Riconoscimento debiti fuori bilancio in enti dissestati

Un Comune campano in dissesto ha posto una serie di quesiti alla Sezione regionale della Corte dei conti, attinenti alla delicatissima fase della rilevazione della massa passiva del dissesto e, in particolare, all’individuazione del corretto iter amministrativo da seguire allorquando vengano in rilevo debiti fuori bilancio, formatisi prima della dichiarazione di dissesto e non riconosciuti dall’Ente entro la data di tale dichiarazione. In sintesi, il punto di interesse del Comune istante risiede nella necessità di sapere se, per la formazione della massa passiva (ex art. 254 TUEL), sia sempre necessario l’intervento dell’organo consiliare, per il riconoscimento del debito” da inserire nella massa stessa, o se non possa piuttosto provvedere direttamente l’OSL, ovviamente per le sole obbligazioni passive che nascono da “fatti ed agli atti i gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato”.
I giudici contabili, con deliberazione n. 57/2020, dopo un’ampia ricostruzione normativa del dissesto, esamina l’orientamento consolidato della magistratura contabile che in più occasioni si è negativamente pronunziata sulla possibilità di individuare “deroghe” all’ordinaria competenza del consiglio comunale sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ex art. 194 TUEL, anche in pendenza della procedura di dissesto. Non è normativamente previsto o altrimenti ricavabile dall’apparato ordinamentale, il potere dell’OSL di deliberare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che resta una prerogativa esclusiva dell’Ente.
Tuttavia, tale orientamento, secondo i giudici campani, non tiene in debita considerazione le norme speciali applicabili alla procedura di dissesto, laddove quest’ultime danno luogo ad un “microsistema normativo” di regole proprie, inderogabili ed eccezionali, da valutare nella loro specialità (e specificità di interessi perseguiti) in sé ed in comparazione con le norme generali, che possono essere applicate al dissesto solo se compatibili con i superiori interessi che giustificano il predetto “microsistema”. La situazione di dissesto finanziario, dunque, presuppone – per definizione – proprio l’impossibilità di far fronte alle criticità economico-finanziarie con le “modalità” di cui agli artt. 193 e 194, ossia con le procedure ordinarie di riequilibrio e con le procedure ordinarie di riconoscimento di debito. In pendenza del dissesto, le esigenze ordinarie “sbiadiscono” a favore di quelle straordinarie, proprie del dissesto stesso, sinteticamente riassumibili nella necessità di assicurare la continuità amministrativa dell’Ente in uno con la tutela dei creditori dell’Ente stesso, da realizzare in tempi celeri e con procedure flessibili, rette dall’Organo Straordinario di Liquidazione. Del resto, la separazione gestionale e patrimoniale che caratterizza la procedura straordinaria, nonché lo stato di conclamato squilibrio finanziario, che caratterizzano il dissesto, svuotano di significato la deliberazione del consiglio, per le finalità alle quali essa è ordinariamente preordinata, e segnatamente per la riconduzione al ciclo di bilancio della spesa, oltre che per la verifica degli equilibri del bilancio stesso e per la provvista di copertura dei relativi oneri finanziari. La possibile legittimazione dell’OSL al riconoscimento dei debiti dell’ente dissestato, secondo la Corte, potrebbe essere compatibile anche con la natura del potere esercitato con il predetto riconoscimento per le cinque fattispecie elencate dal comma 1 dell’art. 194 TUEL. Trattasi di fattispecie che, a fini del riconoscimento del relativo debito, implicano valutazioni discrezionali di ampiezza progressivamente crescente, man mano che dall’ipotesi di cui alla lettera a) si passa a quelle successive, fino alla lettera e) del precitato art. 194, comma 1, TUEL.
I profili esaminati dalla Corte lasciano intravedere possibili aperture per una revisione dell’indirizzo consolidato (al quale anche la Sezione Campania ha ampiamente contribuito), circa la giuridica necessità che l’organo consiliare dell’ente pervenga al riconoscimento dei debiti fuori bilancio (ex art. 194 TUEL) anche in pendenza di dissesto (ex art. 244 e ss, TUEL). Il Collegio, peraltro, è ben consapevole dei profili di novità maturate sulle norme del dissesto, che potrebbero giustificare il prospettato diverso orientamento.
In conclusione, i giudici hanno deciso comunque di rimettere al Presidente della Corte dei conti ogni valutazione sull’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite la questione interpretativa, da compendiare nel seguente duplice quesito, volto a stabilire:

a) “se, per la formazione della massa passiva, ex art. 254 TUEL, sia sempre necessario l’intervento dell’organo consiliare per il «riconoscimento del debito» da inserire nella massa stessa o se non possa piuttosto provvedere direttamente l’OSL, ovviamente per le ole obbligazioni passive che nascono da «fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato»”.

b) “se, riconosciuta la competenza dell’O.S.L., la stessa possa riferirsi a tutte le fattispecie di riconoscimento di debito elencate nel comma 1 dell’art. 194 TUEL, ovvero ad alcune soltanto di esse e, in ipotesi, a quali”.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

È debito fuori bilancio la maggiore spesa per utenze maturata nell’esercizio rispetto a quelle impegnate

La Corte dei conti, Sez. Valle d’Aosta, con deliberazione n. 4_2020, ha reso il proprio parere ad una richiesta di un Ente, in merito alla possibilità dell’organo esecutivo di autorizzare il funzionario del Servizio tecnico alla liquidazione di fatture di utenze di energia elettrica e riscaldamento, relative a consumi dell’anno 2019, che non è stato possibile impegnare nel corso del medesimo esercizio 2019. Le maggiori spese, non preventivabili in corso di esercizio, sarebbero legate ad un maggior costo dell’energia elettrica di circa il 22%.
Nella risposta, i giudici contabili hanno evidenziato che per le spese a carattere continuativo – quali quelle relative alle utenze, la cui somma da pagare non sia determinata ma solo genericamente determinabile a priori – l’impegno di spesa debba essere necessariamente presunto. Esso viene perciò determinato dall’amministrazione tramite un giudizio prognostico prudente e ponderato; un corretto parametro di riferimento può essere costituito dalla spesa complessivamente sostenuta per l’acquisizione del medesimo bene o servizio nell’anno (o nel triennio) precedente.
Qualora, poi, nel corso dell’esercizio dovessero emergere maggiori spese rispetto a quelle impegnate le stesse rientrerebbero nelle fattispecie tipizzate dall’art. 194 del TUEL, “Debiti fuori bilancio “, in particolare dalla lettera e) ossia acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente e nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Diversamente, verrebbe disatteso il principio secondo cui gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste il previo impegno contabile, registrato sul competente programma del bilancio di previsione e la relativa attestazione di copertura finanziaria. Una lettura attenta dell’art.191, primo comma TUEL, consente di affermare che un’eventuale maggiore spesa maturata nel corso di un esercizio finanziario non può trovare copertura nel programma di bilancio riferito ad un anno diverso da quello di competenza (principio della competenza finanziaria).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Limiti al riconoscimento del debito fuori bilancio da disavanzo società indirettamente partecipata

Con deliberazione n. 34/2020, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha fornito il proprio parere ad un quesito di un Comune, volto ad appurare la possibilità di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 TUEL, il debito costituito da disavanzo di una società, indirettamente partecipata, affidataria del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale. L’istanza muove dalle previsioni del contratto di concessione del servizio di gestione della piscina comunale, il quale prevede che in caso di risultato economico negativo della gestione, l’Ente provveda, entro 60 giorni dalla comunicazione del conto consuntivo, al versamento al gestore del suddetto corrispettivo o contributo (volto ad equilibrare il disavanzo di gestione) al netto delle eventuali ritenute di legge.
La Corte, all’esito di una ricostruzione del quadro normativo di riferimento oltre che degli orientamenti maturati nell’ambito della magistratura contabile, ha ribadito che non è consentita un’indiscriminata riconoscibilità come debito fuori bilancio, tramite la procedura prevista dall’art. 194 TUEL, del disavanzo di un organismo partecipato da un ente locale, che potrà essere oggetto di riconoscimento solo in presenza degli specifici presupposti richiesti dallart. 194, comma 1, lettere b) e c) del TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Lavori somma urgenza, procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio

Con deliberazione n. 5/2020/PAR, la Corte dei conti, Sez. Basilicata, fornisce parere ad una richiesta di un Comune originata dal fatto che, a seguito dell’insorgere nel corso del 2019 di alcune obbligazioni conseguenti all’effettuazione di lavori di somma urgenza, il responsabile dell’area finanziaria non abbia provveduto a predisporre tempestivamente la proposta di atto deliberativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale ex artt. 191, co.3 e 194, co.1 lett. e) del D.lgs. 267/2000, provvedendo ad estinguere i relativi debiti con propria determina. Veniva richiesto, altresì, di conoscere l’avviso della Sezione in merito alla possibilità di riconoscere l’utile d’impresa per i lavori svolti in presenza di un’attività gestionale mantenuta entro l’ambito temporale segnato dalla legge.

Secondo i magistrati contabili, nel richiamare la normativa vigente in materia, ex artt. 191 del d.lgs. 267/2000 e 163 del d.lgs. 50/2016, nonché l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Aut. con del. n. 21/2018, hanno evidenziato che sia sempre necessario adottare una delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio originati dall’effettuazione di lavori di somma urgenza per i quali non si sia rigorosamente rispettata la tempistica e tutte le condizioni procedimentali scaturenti dall’applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 163 del D.lgs. n.50/2016 e 191 del D.lgs. 267/2000. Tanto in considerazione del fatto che, in tal caso, il rinvio alle modalità previste dall’art. 194, lett. e) per il riconoscimento di detti debiti fuori bilancio non riveste una valenza esclusivamente procedimentale ma anche sostanziale. In tal caso, il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione mentre per la parte non riconoscibile (l’utile d’impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e il funzionario che ha disposto illegittimamente il pagamento dell’opus (cfr. parere Sez. Sicilia , in delibera n.121/2019), in disparte i profili di responsabilità emergenti in tale accadimento.

Laddove, invece, l’iter procedurale seguito dall’amministrazione si sia svolto nell’ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle “modalità” di cui all’art. 194 lett. s) del TUEL è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l’adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo e in tal caso l’utilitas per l’amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente.