L’IRAP riguardante gli incentivi tecnici è registrata seguendo il cd. “giro contabile”

Nella seduta del 26 novembre 2025, la Commissione Arconet ha approvato la proposta di adeguamento del principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la contabilizzazione dell’Irap riguardante gli incentivi tecnici, in esito al parere MIT 3358/2025.

Con il suddetto parere, il MIT ha evidenziato che l’art. 10, comma 4, dello schema di regolamento Itaca (il quale stabilisce che gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, con esclusione dell’IRAP, che deve invece trovare copertura all’interno del quadro economico dell’intervento), risulta pienamente coerente con il dato testuale dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, che fa espresso riferimento ai soli oneri previdenziali e assistenziali, ricomprendendoli nell’ammontare complessivo delle risorse destinate agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni tecniche indicate nell’allegato I.10. Nessun riferimento è invece rinvenibile all’IRAP, che non può dunque essere inclusa nel perimetro dell’accantonamento del 2 per cento.

Ne consegue che l’accantonamento percentuale è finalizzato a coprire esclusivamente:

  • gli incentivi economici al personale;
  • i correlati oneri previdenziali e assistenziali;

restando esclusa l’imposta regionale sulle attività produttive.

L’IRAP deve pertanto essere qualificata come un costo aggiuntivo che grava direttamente sul bilancio dell’ente, in quanto tributo proprio dell’amministrazione e non del dipendente. Qualsiasi diversa ricostruzione comporterebbe uno spostamento dell’onere tributario su un soggetto diverso da quello individuato dalla legge, in contrasto con i principi dell’ordinamento tributario e contabile.

A parere del MIT, un ulteriore elemento di conferma si rinviene nella struttura del quadro economico dell’intervento disciplinata dall’art. 5 dell’allegato I.7 vigente. Tale disposizione:

  • inserisce alcune voci dell’incentivo di cui all’art. 45 al punto 8);
  • prevede, al successivo punto 10), le “spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del Codice”;
  • riserva infine al punto 18) la voce “IVA ed eventuali altre imposte”.

La collocazione sistematica dell’IRAP tra le “altre imposte” conferma che essa non può essere attratta né nella quota dell’80 per cento destinata agli incentivi al personale, né nella quota del 20 per cento riservata alle ulteriori finalità previste dall’art. 45.

L’aggiornamento del principio proposto dalla Commissione Arconet prevede che:

  • nel rispetto del parere del MIT 3358/2025, gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45 del d.lgs. 36/20231, comprendono i relativi oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, esclusa l’IRAP che trova specifica copertura nel quadro economico;
  • l’IRAP riguardante gli incentivi tecnici è registrata seguendo il cd. “giro contabile”. E’ impegnata oltre che a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture, anche tra le spese per le imposte e tasse a carico dell’ente. La copertura dell’IRAP riguardante gli incentivi tecnici impegnata tra la spesa corrente è costituita dall’accertamento di entrata di pari importo al Titolo terzo, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

L’Irap sugli incentivi funzioni tecniche deve essere considerata un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente

L’Irap sugli incentivi funzioni tecniche deve essere considerata un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente. È quanto evidenziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel parere n. 3358 del 3/4/2025.

Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l’Irap che trova copertura nel quadro economico. L’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 fa espressamente riferimento soltanto agli oneri previdenziali e assistenziali ricomprendendoli nell’ammontare complessivo da destinare agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni indicate nell’allegato I.10. Pertanto, l’accantonamento del 2% è previsto per coprire gli incentivi economici e gli oneri previdenziali e assistenziali ma non include l’IRAP.

L’imposta deve essere considerata come un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente. L’art. 5 dell’allegato I.7 vigente, nel disciplinare il quadro economico dell’intervento, inserisce alcune voci dell’incentivo di cui all’art. 45 al punto 8), poi, al successivo punto 10), inserisce “spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice”, riservando infine al punto 18) “IVA ed eventuali altre imposte”. Pertanto, nel contemperamento dei diversi interessi in gioco, ossia non gravare il personale dipendente di un carico fiscale per legge imposto sull’Ente e di contro salvaguardare le esigenze di finanza pubblica, che tra l’altro già ispirano – meglio innervano – la disciplina di cui si discorre, anche in applicazione dell’art. 228 del Codice dei contratti pubblici, il ministero conferma che le poste a titolo di Irap debbano trovare copertura all’interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare nella quota del 20 % destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, non potendo rientrare nella quota dell’80 % pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Rilevanza IRAP di somme corrisposte da una PA a un dipendente a seguito di sentenza del TAR

Sono rilevanti ai fini contributivi e, quindi, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP, tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta e che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, a eccezione delle somme e dei valori che la norma esclude espressamente dal prelievo contributivo. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 509/2022, in tema rilevanza IRAP di somme corrisposte da un’Amministrazione pubblica a un dipendente a seguito di sentenza del TAR.

Nel caso di specie, a seguito di una sentenza del TAR, passata in giudicato, l’Amministrazione Istante è stata condannata a corrispondere al ricorrente, attualmente in servizio alle proprie dipendenze, una somma a titolo di risarcimento del danno da ritardata assunzione in servizio. In esecuzione del giudicato, l’Amministrazione Istante ha proceduto a corrispondere al proprio dipendente la somma dovuta assoggettando la somma corrisposta a ritenute. In relazione alla predetta somma, l’Amministrazione chiede se essa debba rientrare nella base imponibile IRAP e se, in tal caso, tale imposta “debba essere versata entro gli stessi limiti decisi in sentenza per gli oneri contributivi.

Secondo l’Agenzia, ciò che rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP è la natura giuridica delle somme erogate al personale dipendente vale a dire, per quanto di interesse, se le medesime somme siano da qualificare quali retribuzione erogata al personale dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR. Inoltre, come chiarito nella circolare n. 97 del 1998, l’ammontare delle retribuzioni rilevante ai fini IRAP è quello rilevante ai fini previdenziali, determinato a norma dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’articolo 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Con riguardo ancora all’individuazione delle retribuzioni “erogate” di cui all’articolo 10-bis) del decreto legislativo istitutivo dell’IRAP, con la circolare 26 luglio 2000, n. 148/E, paragrafo 7.2.1, è stato chiarito che le retribuzioni e i compensi che concorrono a formare la base imponibile vanno determinati con il criterio di cassa, atteso che la disposizione in parola fa riferimento alla «erogazione» delle retribuzioni e dei compensi.

Nel merito della questione prospettata nell’istanza, per l’Agenzia assume rilievo la circostanza che le somme erogate al dipendente sono state assoggettate a tassazione ai fini Irpef ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR in base al quale “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.” Le somme in questione, pertanto, in quanto sostitutive del reddito di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR, sono state considerate reddito di lavoro dipendente, che in base a quanto in precedenza rappresentato, costituisce la base imponibile ai fini Irap ai sensi del citato articolo 10-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Pertanto, le somme corrisposte dall’Istante al dipendente rilevano ai fini della base imponibile IRAP nell’anno della relativa erogazione (cd. criterio di cassa) per un ammontare pari a quello rilevante ai fini previdenziali e determinato ai sensi dell’articolo 12 della citata legge n. 153 del 1969 (sostituito dall’articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 314 del 1997).

 

La redazione PERK SOLUTION

Quantificazione incentivi IMU e TARI al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 3/2022, in riscontro ad un’istanza di parere formulata da un Sindaco, ha evidenziato che gli accantonamenti per la copertura e il pagamento degli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all’IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018 e degli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 da destinare al personale interessato allo svolgimento delle funzioni tecniche debbano essere determinati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi comprese le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap.
Nel merito il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza della Corte dei conti, Sezioni Riunite (deliberazione n. 33/2010), confermata della Corte di Cassazione, n. 27315 del 2021. L’incremento della retribuzione accessoria spettante, a qualsiasi titolo, determina anche l’espansione dell’imposta che deve, comunque, trovare copertura nell’ambito delle risorse quantificate e disponibili, in linea con l’obiettivo del contenimento di ogni effetto di incremento degli oneri di personale gravanti sui bilanci degli enti pubblici”. “Se l’amministrazione è tenuta ad erogare il compenso senza trattenere la quota dell’IRAP è nondimeno obbligata al rispetto della disciplina sulla copertura dei fondi imposta dall’articolo 81, comma 4 cost, con la conseguenza che è tenuta a quantificare le somme che gravano sull’ente a titolo di IRAP rendendole indisponibili e successivamente e ripartire l’incentivo corrispondendo ai dipendenti lo stesso al netto degli oneri”.

Con riferimento gli incentivi di cui all’articolo 113, c. 3, del d.lgs. n. 50/2016, la Sezione ribadisce che anche in tali fattispecie la copertura degli oneri riflessi e degli oneri fiscali gravanti sull’ente locale (tra cui l’Irap) non può non riflettersi sulle disponibilità delle risorse effettivamente ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, riducendo “a monte” la quota da attribuire a costoro, la quale andrà calcolata al netto di tali somme.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nessuno aumento dell’IRAP per le PA nel caso di automatismi fiscali nel settore sanitario

Il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2021, chiarisce che l’aliquota “speciale” dell’IRAP dell’8,5% destinata alle amministrazioni pubbliche, non possa essere maggiorata perché non soggetta all’aggiornamento automatico previsto dalla vigente legislazione nel settore sanitario per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari. La società istante ha chiesto di conoscere se nelle regioni Calabria e Molise l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP applicabile alle Amministrazioni pubbliche sia quella dell’8,5 per cento, come affermano le regioni interpellate, o se detta aliquota debba essere anch’essa maggiorata di 0,15 punti percentuali, e cioè della misura riportata nel Comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020. Il Dipartimento ricorda che le aliquote dell’IRAP sono individuate dall’art. 16 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che al comma 1 dispone che l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota ordinaria – attualmente pari al 3,9 per cento – “salvo quanto previsto dal comma 2…”, che fissa l’aliquota per le Amministrazioni pubbliche nella misura dell’8,5 per cento. La manovrabilità in aumento delle aliquote è disciplinata dal comma 3 dello stesso art. 16 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che consente alle Regioni ed alle Province autonome di variare fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali le sole aliquote “di cui al comma 1 e 1-bis”, eventualmente differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Il chiaro tenore letterale dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997 rende evidente che agli enti impositori non è consentito incrementare l’aliquota “speciale” di cui al comma 2 stabilita per le Amministrazioni pubbliche, che, quindi, a differenza delle altre aliquote, non può essere soggetta a variazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION