Il Ministero dell’interno, con la Circolare del 28 agosto 2023, rende noto che con decreto ministeriale del 2 agosto u.s., sono stati rideterminati i criteri di riparto del Fondo per l’anno 2023 (stabiliti dal DM 25 giugno 2021) che prevedono, sostanzialmente, stanziamenti aggiuntivi per i Comuni capoluogo delle città metropolitane, come riportati nell’allegata tabella, nell’ottica di promuovere anche forme di assistenza a soggetti che versano in condizioni di particolare fragilità sociale e di favorire una migliore accessibilità e fruibilità dei luoghi nevralgici per la vita cittadina delle più grandi realtà locali.
I contributi destinati ai Comuni capoluogo delle città metropolitane possono essere utilizzati, ai sensi dell’art. 2 del decreto, oltre che per le iniziative già indicate nel corpo del decreto in data 25 giugno 2021, anche per le seguenti finalità: disagio giovanile, dispersione scolastica e devianza minorile, con particolare riferimento al bullismo e al cyber bullismo, alla violenza giovanile e al fenomeno delle baby gang; minori stranieri non accompagnati, soggetti senza fissa dimora e in condizione di fragilità psico-fisica nonché nuclei familiari in condizioni di particolare vulnerabilità sociale che si ritrovino sprovvisti di una sistemazione alloggiativa all’esito dell’esecuzione di provvedimenti di sgombero di immobili abusivamente occupati; monitoraggio delle zone a maggiore aggregazione giovanile, per prevenire e contrastare il fenomeno della cd. malamovida; progetti di impegno civico (cd. civic engagement) in settori quali la cura del verde e della persona e la messa in sicurezza del territorio.
L’art. 3 del provvedimento fissa il termine di scadenza per la presentazione della domanda da parte dei Comuni interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto sul sito istituzionale del Ministero dell’interno. Restano ferme, invece, le indicazioni già precedentemente fornite circa le modalità di stanziamento e rendicontazione dei contributi, oltre che in ordine alla presentazione dell’apposita fideiussione bancaria o assicurativa da parte degli enti locali.
I progetti già presentati dai Comuni sulla base delle disposizioni previste dal decreto del 25 giugno 2021, conservano la loro validità, fatta salva la possibilità per l’ente interessato di apportare, con le modalità e le tempistiche sopra descritte, eventuali aggiornamenti o modifiche in considerazione delle novità recate dal
provvedimento in esame.
La redazione PERK SOLUTION