Costi della manodopera e della sicurezza nei contratti pubblici

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 80/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano numero 2 del 2024. La disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, prevede che in fase di procedura di gara la stazione appaltante richieda al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il costo della manodopera e del personale nonché gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La Corte ha ritenuto sussistente il contrasto con le disposizioni del codice dei contratti pubblici che prevedono sia la specifica indicazione nell’offerta economica, da parte di tutti i concorrenti, dei costi della manodopera e della sicurezza a pena di esclusione dell’operatore dalla procedura di gara (articolo 108, comma 9), sia la verifica ad opera della stazione appaltante dell’offerta che appaia anormalmente bassa sulla base di tali indicazioni (articolo 110, comma 1).

Risulta così vanificata – ha osservato la Corte – la ratio dell’obbligo dichiarativo e dell’automatica esclusione dalla gara in caso di mancata dichiarazione, che rispondono alla finalità perseguita dal nuovo codice dei contratti pubblici di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere più agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo. Si consente alla stazione appaltante, in tal modo, di verificare con trasparenza ed ex ante, sulla base dei costi dichiarati nella stessa offerta, come gli operatori siano giunti a formulare il prezzo, evitando un pregiudizio alla tutela del lavoro.

La Corte ha osservato, altresì, che tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici riguardanti le procedure di affidamento sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, che il legislatore provinciale deve rispettare – in forza del richiamo fatto dall’articolo 8 dello statuto speciale al precedente articolo 4 – nell’esercizio delle sue competenze legislative primarie. Di conseguenza, il contrasto della disposizione impugnata con gli articoli 108, comma 9, e 110, comma 1, del codice dei contratti pubblici determina il superamento dei limiti posti da tali norme fondamentali di riforma economico-sociale alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano nella materia «lavori pubblici di interesse provinciale», ex articolo 8, primo comma, numero 17), dello statuto speciale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: se il servizio è di natura intellettuale, l’impresa non è tenuta a indicare il costo della manodopera

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, l’art. 95, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), là dove impone all’impresa di indicare nell’offerta economica «i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione […] dei servizi di natura intellettuale», dev’essere interpretato nel senso che sono «di natura intellettuale» i servizi professionali, svolti in via eminentemente personale, di ideazione di soluzioni o di elaborazione di pareri ad hoc, con carattere prevalente rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse.
Con riguardo alla interpretazione di tale locuzione, premesso che il Codice dei contratti pubblici non contiene una definizione di servizi di natura intellettuale, la giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che: “in coerenza alla ratio dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici ciò che differenzia la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l’impossibilità di calcolarne il costo orario” e che non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che “ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali” o che “non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate” (cfr. C.d.S., Sez. III, sent. n. 1974 del 2020). Di conseguenza, per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse. Al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati (C.d.S., Sez. V, n. 1291 del 2021; n. 4806 del 2020).
L’appalto avente ad oggetto l’ideazione e fornitura di un software personalizzato, attività manutentive, di aiuto e di supporto a latere, e di formazione del personale) nella sostanza preveda, in misura largamente prevalente, l’espletamento, da parte dell’aggiudicatario, di prestazioni professionali connotate da cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, per venire incontro, di volta in volta, alle mutevoli esigenze della Società nello svolgimento della complessa attività da questa svolta nei confronti del Comune. È quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza del 22 ottobre 2021, n. 7094.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION