Pubblicati gli importi delle misure dell’Indennità di Vacanza Contrattuale 2025

La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) al comma 128 dell’articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2025-2027, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47- bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:

  • 0,6% dal 1°aprile al 30 giugno 2025;
  • 1% dal 1°luglio 2025.

Per assicurare l’omogenea applicazione della citata normativa, la RGS ha comunicato le misure della predetta anticipazione dell’anno 2025 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego.

 

Precisazioni per il sopra indicato personale appartenente ai comparti Istruzione e Ricerca, Sanità, Funzioni Locali e alle corrispondenti Aree

L’importo dell’IVC 2025 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio tabellare previsto dai vigenti CCNL di riferimento. Tale importo si aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento dal 2022 e all’incremento di 6,7 volte la citata IVC ordinaria previsto dall’articolo1, comma 28, della legge n. 213 del 2023 decorrente dal 1°gennaio 2024. Gli importi dell’IVC 2025 andranno rideterminati all’atto dell’entrata in vigore dei CCNL 2022-2024 sulla base dei nuovi stipendi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti Autonomie, capacità assunzionali: niente esclusione degli aumenti di spesa per i rinnovi contrattuali

La Corte dei conti Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 19/2024, nell’affrontare una questione di massima sollevata dalla Sezione Liguria, concernente la possibilità o meno di esclusione degli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «Per gli enti che rispettano il valore soglia di cui all’art. 4 del D.M. del 17 marzo 2020, nella determinazione della percentuale incrementale di cui all’art. 5 non possono essere esclusi gli aumenti di spesa derivanti da sopravvenute disposizioni normative relative all’indennità di vacanza contrattuale, erogata al personale dipendente. Per gli enti che, pur non superando il valore soglia previsto dall’art. 4, non realizzano le condizioni del successivo art. 5 per dar luogo alle assunzioni nel 2024, resta comunque salva la facoltà assunzionale prevista dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 da esercitare nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente».

Per la Sezione, l’analisi del quadro normativo, porta ad escludere la configurabilità di una “intenzione” del “legislatore” tesa ad escludere dagli aggregati di calcolo della spesa di personale, rilevante per l’art. 33, dell’indennità di vacanza contrattuale. Ciò in ragione:

  • della chiara lettera della legge che formula una nozione di spesa “complessiva”;
  • della diversità della ratio, evidenziata dai parametri e degli effetti diversi delle norme richiamate;
  • della circostanza che l’art. 33 prevede una riserva definitoria a favore della fonte regolamentare, la quale può liberamente indicare e aggiornare periodicamente i paramenti delle percentuali di crescita della spesa complessiva;
  • della considerazione che l’esclusione degli oneri da rinnovo contrattuale prevista dall’art. 1, commi 557 e ss. e 562 della l. n. 296/2006 non può estendersi ad altri tetti di spesa in quanto non costituisce espressione di un principio generale.

Inoltre, resta impregiudicata la possibilità di effettuare nuove assunzioni nei limiti di cui all’art. 3, co. 5, del d.l. n. 90/2014, ad eccezione di collocazione del comune nella c.d. terza fascia, nell’ambito della quale la facoltà assunzionale per turn-over è inferiore al 100% e, per il regolatore, di stabilire regole più flessibili in ragione della sopravvenienza del c.d. decreto anticipi che ha determinato, per il 2024, un diffuso sforamento dei limiti percentuali di cui alla tabella dell’art. 5 d.a.

 

La redazione PERK SOLUTION

Indennità di Vacanza Contrattuale, pubblicati gli importi per l’anno 2022

La Ragioneria Generale dello Stato ha reso disponibili gli importi delle misure dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) anno 2022 per tutto il personale del pubblico impiego.
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) al comma 609 dell’articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’ anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:
– dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%;
– dal 1° luglio 2022 0,50%.
L’importo dell’IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dai vigenti CCNL di riferimento. Tale importo si aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento dal 2019 e andrà rideterminato all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

RGS, le misure dell’IVC 2019 da corrispondere al personale

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato le tabelle I.V.C.  2019 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico impiego, rideterminato sulla base nel nuovo stipendio previsto dal CCNL 2016-2018. A stabilirne l’erogazione è la legge 145/208 (legge di Bilancio 2019) dove si prevede che “nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION