Corte dei conti, contabilizzazione proventi derivanti dalla cessione dei certificati di crediti CO2

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 32/2022, ha fornito il proprio parere in merito alla contabilizzazione dei proventi derivanti dalla cessione dei certificati di crediti CO2. Nel caso di specie, il comune istante rappresenta di gestire “in economia” il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nel 2019 l’Ente ha deliberato l’attivazione sul territorio della metodologia certificata Carbon WastePrint, finalizzata a stimolare l’adozione di comportamenti virtuosi da parte degli utenti, capaci di contribuire alla riduzione della mole dei rifiuti da smaltire e di misurare la conseguente riduzione dei quantitativi di CO2 immessi nell’atmosfera. Il rilascio di tale certificazione favorevole fa annualmente maturare in capo all’ente, o altro operatore economico, un diritto ad immettere in atmosfera quantitativi di CO2 (anidride carbonica), incorporato in apposito certificato liberamente cedibile, dietro corrispettivo, in favore di altri operatori economici.
La Sezione ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal Comune, ovvero poter qualificare i proventi in questioni come entrate correnti, ricordando che né il diritto internazionale, né il diritto nazionale o eurounitario hanno mai compiutamente delineato la natura ed il regime giuridico dei diritti (o quote) di emissione (l’art. 3, comma 1, lett. ss], D.Lgs. 47/2020 si limita a definirle come “diritto di emettere” gas serra, senza ulteriori precisazioni). Il diritto (o quota) di emissione di gas serra si presenta come diritto assoluto (non reale, ma comunque lato sensu dominicale), in quanto azionabile nei confronti non di uno specifico creditore, ma nei confronti di chiunque (erga omnes): l’interesse giuridico del suo titolare si autorealizza per effetto del semplice esercizio del comportamento autorizzato (il rilascio in atmosfera di un certo quantitativo di gas serra) in assenza di indebite ingerenze altrui.
La cessione di tale diritto si contabilizza non tra le entrate in conto capitale, bensì tra quelle extratributarie di parte corrente, ed in particolare alla voce E.3.01.01.01.999 (“Proventi da vendita di beni n.a.c.”) del piano dei conti integrato finanziario di cui all’All. 6 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. In tal senso, un’utile indicazione interpretativa è ricavabile anche dalla contabilità economico-patrimoniale, dove il principio contabile OIC n. 8 (pubblicato nel febbraio 2013) annovera i diritti o quote di emissione di gas ad effetto serra non tra le immobilizzazioni immateriali (come inizialmente ipotizzato dal principio contabile IFRIC n. 3, varato nel maggio 2005 ma poi subito ritirato nel giugno successivo), bensì (dopo la sopraggiunta abolizione dei conti d’ordine, ad opera del D.Lgs. n. 139/2015) nell’attivo circolante, ed in particolare tra le materie prime, laddove detenuti da operatori economici gerenti impianti inquinanti, e tra le rimanenze di magazzino, laddove acquistati da intermediari finanziari. Tali proventi possono essere utilizzati per finanziare riduzioni o agevolazioni facoltative della tariffa TARI, ed in particolare quelle di cui all’art 1, comma 659, lett. e-bis), L. n. 147/2013, riconoscibili in favore dei contribuenti “virtuosi”, ossia di quelle utenze che nel corso dell’anno abbiano fatto registrare una produzione di rifiuti inferiore ad un certo quantitativo. Compete all’ente valutare che le entrate ottenute dai proventi derivanti dall’alienazione dei suddetti certificati o quote di emissione di gas serra abbiano natura ricorrente ovvero non ricorrente e, di conseguenza, verificare se ed entro quali limiti (anche alla luce delle oscillazioni cui il prezzo di mercato di tali quote o diritti di emissioni potrebbe essere esposto) presentino un tasso di stabilità sufficiente a renderle utilizzabili per il finanziamento di agevolazioni tariffarie di carattere ricorrente o continuativo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gestione di cassa, necessaria una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 33/2022, in esito all’esame dei rendiconti degli esercizi 2017-2018 e 2019 di un Comune, ha rilevato diverse irregolarità attinenti sia alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione per effetto della erronea o incompleta determinazione della componente vincolata per legge (in tutti gli esercizi esaminati) e per mutui (nell’esercizio 2019), sia la non corretta ed integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, con particolare riferimento ai proventi da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada.
La Sezione ha evidenziato come la non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, per effetto della erronea o incompleta determinazione delle componenti vincolate dello stesso, costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse vincolate al finanziamento di specifici interventi risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura. Questo fenomeno, sebbene possa assumere dimensioni tali da non pregiudicare nell’immediato gli equilibri di bilancio, comporta pur sempre un’erronea rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria. La Sezione ha ritenuto necessaria l’adozione di adeguati interventi correttivi la cui eventuale mancata assunzione verrà valutata nel prossimo ciclo di controllo, che non potrà prescindere dagli esiti e dalle rideterminazioni definite con la presente deliberazione.
La mancata considerazione, nella cassa vincolata dell’ente, dei proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada (proventi che il legislatore ha destinato alla realizzazione di specifici interventi che l’ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dal comma 4 dell’art. 208 o dal comma 12-ter dell’art. 142) determina la non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come invece previsto rispettivamente dall’art. 180 Tuel per le modalità di riscossione, e dall’art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo; non permette di definire l’ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l’eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso dell’esercizio ai sensi dell’art. 195 Tuel e non consente neanche la valutazione del rispetto dell’art.222 Tuel. La non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa rispetto alle componenti libera e vincolata non solo determina l’inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio ma è anche suscettibile di incidere sulla corretta gestione dei flussi di cassa e sulla loro verificabilità. L’assenza, infatti, di una puntuale rappresentazione delle effettive consistenze della cassa libera e vincolata impedisce che vengano alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio, quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti, sintomo, a sua volta, dell’impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio. Una tale situazione comporta comunque una distorta rappresentazione dei dati di consuntivo che deve essere corretta, garantendo una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa, al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei documenti di consuntivo e la regolare e sana gestione finanziaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Partecipate, Soccorso finanziario ammesso solo nel caso di prospettiva dimostrabile di recupero dell’efficienza

Il soccorso finanziario a favore degli organismi partecipati, di norma precluso per quelli che presentino reiterate perdite di esercizio, in base all’art. 14, co.5 TUSP è ammesso unicamente, a tutela dell’interesse pubblico, in presenza di una documentata e motivata prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari, escludendo ripiani a consuntivo. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 31/2022, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune, circa la possibilità per l’Ente di ripianare le spese legali e di soccombenza conseguenti a un giudizio di responsabilità promosso – dalla propria società partecipata al 100%, che presenta da anni perdite di esercizio e attualmente in liquidazione – nei confronti di un ex amministratore.

Esaminate le norme del TUSP e il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la Sezione ricorda che non sussiste a carico del socio pubblico, anche se unico socio, alcun obbligo di procedere al ripiano delle perdite o all’assunzione diretta dei debiti di una partecipata. Il socio di capitali che ripiani i debiti della propria società, rinunciando al limite legale della responsabilità patrimoniale, di fatto si accolla i debiti di un terzo soggetto. L’art. 14, comma 5, primo periodo, D. Lgs. 175/2016 sancisce espressamente il cd. “divieto di soccorso finanziario”, quale particolare forma di ripiano degli squilibri e conseguente integrazione delle perdite della società in mano pubblica da
parte dell’ente partecipante a favore delle partecipate “che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”. La regola cristallizza “l’abbandono della logica di salvataggio obbligatorio degli organismi in condizione di irrimediabile dissesto. Ciò anche nell’ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano nel mercato di fruire di diritti speciali od esclusivi”.

L’ accantonamento di quote di bilancio previsto dall’art. 21 del TUSP, in conseguenza di risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non determina per l’ente socio alcun obbligo di provvedere al ripiano delle perdite né l’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato. Tali principi operano anche in relazione alle società poste in liquidazione e per quelle a partecipazione pubblica totalitaria. L’obbligo di accantonamento costituisce una regola prudenziale di bilancio, il cui rispetto non contraddice la sussistenza del divieto di ripiano perdite attualmente previsto dall’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016 se non nel quadro di un piano di risanamento che garantisca l’equilibrio futuro dei conti della partecipata. Mentre, infatti, le ipotesi di soccorso finanziario sono disciplinate dall’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 175/2016, l’accantonamento de quo risponde alla diversa ratio di neutralizzare prospetticamente le ricadute negative delle gestioni societarie, riducendo le capacità di spesa dell’ente pubblico partecipante.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, utilizzo vincolato delle risorse del fondo di solidarietà alimentare

Le risorse derivanti dai trasferimenti statali previsti per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 2 (recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare”) del D.L. 23/11/2020 n. 154 al fine di dare attuazione a misure di solidarietà alimentare a favore dei soggetti colpiti dalle conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica non possono essere destinate alla copertura dei costi di gestione del servizio mensa scolastica, né tantomeno, a fortiori, della quota a carico del Comune. Trattandosi di trasferimenti erogati a favore dell’Ente per una specifica destinazione (ossia, l’adozione di misure di sostegno alimentare di cui all’Ocdpc n. 658 del 2020 per contrastare le difficoltà economiche connesse all’emergenza epidemiologica), qualora tali somme non siano state impegnate entro il 31 dicembre 2020, esse costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 9/2022, in risposta ad un quesito in merito alla possibilità di destinare parte del residuo fondo alimentare 2020 a copertura generalizzata del costo che dovrebbe sostenere l’ente per il servizio di mensa scolastica erogato nella scuola dell’infanzia e in quella primaria e che, in alternativa, potrebbe ribaltare alle famiglie di appartenenza degli alunni e, in aggiunta, destinare la somma residua all’esenzione del buono pasto in favore delle sole famiglie bisognose.
La Sezione riscontra come la parte residua del fondo alimentare 2020 non possa essere destinata a “copertura generalizzata ed in favore di tutti gli utenti” del costo del servizio mensa scolastica, “che altrimenti dovrebbe sostenere l’Ente”. Nella fattispecie, vengono in rilievo trasferimenti statali erogati a favore del livello di governo più vicino ai cittadini per una specifica destinazione (c.d. vincoli derivanti da trasferimenti). Si tratta, infatti, di risorse vincolate ad una specifica finalità di solidarietà alimentare nell’ambito delle misure adottate per fronteggiare gli effetti economici negativi della pandemia in corso, che non possono essere distratte da tale finalità. Non è previsto un termine per l’utilizzazione di tali risorse da parte dei Comuni. Nel caso in cui, entro l’esercizio finanziario, l’Ente non riesca ad impegnare la spesa correlata al trasferimento finalizzato, l’economia concorre alla determinazione del risultato di amministrazione e confluisce nella quota vincolata da destinarsi con le modalità dettate dall’art. 187 del Tuel e dai principi contabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Impegni di spesa assunti successivamente all’esecuzione del contratto

La Corte dei conti, Sezione Lombardia (deliberazione n. 35/2022), nel concludere l’esame al rendiconto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 di un Comune, ex art. 1, comma 166 della legge n. 266/2005, ha accertato, tra l’altro, la violazione delle regole sul procedimento di spesa relativo alla gestione dei servizi cimiteriali e di illuminazione pubblica. Nel caso di specie, la gestione dei servizi cimiteriali e lampade votive del comune, con annessi lavori accessori di ampliamento e ristrutturazione dei cimiteri, è stata affidata ad un Consorzio s.c. a r.l. in forza di una convenzione del 2014, per la durata di cinque anni decorrenti dalla consegna delle strutture, e dunque sino al 10 novembre 2019.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’iniziale impegno di spesa relativo al rapporto contrattuale non ha riguardato l’esercizio 2019 e che tale impegno è stato assunto solo successivamente all’esecuzione delle prestazioni da parte del gestore, in occasione della proroga del contratto.
Ad avviso del Collegio, la descritta condotta contabile si discosta dalle regole che disciplinano il procedimento di spesa dettate dall’art. 183 TUEL e dai principi contabili applicati di cui al par. 5 dell’all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011. Gli impegni di spesa per le prestazioni contrattuali effettuate dal concessionario dei servizi cimiteriali nel 2019, in quanto assunti successivamente all’esecuzione del contratto (terminata in data 10/11/2019), costituiscono violazione delle regole sul procedimento di spesa sopra citate, determinando irregolarità contabile del procedimento stesso.  Tuttavia, l’esistenza di stanziamenti nel bilancio di previsione per importi corrispondenti a quelli impegnati destinati alla spesa di cui trattasi consente di escludere che, nel caso di specie, sia configurabile un debito fuori bilancio, da assoggettare alla procedura di riconoscimento di legittimità di cui all’art. 194 TUEL.
Ad avviso del Collegio, l’esistenza dello stanziamento assicura, infatti, che l’obbligazione si è originata nell’ambito delle autorizzazioni alla spesa concesse dall’organo politico in sede di bilancio di previsione, rendendo di fatto superflua l’ulteriore delibera da parte del Consiglio
comunale volta a riconoscere l’utilità della prestazione e a ricondurre al bilancio il relativo debito pecuniario. Difetta, in ultima analisi, quel presupposto di fatto (quale è la genesi del debito al di fuori del bilancio) che – come noto – vale a distinguere la fattispecie di cui all’art.
194, co. 1, lett. e), TUEL (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all’art. 191 TUEL) dalle altre ipotesi contemplate dall’art. 194 TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, l’ausiliario del traffico non fa parte del Corpo di Polizia Locale

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 24/2022, fornisce chiarimenti in merito a due quesiti formulati da un Sindaco volti a conoscere se il personale assunto dal Comune con un profilo riconducibile alla figura di “ausiliario del traffico”, ed al quale con provvedimento sindacale vengono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, possa essere considerato facente parte del Corpo di Polizia locale e sulla possibilità di riconoscere a detto personale, ove facente parte del Corpo di polizia locale, le misure di previdenza integrative previste dall’art. 208 del Nuovo Codice della Strada.
La Sezione ritiene che l’operatore comunale di mobilità, riconducibile alla figura dell’ausiliario del traffico, assunto con contratto a tempo indeterminato ed incaricato, con provvedimento del Sindaco, di svolgere funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta non può essere considerato personale appartenente al Corpo di polizia municipale di cui non riveste alcuna qualifica ordinamentale, né è titolare di tutte le funzioni previste per il personale della polizia municipale essendo incaricato solo dell’espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale. Di conseguenza, l’ausiliario del traffico, non appartenendo al Corpo di polizia municipale, non può essere destinatario di disposizioni di previdenza integrativa prevista solo per beneficiari ben individuati dalla legge e nella fattispecie per il personale della polizia municipale. La natura di fondo speciale a carattere vincolato, a tutela degli equilibri di bilancio, che viene a costituirsi con i proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada e l’indicazione dettagliata contenuta nella legge delle finalità perseguibili con i proventi stessi non consentono interpretazioni estensive al di là dello stretto dettato normativo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, presupposti normativi per la ripartizione dei compensi per l’avvocatura interna

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 85/2022, in risposta ad una richiesta di parere sulla corretta interpretazione dell’art. 9 del D.L. n. 90 del 2014 convertito nella legge n. 114 del 2014 che disciplina i compensi professionali dovuti agli avvocati dalle amministrazioni pubbliche da cui gli stessi dipendono, ha chiarito che gli unici presupposti richiesti dalla norma in esame per la ripartizione dei compensi professionali fra gli avvocati sono l’esito favorevole del giudizio o di altro procedimento nel quale l’avvocato abbia esercitato il patrocinio per l’ente (dovendosi interpretare il termine “sentenza” in modo atecnico come riferito appunto al presupposto sostanziale richiesto dalla norma e consistente nella pronuncia favorevole per l’ente nel quale esita il giudizio o procedimento), la condanna della controparte alle spese, che rappresenta titolo autonomo rispetto alla pronuncia principale e, in ultimo, l’effettivo recupero a carico della controparte dell’importo liquidato dal giudice a titolo di spese legali.
Mentre la misura e le modalità di ripartizione dei compensi sono rimesse ai regolamenti dei singoli enti di riferimento e alla disciplina della contrattazione collettiva, i presupposti di esistenza del diritto sono quelli individuati a monte dalla norma primaria, ovvero:
a) l’esistenza di una pronuncia contenente un capo accessorio relativo alla condanna della controparte alle spese;
b) l’esito della lite favorevole per la P.A. causalmente riconducibile all’attività dell’avvocato dipendente;
c) il recupero effettivo delle spese dalla controparte che vi è tenuta.
Sulla portata sostanziale del termine “sentenza” riportato nel comma 3 dell’art. 9, la Sezione chiarisce che l’effettivo discrimine fra il medesimo comma e il successivo comma 6 primo periodo non risiede nella forma della pronuncia principale quanto, piuttosto, nel provvedimento che statuisce sulle spese e che consiste, nel primo caso, in una condanna che legittima una ripartizione del “riscosso” fra gli avvocati dell’ente e, nel secondo caso, in una compensazione che consente la corresponsione dei compensi ai medesimi avvocati ma nei limiti dello stanziamento previsto (dato che manca un riscosso da recuperare), il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013.
Con riferimento alla spettanza del compenso agli avvocati dipendenti da enti pubblici nel caso di condanna alle spese con effettivo recupero a carico della controparte, a seguito sia di sentenza sia di altra pronuncia di contenuto favorevole per l’ente, la Sezione ribadisce, in coerenza con l’orientamento della giurisprudenza contabile e l’interpretazione dell’art. 91 del codice di procedura civile fornita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 20957/04, che “la statuizione relativa alla condanna alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l’attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede”. Proprio l’autonomia del rapporto obbligatorio nascente dalla condanna alle spese rispetto al provvedimento principale prova che il compenso è da riconoscersi al dipendente-professionista che ha esercitato lo ius postulandi nel procedimento all’esito del quale è stata disposta la suddetta condanna, indipendentemente dalla natura della pronuncia stessa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, Linee guida per la relazione sul bilancio di previsione 2022-2024

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 2/SEZ/AUT/2022/INPR, ha approvato le “Linee guida” e l’annesso “Questionario”, cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2022-2024.

La Sezione rileva come l’adozione tempestiva delle linee guida ed il supporto fornito dalla contestuale informatizzazione dei questionari consentano lo svolgimento delle verifiche in tempo utile affinché gli enti possano adottare misure correttive in corso di gestione e contenere l’impatto, in sede di rendicontazione, dei rilevati fattori critici. Esigenze che per l’esercizio in corso, a ragione dell’impatto delle prime fasi di attuazione del PNRR, assumono particolare cogenza sia per verificare l’andamento del piano di ripresa e resilienza, per il quale la tempestività è requisito strutturale dell’azione stessa e, quindi, fondamentale, per preservarla da improprie commistioni sul piano dell’amministrazione.

Il questionario è stato articolato in una sezione dedicata alle domande preliminari ed in cinque sezioni a carattere tematico, oltre ad una sezione, la sesta, che prevede la compilazione di quattro quadri contabili. Per procedere alla compilazione della relazione-questionario l’Organo di revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla nuova piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale “Questionari Finanza Territoriale”, tramite utenza SPID di 2° livello. La Sezione comunicherà, successivamente, la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione on-line.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR, la Corte dei conti approva il programma di controllo concomitante per il 2022

La Corte dei conti, Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. 1/2022 ha approvato la programmazione dei controlli, per l’anno 2022, allo scopo di garantire una innovativa forma di controllo in corso d’opera (appunto, “concomitante”), volta ad accelerare l’attuazione degli interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale, tra i quali quelli previsti dal PNRR.
Gli ambiti in cui si concentrerà l’attività istruttoria della Corte dei Conti, sono Digitalizzazione P.A. e Innovazione; Istruzione; Ricerca; Cultura; Turismo; Mobilità e logistica; Transizione ecologica; Lavoro e inclusione sociale e Salute.
Sarà così possibile segnalare alle stesse amministrazioni, inizialmente, tramite apposite raccomandazioni o avvisi, contribuendo a ridurre il rischio di vedere vanificata l’efficacia delle misure di sostegno e rilancio.
Si considerano questi controlli come “un’azione propulsiva finalizzata al corretto impiego delle risorse disponibili, in parte provenienti anche dall’Unione europea e rimesse alla gestione pubblica, per intercettare e, dove possibile, prevenire, anche attraverso un dialogo aperto con le stesse amministrazioni, gravi irregolarità gestionali o rilevanti deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione degli interventi.
L’obiettivo è cercare di anticipare e precorrere le varie scadenze intermedie (milestones) e le devianze gestionali dei progetti (attraverso, ad esempio, l’individuazione di indici di anomalia e di rischio), ponendosi in tal modo in quella logica, anche predittiva, voluta dal legislatore”.
L’attività di controllo potrà si concluderà nei casi più gravi nella richiesta del Presidente della Corte rivolta al Ministro competente di attivare la responsabilità dirigenziale, disporre la sospensione dell’impegno di somme stanziate sui relativi capitoli di spesa, avviare un iter che obblighi l’amministrazione ad adottare tempestivamente azioni correttive.
Tra i progetti inseriti nel programma dei controlli concomitanti per il 2022 si segnalano: Banda ultra larga e 5G; collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci; potenziamento dell’Ufficio del processo; efficientamento della gestione dei rifiuti con riduzione delle discariche abusive; creazione di imprese femminili; potenziamento dei centri per l’impiego; percorsi di autonomia per persone con disabilità; housing temporaneo per le persone senza fissa dimora; casa come primo luogo di cura e telemedicina; piano per asili nido e scuole dell’infanzia, nonché servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il fondo contenzioso va accantonato solo in presenza di effettiva pendenza di controversie

Con riferimento alla costituzione di un fondo contenzioso in assenza di vertenze, ove l’amministrazione non abbia notizia di possibili eccezioni o pretese manifestate dai terzi nei propri confronti, l’accantonamento, per quanto di modesto importo, rischia di eccedere le finalità prudenziali e di intaccare le equiordinate esigenze di verificabilità e attendibilità delle scritture contabili. È quanto affermato dalla Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 19/2022/PRSE, in seguito all’esame della relazione redatta, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’Organo di revisione dei conti di un Comune in riferimento al Rendiconto per l’esercizio finanziario 2019.

Il Comune è stato invitato a relazionare in merito all’accantonamento della somma di euro 2.000,00 nel risultato di amministrazione a titolo di “fondo per il contenzioso”, dal momento che nel questionario, alla apposita domanda sulla congruità della posta, risultava la seguente risposta: “non ricorre la fattispecie”. Con la nota di riscontro l’amministrazione ha invece precisato che non vi sono contenziosi in atto e che “l’accantonamento è stato fatto a titolo prudenziale”.

Nel merito, la Corte ha evidenziato che il rendiconto è finalizzato a dare rappresentazione contabile degli eventi effettivamente esistenti ed apprezzati nel corso dell’intera gestione annuale riepilogata a consuntivo; ne deriva che gli accantonamenti, accomunati da una ratio prudenziale, devono però trovare effettivo spunto in fatti avvenuti ed apprezzati durante la gestione ormai conclusa e che sono ritenuti dall’amministrazione suscettibili di riverberare i propri effetti negli esercizi a venire. L’accantonamento di un fondo per il contenzioso postula quindi l’esistenza di fatti (ad esempio sinistri avvenuti, oppure provvedimenti assunti incisivi di diritti o interessi legittimi dei privati) che rendano ragionevole provvedere ad accantonare risorse per affrontare spese impreviste (o minori entrate) nell’immediato futuro. A tale fine è certo ammissibile accantonare risorse allorché eventuali controversie, foriere di potenziali rischi per le finanze dell’ente, pendano solo a livello stragiudiziale. Ove però l’amministrazione neppure abbia notizia di possibili eccezioni o pretese manifestate dai terzi nei suoi confronti, l’accantonamento di un “fondo contenzioso” rischia di eccedere le finalità prudenziali e intaccare le equiordinate esigenze di verificabilità e attendibilità delle scritture. Quando invece l’amministrazione intenda destinare somme per prepararsi a eventuali controversie, che dovessero manifestarsi solo nel futuro, la sede appropriata non è il rendiconto bensì il bilancio di previsione, giacché il fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione non è finalizzato a retribuire i professionisti legali incaricati dell’assistenza legale dell’ente.
In disparte la sostanziale “penalizzazione” che l’ente pare essersi autoinflitto, la Sezione rileva che la normativa pone requisiti stringenti per l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione, essenzialmente riconducibili al fatto che il rischio alla cui copertura erano preordinate non sussista più con certezza; è però ovvio che quando la ragione stessa dell’accantonamento non abbia solide basi di fatto, l’amministrazione si espone al rischio di una probatio diabolica al fine di legittimare successivamente lo svincolo di tali risorse, potendo risultare arduo dimostrare la sopravvenuta inesistenza di una condizione generica e puramente ipotetica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION