Fondo Garanzia Debiti Commerciali: la Corte dei conti Marche solleva la questione di massima

Nell’ambito dell’esame delle risultanze e degli equilibri di bilancio di un Comune – esercizio 2023 – la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Marche ha disposto la rimessione al Presidente della Corte dei conti di ogni valutazione in ordine all’opportunità ed alla sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle autonomie (art. 6, comma 4, D.L. 174/2012) o alle Sezioni riunite in sede di controllo (art. 17, comma 31, D.L. 78/2009) della Corte dei conti della soluzione della seguente questione di massima di interesse generale: “se, ai sensi dell’art. 1, comma 863, L. n. 145/2018, il FGDC, accantonato nel corso degli esercizi precedenti, possa o meno essere liberato anche in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio in cui è stato riscontrato il rispetto dei limiti legislativi fissati in materia di riduzione dell’indebitamento commerciale pregresso e di tempestività dei pagamenti”.

Nell’ambito dell’esame delle risultanze e degli equilibri di bilancio e dalle informazioni raccolte nel corso dell’istruttoria è emerso che, avendo registrato  al 31.12.2021 indicatori di pagamento non rispettosi di quanto stabilito dal legislatore (art. 1, commi 859 e ss. L. n. 145/2018 e s.m.i.), il Comune ha accantonato, nel bilancio di previsione dell’esercizio 2022, un fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) di importo pari ad euro 2.907,57. Tali condizioni non sono risultate rispettate neanche al 31.12.2022, sicché, nel bilancio di previsione dell’esercizio 2023, è stato disposto l’accantonamento al FGDC di euro 4.124,32, mentre, nel corso dell’esercizio 2023, in sede di rendiconto dell’esercizio 2022, veniva accantonato al FGDC l’importo di euro 2.907,57, esattamente corrispondente a quanto accantonato nel precedente bilancio di previsione del medesimo esercizio. Viceversa, al 31.12.2023, il medesimo Comune è risultato invece rispettoso dei limiti fissati dal legislatore e, perciò, non ha disposto accantonamenti di risorse al FGDC nel bilancio di previsione dell’esercizio 2024 e, nel corso dell’esercizio 2024, in sede di rendiconto dell’esercizio 2023, per un’ipotizzata “errata interpretazione” del dato normativo, non avrebbe accantonato l’importo di euro 4.124,32 ed avrebbe eliminato il precedente accantonamento di euro 2.907,57. Al 31.12.2024 l’Ente sarebbe tornato a registrare il mancato rispetto dei limiti fissati dalla legge in tema di pagamento dei debiti commerciali e, pertanto, avrebbe disposto, nel bilancio di previsione dell’esercizio 2025, un accantonamento ad FGDC per euro 17.710,55, mentre, nel corso dell’esercizio 2025, in sede di rendiconto dell’esercizio 2024, non avrebbe accantonato alcun importo ad FGDC, in quanto, per l’anno 2024, non era stato previsto alcun FGDC, dato che, al 31.12.2023, risultavano rispettate le condizioni fissate dal legislatore.

Le risultanze istruttorie hanno consentito di appurare che l’accantonamento al FGDC di euro 2.907,57 disposto nel bilancio di previsione e nel rendiconto dell’esercizio 2022 è stato poi (secondo l’Ente erroneamente) liberato nel corso del 2024, in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio 2023, anziché attendere il rendiconto dell’esercizio 2024, ossia dell’esercizio successivo a quello (il 2023) in cui sono risultati rispettati i limiti legislativi in materia di riduzione dell’indebitamento commerciale e di tempestività dei pagamenti, come richiesto dall’art. 1, comma 863, L. n. 145/2018. Tale ipotizzata anomalia sarebbe stata oggetto di segnalazione automatica anche da parte della piattaforma BDAP in data 24.12.2024.

Il comma 863 prevede che “Nel corso dell’esercizio l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859”.

In sostanza, le risorse accantonate al FGDC nell’esercizio T, eventualmente sommate a quelle già accantonate nel corso degli esercizi precedenti, potranno essere liberate solo nell’esercizio T+1, a condizione che, al 31 dicembre dell’anno T, siano stati rispettati i requisiti relativi ai tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito commerciale. La previsione per cui l’accantonamento può essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che “solo a fine anno, con la chiusura dell’esercizio, l’Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell’indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell’anno.

L’interpretazione dell’art. 1, comma 863, L. n. 145/2018 è stata oggetto di orientamenti contrastanti, non essendo chiaro se l’inciso “nell’esercizio successivo” sia da intendere in senso strettamente cronologico, vale a dire nel senso che l’importo accantonato al FGDC può essere liberato “nel corso dell’esercizio successivo” a quello in cui sono state rispettate le tempistiche di pagamento e, quindi, anche in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio precedente, materialmente redatto nel corso dell’esercizio successivo, ovvero in senso prettamente contabilistico, vale a dire nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo, ossia, nel caso in questione, nel rendiconto dell’esercizio successivo (il 2024) a quello (il 2023) in relazione al quale è stato riscontrato il ripristinato rispetto delle tempistiche di pagamento e di riduzione dell’indebitamento commerciale.

La Sezione, dopo aver rilevato l’esistenza di orientamenti contrastanti, e considerata la rilevanza generale della questione, sospende la propria decisione, riconoscendo la questione come di massima rilevanza generale, trasmettendo la questione (deferimento) al Presidente della Corte dei conti, per valutare se sottoporla alla Sezione delle autonomie (art. 6, comma 4, D.L. 174/2012) o, in caso di rilevanza eccezionale, alle Sezioni riunite in sede di controllo (art. 17, comma 31, D.L. 78/2009).

 

La redazione PERK SOLUTION

IFEL, le novità su PCC e FGDC per la riduzione dei tempi di pagamento

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sulle nuove modalità di calcolo degli indicatori che fanno scattare l’obbligo di accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC),  ed illustra le ulteriori nuove previsioni che mirano a favorire il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, inserito nel PNRR tra le riforme abilitanti. Il comma 2 dell’articolo 9 del dl n. 152/2021 modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per la tempestività dei pagamenti della PA di cui all’articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

FGDC, pubblicato il decreto sull’aggiornamento del piano dei conti degli schemi di bilancio e di rendiconto

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato il decreto del 14 ottobre 2021 concernente l’aggiornamento del piano integrato dei conti degli schemi di bilancio e di rendiconto e del principio applicato 4/3 riguardante il Fondo di garanzia dei debiti commerciali, discusso e approvato dalla Commissione Arconet, nella seduta del 22 settembre scorso.
L’inserimento del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali tra gli obiettivi del PNRR, come riforma abilitante (riforma 1.11), rende necessario garantire il monitoraggio delle misure di garanzia previste dall’articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  La riforma provvede a che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino entro il termine di 30 giorni, e le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni. Perché la soluzione al problema dei ritardi di pagamento sia strutturale, la riforma è intesa altresì a garantire che nel 2024 le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale continuino a pagare entro il termine di 30 giorni.
Nonostante siano richiesti ulteriori adempimenti e interventi normativi per il raggiungimento dell’obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsto per il 2023, nell’ambito delle riforme abilitanti del PNRR, si sottolinea che gli aggiornamenti in esame non introducono ulteriori adempimenti ma intendono solo prevedere le nuove voci del piano integrato dei conti e l’aggiornamento degli schemi di bilancio per dare chiara evidenza del rispetto della previsione normativa.
Gli aggiornamenti andranno a regime dal 2022 per lo schema di rendiconto della gestione e dal 2023 per quanto riguarda lo schema di bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arconet, Fondo garanzia debiti commerciali: proposta integrazione piano dei conti e schemi di bilancio e rendiconto

La Commissione Arconet, nella seduta del 22 settembre 2021 ha discusso l’aggiornamento del piano integrato dei conti degli schemi di bilancio e di rendiconto e del principio applicato 4/3 riguardante il Fondo di garanzia dei debiti commerciali, necessario a seguito dell’entrata in vigore, nel 2021, della disposizione di cui alla legge di bilancio per il 2019, inizialmente rinviata, riguardante l’obbligo di accantonamento al Fondo di Garanzia dei debiti commerciali.
Si precisa nel resoconto della Commissione che a seguito dell’inserimento del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali tra gli obiettivi del PNRR, come riforma abilitante (riforma 1.11), è necessario garantire il monitoraggio delle misure di garanzia previste dall’articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 attraverso l’inserimento, nel piano dei conti integrato e negli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali, di apposite voci contabili riguardanti il “Fondo di garanzia debiti commerciali”.
Nonostante siano richiesti ulteriori adempimenti e interventi normativi per il raggiungimento dell’obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsto per il 2023, nell’ambito delle riforme abilitanti del PNRR, si sottolinea che gli aggiornamenti in esame non introducono ulteriori adempimenti ma intendono solo prevedere le nuove voci del piano integrato dei conti e l’aggiornamento degli schemi di bilancio per dare chiara evidenza del rispetto della previsione normativa.
Gli aggiornamenti andranno a regime dal 2022 per lo schema di rendiconto della gestione e dal 2023 per quanto riguarda lo schema di bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Accantonamento a Fondo Garanzia Debiti Commerciali sulla base dei dati contabili dell’ente

“Limitatamente all’esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica, possono (facoltà) elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”. È quanto prevede l’emendamento approvato dalle Commissioni parlamenti in sede di conversione in legge del decreto legge n. 183/2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. C. 2845 Governo”.
Rimane fermo il termine del 28 febbraio 2021 entro il quale gli enti che presentano indicatori di ritardo annuale dei pagamenti e di stock di debito commerciale residuo non in linea con quanto richiesto dalla normativa debbono adottare la delibera di costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali, nella parte spesa, Missione 20 programma 03 (a valere sugli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione), sul quale sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, per un importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.
Nel corso dell’esercizio l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali deve essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi. A fine esercizio il Fondo di garanzia debiti commerciali confluirà nella quota accantonata, e non più libera, del risultato di amministrazione e potrà essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui saranno rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.
L’emendamento approvato interviene, altresì, sulle disposizioni di cui al comma 869 laddove si dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2021 (in luogo del precedente termine del 1° gennaio 2019) per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pubblicati, ed aggiornati:
a. con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui al comma 861;
b. con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell’anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION