamento, tale da generare squilibri nella gestione finanziaria; in tal modo l’Ente occulterebbe forme di finanziamento a medio o lungo termine, con conseguente elusione dell’art. 119 Cost. (che consente di ricorrere ad indebitamento per finanziare le sole spese di investimento). Al fine di evitare lo scenario descritto è auspicabile che l’Ente riesca a prevedere correttamente le reali possibilità di incasso dei crediti vantati, potenziando le attività di riscossione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, esclusione dei residui attivi dalla base di calcolo del FCDE

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 37/2022/PRSE, all’esito dell’esame dei rendiconti 2016, 2017, 2018 e 2019 di un Comune, accerta una serie di criticità, fra cui, in particolare, che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione degli esercizi esaminati non risulta congruo in relazione alla mole di residui attivi iscritti. Infatti nei primi esercizi considerati è stato applicato il metodo semplificato, mentre nel 2019 (primo anno di utilizzo del metodo ordinario) dalla base di calcolo del fondo è stata eliminata una consistente quota di residui attivi in violazione del principio contabile che disciplina l’accertamento per cassa delle entrate. L’accertamento per cassa si caratterizza, infatti, per la coincidenza, di norma, del momento dell’accertamento con quello della riscossione. Tale concomitanza temporale giustifica l’esclusione di queste entrate dalla base di calcolo del FCDE, che ha, infatti, la funzione di neutralizzare l’effetto espansivo che può derivare dall’iscrizione dell’accertamento del credito, pur in assenza di certezze in merito alla sua effettiva riscossione. Nel caso di specie, l’ente, nell’individuare le entrate accertate per cassa, non ha rispettato il principio contabile; sono state, infatti, classificate per cassa entrate il cui accertamento non è stato effettuato in concomitanza con la relativa riscossione ed ha, pertanto, determinato la nascita di consistenti residui che, pur non essendo stati considerati dal comune per il calcolo del FCDE, stentano ad essere incassati. È evidente per la Sezione che, essendo in corso le procedure di riscossione coattiva, il cui esito è, come è noto, aleatorio, tali entrate avrebbero dovuto essere adeguatamente sterilizzate con congrui accantonamenti a FCDE per tenere conto della loro effettiva esigibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Debiti fuori bilancio, costituisce grave irregolarità contabile la mancata indicazione dei mezzi finanziari

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 86/2021, in esito alle verifiche effettuate sui documenti concernenti lo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario e sulle risultanze finanziarie al 31 dicembre 2020 di un Comune, ha accertato la grave irregolarità contabile rinveniente nelle deliberazioni del consiglio relative a lavori di somma urgenza consistente nella mancata appostazione dei mezzi finanziari a copertura delle nuove spese e nella mancata indicazione dei relativi capitoli di spesa.
Tali gravi irregolarità – in ogni caso – non hanno inciso sull’attendibilità delle risultanze contabili dell’esercizio 2020 poiché l’ente ha poi dimostrato che tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti sono stati effettivamente imputati alla competenza di capitoli di spesa dello stesso esercizio.
La Sezione ha richiamato l’Organo di revisione ad espletare rigorosamente, in sede di pareri di regolarità contabile sui provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, le verifiche riguardanti il pieno e puntuale rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 191-194 TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION