Contributo ai Comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ex articolo 243-ter TUEL

Il Ministro dell’interno ha pubblicato il decreto 15 giugno 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con i relativi allegati A e B, recante: «Ripartizione del contributo complessivo di 22,6 milioni di euro, per l’anno 2022, in favore di alcuni comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 243-quinquies del medesimo testo unico, interessati dalla sentenza della Corte costituzionale n.18 del 2019», previsto dall’articolo 27, comma 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.

L’articolo 27, commi da 3 a 4-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 dispone l’assegnazione di un contributo complessivo per l’anno 2022 di 22,6 milioni di euro a favore di comuni che abbiano usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter del TUEL, o che siano stati destinatari della anticipazione di cui all’articolo 243-quinquies del medesimo decreto e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, abbiano subito un maggior onere finanziario dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Proroga termine per l’acquisizione dei certificati di copertura del costo di servizi per l’anno 2020

Il Ministero dell’Interno rende noto che la procedura telematica di acquisizione dei certificati concernenti la dimostrazione della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2020, destinata ad enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale, il cui termine era stato originariamente previsto dalla Circolare DAIT n. 7 del 19 gennaio 2022 al 30 aprile 2022, resterà aperta fino al 30 giugno 2022.

Con decreto dirigenziale in data 8 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, sono stati approvati i modelli di certificazione per la dimostrazione del rispetto della copertura del costo dei servizi nell’anno 2020 per comuni, province, città metropolitane e comunità montane, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
l. strutturalmente deficitari nel 2020, sulla base delle risultanze della tabella allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018;
2. soggetti, ai sensi dell’art. 242, comma 6, TUOEL, in via provvisoria ai controlli centrali che, pur risultando non deficitari, non hanno presentato il certificato al rendiconto 2018 o per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione e sino all’adempimento.
3. in dissesto finanziario;
4. in riequilibrio finanziario pluriennale.

L’art. 243, comma 5, TUOEL, prevede una sanzione alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che non hanno rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 della medesima disposizione o che non hanno dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione. Tale sanzione è pari “all’l per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all’art. 161 TUOEL del penultimo esercizio
finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura”. In caso di applicazione della sanzione, i relativi provvedimenti andranno trasmessi aJla Direzione Centrale per la Finanza Locale, indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.intemo.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Applicabilità dei divieti assunzionali per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari agli enti in PRFP

Il divieto, di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riguardante gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, non può essere esteso anche agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del TUEL». È questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2022/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria. In particolare, il Comune istante chiedeva se il divieto di ricorrere a collaboratori esterni con contratto a tempo determinato per la costituzione degli uffici di staff, previsto dalla norma citata solo per gli enti strutturalmente deficitari o dissestati, debba essere esteso anche agli Enti che ricorrono al piano di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinato dagli artt. 243-bis e seguenti del TUEL. L’Ente, al riguardo, rappresentava la necessità di porre il quesito in considerazione di due precedenti giurisprudenziali (costituiti dalla delibera della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 63 del 9 novembre 2017 e dalla sentenza, sempre di questa magistratura contabile, della Sezione giurisdizionale per la Calabria, n. 72 del 2 marzo 2020), secondo i quali il divieto in questione si applicherebbe anche agli enti locali che abbiano fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
L’art. 90, comma 1, del TUEL, limita il divieto di conferire incarichi esterni di supporto agli organi politici alle situazioni di deficitarietà strutturale e di dissesto, le uniche in quel momento regolamentate in materia di crisi finanziaria degli enti locali. Successivamente il legislatore, nell’ambito di un ampio progetto di riforma del sistema finanziario-contabile degli enti locali, ha previsto un’ulteriore modalità per rilevare e sanare situazioni caratterizzate da forti squilibri finanziari tali da poter condurre ad una pronuncia di dissesto, introducendo nel TUEL gli artt. 243-bis e ss.gg. che disciplinano l’istituto del riequilibrio pluriennale finanziario. La Sezione ritiene applicabile il divieto di cui all’art. 90, comma 1 cit., agli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario, ma non sic et simpliciter come vorrebbe la giurisprudenza richiamata nella richiesta di parere (con un’interpretazione analogica in malam partem della norma, contraria all’art. 14 delle preleggi), bensì solo quando tali enti siano anche strutturalmente deficitari ai sensi dell’art. 242 del TUEL.
Sia l’art. 242 che l’art. 243-bis si riferiscono a condizioni di squilibrio: gravi ed incontrovertibili per gli enti strutturalmente deficitari, in grado di provocare il dissesto finanziario per gli enti che possono ricorrere al piano di riequilibrio. La differenza sostanziale tra le due disposizioni si evidenzia nel modo in cui viene accertato lo squilibrio. Nel caso degli enti strutturalmente deficitari lo stesso deriva da una “statica” verifica di alcuni parametri obiettivi che presentano, per almeno la metà di essi, valori deficitari. Per gli enti che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio lo squilibrio può rivelarsi nei medesimi termini di cui all’art. 242 del TUEL, ma anche mediante una differente analisi, dinamica, della situazione finanziaria, favorita dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo. Tutti gli enti strutturalmente deficitari possono sicuramente ricorrere al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ma gli enti che ricorrono al PRFP non necessariamente devono essere strutturalmente deficitari nei termini indicati dall’art. 242 del TUEL. Il ricorso al PRFP solitamente deriva dalla necessità di ripianare un disavanzo d’amministrazione che può manifestarsi a causa di passività che non si sono ancora tradotte in debiti e, pertanto, non necessariamente in presenza di passività liquide ed esigibili a cui l’ente non riesce a far fronte (tipica condizione che produce il dissesto finanziario di cui all’art. 244 del TUEL), o dei parametri di cui all’art. 242 del TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La copertura dei servizi a domanda individuale negli enti deficitari in uno studio dell’Osservatorio

L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ha condotto uno studio sulle spese per l’erogazione dei servizi a domanda individuale e le modalità di copertura dei relativi costi nelle tre categorie di comuni sottoposti a controllo centrale sui costi o a misure di risanamento finanziario, ovvero gli enti strutturalmente deficitari, quelli assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e quelli dissestati. L’indagine condotta rileva la caduta verticale del valore complessivo sia degli impegni di spesa che, in maniera ancor più marcata, degli accertamenti di entrata nel campione dei comuni in dissesto rispetto a quello degli enti deficitari. Gli enti in dissesto reagiscano alla durezza della procedura di risanamento che consegue alla deliberazione dello stato di dissesto quasi liberandosi di questa categoria di servizi, rinunciando a qualsiasi tentativo di salvaguardarne il preesistente livello attraverso l’aumento delle tariffe. Viceversa, il livello di impegni ed accertamenti tra comuni deficitari ed in riequilibrio non è eccessivamente distante, a dimostrazione degli effetti meno incisivi sul livello dei servizi a domanda individuale che il più diluito processo di risanamento del riequilibrio ha rispetto al dissesto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Emanata la Circolare sulla certificazione della copertura del costo dei servizi degli enti deficitari

È stata emanata la Circolare della Finanza locale n. 20 del 29 ottobre 2020, con la quale si forniscono istruzioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione dei certificati in materia di copertura del costo di alcuni servizi per gli enti locali che risultano per l’anno 2019 in condizioni di deficitarietà strutturale sulla base della apposita tabella allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017, per quelli che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario e per gli altri enti locali a questi assimilati.
Con il Decreto Ministeriale del 15 ottobre 2020, sono stati approvati i certificati per la dimostrazione del rispetto della copertura del costo dei servizi nell’anno 2019 per comuni, province, città metropolitane e comunità montane che siano:
1. enti deficitari nel 2019, sulla base delle risultanze delle tabella allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017;
2. enti soggetti in via provvisoria ai controlli centrali in quanto non hanno presentato il certificato al rendiconto 2017 o non hanno ancora deliberato il rendiconto della gestione 2017;
3. enti in dissesto, con quinquennio di durata del risanamento in corso;
4. enti in riequilibrio, con relativo piano finanziario pluriennale in corso.

Le certificazioni, anche se totalmente o parzialmente negativi, dovranno essere trasmesse con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell’Organo di revisione entro il termine del 22 dicembre 2020.
La procedura telematica di acquisizione dei certificati 2019 rimarrà comunque aperta fino al 30 giugno 2021 ed in tale arco temporale l’eventuale trasmissione del modello con modalità diversa da quella prevista dal decreto approvativo della certificazione non sarà ritenuta legittima ai fini del rispetto dell’adempimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione copertura costi servizi per gli enti deficitari

E’ pubblicato sul sito del Ministero dell’interno il decreto concernente dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l’anno 2019 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa. I certificati dovranno essere inviati con modalità telematica, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario, del Responsabile del servizio finanziario e dell’Organo di revisione economico-finanziaria entro il termine del 22 dicembre 2020.
Ai sensi dell’art. 242 del TUEL, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento (anno 2017). Si applicano i parametri di deficitarietà strutturali vigenti nell’esercizio 2017, approvati con DM 18 febbraio 2013.
Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento, a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio   di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

Sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi:

  • gli enti che, ai sensi dell’articolo 243-bis TUEL, abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e per tutta la durate del piano di riequilibrio;
  • gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario, per la durata del risanamento.

Inoltre, sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali in materia di copertura del costo di dei servizi:

  • gli enti locali che, pur risultando non deficitari dalle risultanze della tabella allegata al rendiconto di gestione, non inviino il rendiconto della gestione alla BDAP entro 30 giorni dal termine previsto per la deliberazione;
  • gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all’adempimento.

Il comma 5 del medesimo art. 243 stabilisce che tali enti, qualora non rispettino i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non diano dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, siano soggetti a una sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ministero dell’interno. La sanzione si applica a valere sulle risorse attribuite dal Ministero dell’interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale, fermo restando che, in caso di incapienza (anche parziale) delle stesse, l’ente locale è comunque tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme dovute a titolo di sanzione.
A tal riguardo, si rammenta che il comma 10-bis dell’art. 53 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, dispone la disapplicazione, per l’anno 2020, delle sanzioni in capo agli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie previste all’art. 243, comma 5, del TUEL, che non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall’articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto.

Allegati:

Certificato relativo ai comuni 
Certificato relativo alle province 
Certificato relativo alle città metropolitane 
Certificato relativo alle comunità montane 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL agosto, disapplicazione sanzioni per gli enti deficitari

Il nuovo comma 10-bis dell’art. 53 del D.L. n. 104/2020, aggiunto dal Senato nel corso dell’esame del provvedimento in prima lettura, dispone la disapplicazione, per l’anno 2020, delle sanzioni in capo agli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie previste all’art. 243, comma 5, del TUEL, che non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall’articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto. Nello specifico, tale ultima disposizione prevede che gli enti locali strutturalmente deficitari (che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione), siano soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;

b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80 per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

Il comma 5 del medesimo art. 243 stabilisce che tali enti, qualora non rispettino i livelli minimi di copertura dei costi di gestione (di cui al comma 2 del medesimo articolo) o che non diano dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, siano soggetti a una sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ministero dell’interno. La sanzione si applica a valere sulle risorse attribuite dal Ministero dell’interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale, fermo restando che, in caso di incapienza (anche parziale) delle stesse, l’ente locale è comunque tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme dovute a titolo di sanzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION