In G.U. il decreto Conto Termico 3.0: più incentivi per efficienza e rinnovabili negli edifici

È stato pubblicato in G.U. n. 224 del 26-09-2025, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE), recante “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”.

Il provvedimento aggiorna e potenzia il meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni, finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici. Il testo prevede un limite di spesa annua di 900 milioni, di cui 400 destinati alle PA e 500 per i privati.

Tra le principali novità introdotte vi è l’estensione dei beneficiari, con gli enti del Terzo Settore equiparati alle amministrazioni pubbliche. Sono aggiornati inoltre i massimali di spesa, specifici e assoluti, per adeguarli ai nuovi costi di mercato. Il perimetro degli edifici coinvolti per gli interventi di efficienza energetica, finora riservati alla PA, è ampliato anche agli edifici non residenziali privati.

In aggiunta agli interventi già previsti, quali l’isolamento termico, l’installazione di pompe di calore o di collettori solari, sono incentivabili nuove tipologie di intervento quali ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche. Il decreto riconosce una copertura media del 65% delle spese ammissibili che arriva al 100% nel caso di interventi realizzati su edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti, scuole pubbliche, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero.

Viene introdotta la possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche attraverso Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o configurazioni di autoconsumo collettivo. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), responsabile dell’attuazione del meccanismo, provvederà all’aggiornamento del portale informatico per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anci, Cacer Pnrr: Il Mase proroga al 30 novembre il termine per accedere ai contributi

Anci informa che è stato pubblicato il 24 marzo sul sito del MASE il decreto ministeriale (DM 28 febbraio 2025, n. 59) che proroga dal 31 marzo 2025 al 30 novembre 2025 il termine ultimo per la presentazione da parte dei Comuni delle richieste di partecipazione al cosiddetto Decreto CACER (DM 7 dicembre 2023, n. 414), che consente non solo ai Comuni ma ad una gamma di soggetti tra cui persone fisiche, enti del terzo settore e amministrazioni territoriali, la possibilità di un contributo in conto capitale per l’installazione e la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore individuale a distanza.

Il Ministero considerate l’attuale numero di istanze presentate per l’accesso ai contributi del DM CACER, il mancato esaurimento delle risorse disponibili e l’imminente chiusura dello sportello per la presentazione delle richieste ha ritenuto necessario, per garantire il raggiungimento del target M2C2-47, prorogare la chiusura dello sportello al 30 novembre.

Parallelamente, per rafforzare l’iniziativa e introdurre eventuali ulteriori potenziamenti, di cui la proroga rappresenta la prima misura, ha avviato interlocuzioni con la Commissione europea (fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION

DL Aiuti: Proroga efficacia temporale del permesso di costruire per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il Ddl di conversione in legge del D.L. n. 50/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, all’articolo 7-bis dispone un prolungamento dell’efficacia temporale dei permessi di costruire relativi ad interventi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, l’art. 7-bis modifica il comma 2 dell’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) a norma del quale per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo. Si ricorda che, di norma, Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

 

La redazione PERK SOLUTION