Contributo piccole opere: inserimento CUP in Regis per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 31 luglio 2025

La Direzione Centrale della Finanza informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’art. 1, co. 29 e ss., L. n. 160/2019 (c.d. “Piccole opere”) che in data 7 giugno 2025 è entrata in vigore la Legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante misure urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. In particolare in sede di conversione è stato introdotto il comma 2-bis, lettera a), all’art. 3 del citato decreto-legge, che ha modificato l’art. 1, comma 31-bis della legge 160/2019, prevedendo che:

  • I comuni beneficiari dei contributi, qualora non vi abbiano provveduto, sono tenuti ad inserire all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 31 luglio 2025.

Le richieste di censimento di un nuovo CUP, sulla piattaforma ReGiS, potranno avvenire attraverso la funzionalità “Richiesta Inserimento Nuovo Progetto”, disponibile all’interno della TILE “Anagrafica Progetto” a partire dal giorno 25 giugno 2025 e fino al 31 luglio 2025. Per il corretto inserimento dei nuovi CUP occorre fare riferimento alle istruzioni riportate nel manuale utente “Richiesta inserimento nuovo progetto” versione 1.1 del 23 giugno 2025, vedi allegato (Allegato 1).

A seguito dell’implementazione sul sistema ReGiS del Piano “Investimenti Bilancio dello Stato”, sono attualmente presenti le seguenti sub Misure:

  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.1 “Piccole opere annualità 2020” (PRATT n.1000000036);
  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.2 “Piccole opere annualità 2021” (PRATT n.1000000037);
  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.3 “Piccole opere annualità 2022-2023-2024” (PRATT n.1000000282).

Gli Enti sono tenuti al caricamento dei CUP per gli anni 2020-2021-2022-2023 e 2024, all’interno delle PRATT di riferimento, tenendo conto del rispetto dell’assegnazione massima del contributo concesso per fascia di popolazione e singola annualità e dei termini di aggiudicazione dei lavori stabiliti per singola annualità dall’art. 1, comma 32 della legge 160/2019 pena la revoca del contributo concesso ai sensi del successivo comma 34, come da tabelle sotto riportate.

Al riguardo, viene precisato che:

  • in caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l’aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità;
  • per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori previsto dal citato comma 32, laddove sia già intervenuta la stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 15 settembre 2024, non si procede alla revoca del contributo concesso (articolo 10-bis, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143).

Per le assegnazioni per fascia di importo e i termini di aggiudicazione lavori e di stipula contratto di affidamento dei lavori occorre fare riferimento all’allegato n.2. Preliminarmente alla richiesta di inserimento di un nuovo CUP ciascun Ente è tenuto a verificare i CUP di propria competenza relativi al contributo per investimenti Piccole Opere (art. 1 commi 29 e ss, L. 160/2019) attivi in Regis alla data del 25/06/2025, consultando il file Allegato n. 3.

Per ciascun progetto nell’elenco vengono riportate le seguenti informazioni:

  • Codice Univoco submisura (es. INV2C1I1.01.01);
  • Descrizione submisura (es. Piccole opere annualità 2020 (DM del 14/01/2020));
  • Codice identificativo procedura di attivazione (PRATT es. 1000000036);
  • CUP;
  • Codice Locale Progetto;
  • Stato CUP (es. concluso);
  • Finanziamento Stato -Bilancio (finanziamento piccole opere/costo ammesso);
  • Finanziamento Totale (quota Stato -Bilancio + altre fonti);
  • Soggetto attuatore.

Nel caso in cui l’ente, per poter inserire un nuovo CUP, abbia necessità di creare disponibilità nella PRATT di riferimento tramite:

  • cancellazione di CUP non pertinenti;
  • modifiche dell’importo del finanziamento Stato-Bilancio e, di conseguenza, del Finanziamento Totale;
  • spostamenti di CUP tra PRATT.

deve inoltrare richiesta alla casella di posta rgs.igepa.uffcio2@mef.gov.it entro il termine massimo del 25 luglio 2025, al fine di consentire le necessarie attività di allineamento dei dati sul sistema ReGiS e l’inserimento dei CUP entro la scadenza del 31 luglio 2025. All’interno delle suddette PRATT NON dovranno essere inseriti i CUP relativi alle economie, per i quali, con successivo comunicato, saranno fornite apposite indicazioni di gestione e monitoraggio. Per i nuovi CUP inseriti sul sistema informativo ReGiS, la rendicontazione unica di progetto deve essere trasmessa entro 6 mesi dal 31 luglio 2025 in caso di opere con collaudo/CRE antecedente al 31 luglio 2025 o entro 6 mesi dal pagamento del saldo se successivo al 31 luglio 2025. Nel caso di collaudo/CRE successivo alla data del 31 luglio 2025 la rendicontazione deve essere presentata entro 6 mesi dal collaudo/CRE o entro 6 mesi dal pagamento saldo se successivo allo stesso.

Apposizione del CUP alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici

La Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 1/2025, fornire indicazioni uniformi in ambito di apposizione del codice unico progetto (CUP) all’interno della fattura per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici per una corretta applicazione dell’articolo 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, rubricato “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee”.

Il documento chiarisce che i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 introducono un collegamento tra due ambiti normativi distinti: l’obbligo del codice unico di progetto (CUP) per i progetti di investimento pubblico e la disciplina della fatturazione elettronica tra privati (FE). Questo collegamento non risponde solo a finalità di monitoraggio della spesa, ma si inserisce in una visione più ampia, volta a garantire la tracciabilità delle risorse pubbliche e, al contempo, semplificare i processi amministrativi, favorendo il sistema produttivo e lo sviluppo delle imprese. In quest’ottica, l’integrazione tra CUP e FE può contribuire alla riduzione di tempi e costi nella gestione dei documenti contabili, semplificando il lavoro delle amministrazioni pubbliche e degli operatori privati. La riduzione del carico amministrativo per le imprese promuove l’efficienza operativa e contribuisce a migliorarne la competitività.

In ordine al perimetro soggettivo, il comma 6 si riferisce agli incentivi pubblici erogati “a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati”, prescindendo dalla natura delle risorse stanziate a tal fine. Per la definizione di Amministrazione pubblica, in coerenza con l’articolo 11, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si fa riferimento all’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165.

Il perimetro oggettivo, invece, pone al centro della sua interpretazione la definizione di “incentivi pubblici alle attività produttive”, che comprende “gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere” erogati, ai sensi del successivo articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998, in una delle seguenti forme: “credito d’imposta, bonus fiscale, […] concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato”. In termini più specifici, l’ambito di applicazione della disposizione comprende:

  • i trasferimenti alle imprese per i quali sussista l’obbligo di attribuzione del CUP, a prescindere dalla natura in conto capitale o di parte corrente delle risorse;
  • tra gli strumenti finanziari, i progetti di investimento per i quali è prevista l’attribuzione di un CUP secondo la normativa vigente;
  • le misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate da eventi di protezione civile, per fronteggiare le più urgenti necessità.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione di cui all’articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 13 del 2023:

  • i trasferimenti alle imprese consistenti in meri contributi al funzionamento non compresi in un progetto di investimento pubblico;
  • i costi non fatturabili eventualmente riconosciuti all’impresa beneficiaria.

Per quanto riguarda le fatture emesse prima dell’apposizione del CUP, la RGS chiarisce che:

  • per gli incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione dello stesso, come per tutte le fatture ricevute prima dell’assegnazione del CUP, non sussiste nessun obbligo di apposizione dello stesso in fattura;
  • le Amministrazioni titolari delle misure devono indicare al beneficiario i documenti necessari a dimostrare l’avvenuta spesa; la stessa disposizione indica la possibilità di inserire il CUP nella quietanza di pagamento come strumento dimostrativo, ferma restando la possibilità per le Amministrazioni di individuare diverse modalità dimostrative.

Per le fatture emesse dopo l’assegnazione del CUP, in caso di comprovata impossibilità di apposizione dello stesso in fattura per cause documentate con evidenze concrete e riferite a circostanze eccezionali, non imputabili al soggetto beneficiario, è l’amministrazione, sotto la propria responsabilità, a definire la eventuale modalità dimostrativa della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto agevolato.

Infine, in caso di imprese che accedono a più di un incentivo per finanziare lo stesso tipo di spesa, per una stessa linea d’intervento, e che quindi si trovano ‘di fronte’ a una molteplicità di CUP,  è sufficiente l’apposizione in fattura del primo CUP acquisito in ordine temporale.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Il CUP va associato al livello di singolo progetto finanziato

Il CUP deve essere associato al livello di singolo progetto finanziato, identificandolo in maniera univoca all’interno del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici italiani. Il progetto, per come anche stabilito nel DPCM monitoraggio del 15 settembre 2021, rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica. Nell’accezione descritta il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico e non si riferisce, quindi, alle singole tipologie di intervento. La sua richiesta è obbligatoria per i progetti realizzati che utilizzano risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, “pura” o “assistita”, o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. I progetti possono consistere in: – lavori pubblici (come individuati dal nuovo codice degli appalti); – incentivi a favore di attività produttive, – contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive; – acquisto o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca); – acquisto di beni finalizzato allo sviluppo; – sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere, MGO. Il CUP è rilasciato dal DIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) attraverso il sistema CUP.

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita, di norma, al Soggetto titolare del progetto di investimento pubblico cui compete l’attuazione degli interventi e quindi, in ambito PNRR, al Soggetto Attuatore responsabile della realizzazione del progetto finanziato. La responsabilità della richiesta del CUP può variare a seconda della natura dell’intervento finanziato e in relazione alle diverse situazioni e particolarità attuative che si possono presentare. In linea generale il CUP deve essere richiesto da: – per i lavori pubblici dalla stazione appaltante, anche se privata, o dal soggetto concessionario, nel caso di operazioni di finanza di progetto; – per i progetti di ricerca dall’ente pubblico che realizza il progetto (anche se le fonti di finanziamento sono private) – per gli interventi di acquisto di beni o realizzazione di servizi dal il soggetto pubblico che decide in merito all’acquisto o alla realizzazione; – per le concessioni di incentivi a unità produttive o contributi a soggetti diversi da unità produttive (ad esempio, persone fisiche o associazioni non profit), il CUP deve essere richiesto dall’Amministrazione pubblica che decide quali sono i beneficiari dei contributi, o dalle società private incaricate dall’Amministrazione pubblica competente di gestire fondi pubblici per la concessione di incentivi o contributi.

 

La redazione PERK SOLUTION