Fondo Garanzia Debiti Commerciali si libera nell’esercizio immediatamente successivo

«Il secondo periodo del co. 863 dell’art. 1 della l. n. 145/2018, per effetto delle modifiche ad esso apportate dall’articolo 38-bis della l. n. 58/2019, va interpretato nel senso che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato, in sede di rendiconto, nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 859 del medesimo art. 1». È questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 20/SEZAUT/2025/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con deliberazione n. 92/2025/QMIG.

In sostanza, le risorse accantonate al FGDC nell’esercizio T, eventualmente sommate a quelle già accantonate nel corso degli esercizi precedenti, potranno essere liberate nell’esercizio T+1, a condizione che, al 31 dicembre dell’anno T, siano stati rispettati i requisiti relativi ai tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito commerciale. La previsione per cui l’accantonamento può essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma è motivata dalla circostanza che «solo a fine anno, con la chiusura dell’esercizio, l’Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell’indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell’anno» (Corte conti, Sez. contr. Piemonte, del. n. 12/2023/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Lombardia, del. n. 265/2024/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Abruzzo, del. n. 288/2023/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Veneto, del. n.  9/2025/PRSP).

La Sezione delle autonomie ritiene di propendere per l’interpretazione strettamente aderente al dato letterale del co. 863, nel senso che il Fondo vada liberato nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di legge. Ciò in quanto appare eccessivamente afflittiva, e financo lesiva del principio autonomistico, l’interpretazione restrittiva secondo cui l’inciso “il fondo è liberato nell’esercizio successivo”, contenuto nell’art. 1, co. 863, l. n. 145/2018, deve essere inteso come “nella contabilità dell’esercizio successivo”, ossia nel risultato di amministrazione dell’esercizio successivo, «in ossequio al principio di continuità dei bilanci».

 

La redazione PERK SOLUTION

Accantonamento al FGDC. La PCC riattiva il ricalcolo dello stock e del ritardo

IFEL, con comunicato del 20 febbraio 2025, informa che dal 21 febbraio e fino al 28 febbraio la PCC aggiornerà gli indicatori al 31 dicembre 2024 previsti dalla legge n. 145 del 2018, riguardanti il FGDC.

La Fondazione ha ricevuto molte segnalazioni relative al blocco della funzione per la comunicazione dello stock di debito al 31 dicembre 2024 presente nella Piattaforma dei Crediti Commerciali – PCC. Il blocco, di fatto, non riguardava solo la funzionalità di comunicazione vera e propria dello stock, ma anche quella di ricalcolo dello stock e dell’indicatore di ritardo a seguito delle registrazioni, effettuate dagli Enti dopo il 31 gennaio 2025, sui pagamenti pregressi.

Le segnalazioni, che IFEL ha condiviso con la Ragioneria Generale dello Stato, hanno evidenziato come il persistere del blocco avrebbe, di fatto, vanificato lo sforzo di “allineamento” della PCC con le contabilità locali profuso da molti Comuni nel mese di febbraio. Allineamento che risulta essenziale per consentire alla piattaforma di calcolare correttamente gli indicatori che fanno scattare l’obbligo di accantonamento al Fondo di Garanzia per i debiti commerciali – FGDC.

Anche a regime, l’aggiornamento degli indicatori terminerà il 28 febbraio di ciascun anno. Rimane comunque bloccata la possibilità di effettuare la comunicazione dello stock oltre il termine di legge del 31 gennaio, anche in considerazione del fatto che l’importo comunicato dagli Enti alla piattaforma non rileva ai fini dell’accantonamento al FGDC.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Cancellazione fondo garanzia debiti commerciali

La cancellazione integrale della posta, costituita dalla sommatoria degli accantonamenti, maturati nei diversi esercizi è consentita solo nell’esercizio successivo a quello in cui siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n. 13/2024/PRSE). È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 87/2024, nell’ambito dell’esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2018 al 2022 di un Comune.

Relativamente all’accantonamento a titolo di FGDC a rendiconto 2021, l’Ente ha effettuato un accantonamento di euro 39.302,17, a rendiconto 2022 un accantonamento di euro 34.994,42 e a rendiconto 2023 ha previsto un accantonamento di euro 14.578,02.
Tenuto conto che, dalla documentazione esaminata, l’Ente non risulta ancora aver rispettato la normativa sulla tempestività dei pagamenti, gli accantonamenti del 2021 e del 2022 non potevano, ex lege, essere “liberati” e, conseguentemente, non solo l’accantonamento 2022, ma anche l’accantonamento a titolo di FGDC nel rendiconto 2023 devono tenere conto della sommatoria dei precedenti.

La Sezione rileva che il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto debba essere costituito dalla sommatoria dell’ammontare definitivo degli accantonamenti al FGDC stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. Nell’esercizio in cui l’Ente rileverà, in relazione alle risultanze dell’esercizio precedente, il rispetto degli indicatori, l’accantonamento non verrà effettuato nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente, potrà essere liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al FGDC.

 

La redazione PERK SOLUTION