Modifica statutaria riguardante deleghe del sindaco a privati cittadini

Gli incarichi di studio ai cittadini non possono considerarsi deleghe alla stregua di quelle conferite agli assessori e, conseguentemente, non sembrano incidere sull’attività svolta dai componenti della giunta. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’interno, con parere n. 4357 del 7.2.2025, in riscontro ad una nota con la quale una Prefettura in merito alla questione rappresentata da alcuni consiglieri di un Comune, in ordine al comma 7 dell’articolo 16 dello statuto comunale, il quale prevede che “Il Sindaco può attribuire compiti di collaborazione e studio attraverso l’attribuzione di specifica delega anche a cittadini residenti estranei al Consiglio Comunale a garanzia del migliore funzionamento dell’ente. Tali compiti non dovranno comportare oneri per l’Ente. Le deleghe sono attribuite ai cittadini con decreto Sindacale sottoscritto dal Sindaco e pubblicato sui siti istituzionali dell’ente”.

In base a tale previsione statutaria, il Sindaco ha adottato tre provvedimenti con i quali ha conferito a tre cittadini, esterni all’amministrazione, incarichi di studio e collaborazione in tre diverse materie; i consiglieri hanno chiesto se sia legittima la modifica statutaria adottata dall’ente e di conseguenza se lo siano i decreti adottati dal sindaco.

Il Ministero ricorda che l’art. 6 del TUEL consente allo statuto di specificare le attribuzioni degli organi; nell’ambito di tale autonomia normativa, è ammissibile l’imputazione di specifiche competenze agli organi comunali, purché in armonia con la natura e le prerogative statuite dalla legge. Possono essere conferite deleghe agli assessori, sebbene il decreto legislativo n.267/2000 non disciplini espressamente la delega di funzioni dal sindaco agli assessori, disponendo all’articolo 48, comma 1, che la “Giunta collabora con il Sindaco ……. ed opera attraverso deliberazioni collegiali”.

Con la delega l’assessore esercita il potere in nome proprio e si assume la responsabilità degli atti compiuti nell’espletamento dell’attività delegata, con imputazione degli effetti al delegante, per conto del quale agisce mediante adozione di provvedimenti aventi efficacia esterna. Nel caso di specie, nei provvedimenti adottati dal sindaco, sebbene sia menzionato l’articolo 16, comma 7, dello statuto, non si fa riferimento ad una precisa delega, ma sono attribuiti ad alcuni cittadini solo incarichi di studio e collaborazione in determinate materie, senza onere per l’ente e senza la possibilità di adottare atti a rilevanza esterna, così circoscrivendo in maniera puntuale il portato degli incarichi conferiti ai consiglieri in questione.

Pertanto, tali incarichi di studio non possono considerarsi deleghe alla stregua di quelle conferite agli assessori e, conseguentemente, non sembrano incidere sull’attività svolta dai componenti della giunta. Tenuto conto della previsione statutaria così come formulata all’art.16, comma 7, e delle deleghe conferite agli assessori che, sebbene non previste espressamente dal TUEL, possono desumersi da numerosi articoli del decreto legislativo n.267/2000 (cfr. art.78, comma 3, art.42, comma 3, art.90, comma 1), sembrerebbe opportuno meglio precisare le finalità della disposizione statutaria sopra richiamata per contribuire a tenere distinto il conferimento dell’incarico di studio e collaborazione dalle deleghe da conferire agli assessori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Deleghe ai consiglieri comunali nei comuni fino a 3000 abitanti

Conformemente all’art. 2 legge n.191/2009, modificato dal D.L. n. 2/2010, convertito in legge n. 42/2010, nei comuni fino a 3000 abitanti è possibile al sindaco delegare le proprie funzioni a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori. È quanto chiarito dal Ministero dell’Interno nel parere del 27 giugno 2023.

La norma prevede che nei comuni fino a 3000 abitanti è possibile la delega da parte del sindaco di proprie funzioni a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori. La disposizione, che era stata adottata al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, è ancora vigente ed ha costituito la base giuridica per l’affidamento delle funzioni di vice sindaco ai consiglieri dei comuni inferiori a mille abitanti, in vigenza dell’articolo 16, comma 17, lett.a) del d.l. n.138/2011 che aveva soppresso le giunte per tali tipologie di enti.

 

La redazione PERK SOLUTION