Inapplicabilità dell’Art. 52, c. 1-ter del D.L. n. 73/2021 al fondo di rotazione di cui all’Art. 243-ter TUEL

Con la deliberazione n. 23/SEZAUT/2025/QMIG, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha espresso il seguente principio di diritto: «L’art. 52 comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021 è norma eccezionale in quanto derogatoria rispetto ai principi generali di cui all’art. 1, cc. 897-898 della l. n. 145/2018; come tale, nel quadro normativo vigente, essa non può essere applicata al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter TUEL. Quest’ultimo è stato assimilato alle anticipazioni di liquidità sotto il profilo dell’utilizzo per cassa e della “sterilizzazione” in bilancio (Corte cost., sentenza n. 224 del 2023) ma mantiene una disciplina sua propria che, allo stato, nulla prevede in punto di utilizzo in sede di bilancio previsionale delle quote del fondo liberate».

La questione trae origine da una richiesta di un Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio in merito alla corretta applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 in relazione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (art. 243-ter del TUEL). In particolare, l’ente ha chiesto se per l’impiego delle risorse del Fondo debba trovare applicazione l’art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021, norma che disciplina modalità contabili speciali per le anticipazioni di liquidità (FAL).

Ritenuta la questione di rilevante impatto applicativo e in presenza di incertezze interpretative, la Sezione regionale ha sospeso la pronuncia e ha deferito la questione alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, attivando la funzione nomofilattica ex art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012.

Il Fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter TUEL è uno strumento previsto per sostenere gli enti locali che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133/2014 nella parte in cui tali commi non prevedono che l’utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione avvenga solo in termini di cassa e che sia garantita “idonea iscrizione” nel Fondo anticipazioni di liquidità di un importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, da accantonare e destinare a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. In sostanza, la Corte Costituzionale ha affermato che il Fondo di rotazione deve essere trattato come anticipazione di liquidità e non può essere utilizzato, neppure in termini di competenza, per finanziare debiti fuori bilancio o per il ripiano del disavanzo, nei limiti costituzionali dell’art. 81 e 119 Cost.

Nonostante questa assimilazione funzionale, la disciplina del Fondo ex art. 243-ter TUEL mantiene una propria autonomia e non è equivalente alle anticipazioni di liquidità disciplinate dal quadro normativo primario. Questa disciplina, allo stato, nulla specifica in merito alla eventuale applicazione nella parte entrata del bilancio previsionale delle quote del fondo “liberato” in quanto rimborsato. L’art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021, introdotto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, disciplina modalità contabili speciali per le anticipazioni di liquidità (FAL), consentendo:

  • in sede di rendiconto, di ridurre il FAL con evidenza negli allegati di bilancio;
  • di accantonare in un fondo specifico la quota liberata;
  • di applicare in bilancio di previsione la quota liberata in deroga ai limiti dell’art. 1, commi 897-898, legge n. 145/2018.

Questo regime, per sua natura, è eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina generale dei vincoli di finanza pubblica e riguarda esclusivamente le anticipazioni erogate ex d.l. n. 35/2013 e d.l. n. 66/2014. La Corte dei conti osserva che il principio di specialità delle norme derogatorie, coerente con l’art. 14 delle preleggi, esclude l’applicazione analogica di un regime eccezionale a fattispecie non espressamente richiamate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo di rotazione: Atto di orientamento sull’applicazione della sentenza n. 224/2023 della Corte costituzionale

L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ha pubblicato l’Atto di orientamento sull’applicazione della sentenza n. 224 del 2023 della Corte Costituzionale, che ha accolto la questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164.

Con l’art. 43 del D.L. n. 133/2014 il legislatore aveva previsto che il fondo di rotazione, oltre che come mera anticipazione di liquidità, potesse essere utilizzato per finanziare i debiti fuori bilancio ricondotti all’interno dei piani di riequilibrio pluriennale, nonché il disavanzo dell’ente; consentendo, quindi, un utilizzo, oltre che per cassa, anche per competenza, come vero e proprio mezzo di copertura della spesa necessaria a far fronte ai debiti fuori bilancio inseriti nel piano di riequilibrio.

Con la sentenza n. 224 del 2023, i giudici costituzionali hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale

  • dell’art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 nella parte in cui non prevede che l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve avvenire solo a titolo di cassa;”
  • del comma 2 del medesimo articolo, nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Per effetto della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale n. 224 del 2023, l’Osservatorio ha emanato l’atto di orientamento, secondo il quale le amministrazioni territoriali che abbiano utilizzato dette anticipazioni dal fondo di rotazione non per riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza bensì a copertura dei debiti fuori bilancio e per la riduzione del disavanzo, sono tenuti a provvedere ad un graduale risanamento del deficit, facendo ricorso a coperture alternative rispetto a quelle originariamente appostate sulla base dell’art. 43 (ora dichiarato non conforme a Costituzione nei termini indicati dalla citata sentenza n. 224) e, nel frattempo, resesi eventualmente disponibili, in modo, comunque, coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento. Devono ritenersi interessati alle operazioni di rimodulazione delle risorse di propria competenza quegli enti ancora in procedura di riequilibrio alla data del deposito della sentenza n. 224 del 2023; non anche gli enti per i quali il piano di risanamento del deficit si sia, medio tempore, esaurito (art. 243-quater, comma 6, TUEL).

 

La redazione PERK SOLUTION

Recupero delle anticipazioni del fondo di rotazione per gli enti in riequilibrio

Il Ministero dell’interno rende noto che le rate di restituzione delle anticipazioni disposte ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del TUEL, dell’articolo 33 del decreto legge n.66 del 2014, dell’articolo 14 del decreto- legge n.113 del 2016 e dell’articolo 1, comma 907, della legge n.145 del 2018, scadenti il 31 marzo, 30 aprile, 30 settembre ed il 31 ottobre dell’anno 2023, non versate dagli enti interessati alla data del 16 gennaio 2024, sono state comunicate all’Agenzia delle entrate per il recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012 n.228.

Si segnala che gli eventuali versamenti effettuati dopo la data del 15 gennaio 2024, saranno considerati a scomputo delle rate di restituzioni con scadenza nell’anno 2024. I dati sono consultabili sul sito internet di questa Direzione centrale – Area Certificati (TBEL).

 

La redazione PERK SOLUTION

Recupero rate dell’anticipazione del fondo di rotazione per gli enti in piano di riequilibrio e sciolti per mafia

La Direzione Centrale della Finanza locale comunica che le rate di restituzione delle anticipazioni, disposte ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del TUEL, dell’articolo 33 del decreto-legge n.66 del 2014, dell’articolo 14 del decreto-legge n.113 del 2016 e dell’articolo 1, comma 907, della legge n.145 del 2018, scadenti il 31 marzo, 30 aprile, 30 settembre ed il 31 ottobre del 2021, non versate dagli enti interessati alla data del 29 dicembre 2021, sono state comunicate all’Agenzia delle entrate per il recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012 n.228.

I dati sono consultabili sul sito internet di questa Direzione Centrale – Area Cetificati (TBEL).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concessione contributo a valere sul fondo di rotazione per gli enti in procedura di riequilibrio

Con comunicato del 9 dicembre 2021, la Direzione centrale della Finanza Locale informa che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Ministero dell’interno, del 25 novembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 6 dicembre 2021 con il n. 3247, recante: «Concessione ai comuni, a seguito di apposita attestazione, di 200 milioni di euro, di cui all’articolo 53, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, a valere sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per il pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all’acquisizione di servizi e forniture, già impegnate».

L’allegato A, con l’indicazione degli enti locali assegnatari.