Contributi per l’autofinanziamento di Anac: Le nuove tariffe in vigore dal 2023

Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023 è stata approvata la delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022, riguardante i contributi di autofinanziamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
In base alla legge n. 266/2005, infatti, le spese di funzionamento di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ( poi Anac ) sono a carico delle stazioni appaltanti e di quanti partecipano alle gare. La quota va individuata, comunque, all’interno del limite massimo dello 0,4% del valore complessivo della gara d’appalto.
Con la delibera, Anac ha deciso di rimodulare la contribuzione, anche al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici ad appalti inferiori al mezzo milione di euro. Pertanto, per le procedure pubblicate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2023 vengono confermate le entità contributive stabilite nelle precedenti annualità. Per quelle pubblicate a decorrere dal 1° aprile 2023 i contributi subiscono una ridefinizione. Ecco il prospetto delle nuove tariffe.

Il termine di pagamento della contribuzione è quello della scadenza del bollettino MAV, emesso dall’Anac, ogni quadrimestre per le stazioni appaltanti. Il pagamento per gli operatori economici avviene attraverso il Portale dei pagamenti dell’Autorità, ed è condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente stesso.
Va ricordato che nel bilancio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, tale contribuzione risulta maggioritaria come fonte di finanziamento.
Esiste poi una parte residuale del bilancio che è coperta con finanziamento a carico dello Stato. Secondo il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023, e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ad Anac è stato assegnato un finanziamento pari a 8.946.962 euro per l’esercizio 2023. Per gli esercizi successivi la somma passa a 9.007.293 euro per l’anno 2024, e scende a 6.628.187 euro per il 2025 (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022. Conferma interesse

L’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

Lo stanziamento previsto di 280 milioni di euro per l’anno 2022, è stato attribuito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 10 giugno 2022, agli enti locali che, entro il 15 gennaio 2022, hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili e che, nella graduatoria di cui all’Allegato 1 del citato decreto interministeriale, si sono posizionate dal n.1 al n.1.782, sino alla concorrenza delle risorse assegnate.

Successivamente, l’articolo 1, comma 53-ter della legge 27 dicembre 2019, n.160, come integrato dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 – Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (G.U. n.185 del 9 agosto 2022) – in corso di conversione in legge – prevede lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2022, mediante l’utilizzo delle risorse pari a 350 milioni di euro stanziate per l’anno 2023. È altresì previsto che gli enti locali, potenziali beneficiari del predetto scorrimento, confermino il permanere dell’interesse al contributo stesso.

La conferma di interesse al contributo, da inviare al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, a decorrere dal 12 settembre 2022 ed entro il termine perentorio del 22 settembre 2022.

L’adozione di tale modalità telematica è in linea con l’attività intrapresa da tempo dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale nel rispetto delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione

Si precisa, pertanto, che la conferma di interesse al contributo trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente comunicato non sarà ritenuta valida. Il Ministero adotterà, entro il 10 ottobre 2022, il relativo decreto contenente la graduatoria definitiva e le risorse da attribuire agli enti interessati.

Gli enti locali potenzialmente beneficiari del contributo sono individuati dalla posizione n.1.783 a n.3.912 della graduatoria di cui all’Allegato 1 del decreto interministeriale del 10 giugno 2022, corrispondenti alle nuove risorse disponibili per l’anno 2023.

Nel caso di mancata conferma di interesse al contributo, il ministero procederà ad assegnare le risorse finanziarie disponibili agli enti locali le cui richieste sono posizionate successivamente nella richiamata graduatoria secondo l’ordine di posizione (fonte Ministero Interno).

 

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Contributo alle biblioteche per acquisto libri: l’elenco dei beneficiari

Il Il Ministero della Cultura – Direzione generale biblioteche e diritto d’autore – ha pubblicato il D.D.G n. 502 del 11.07.2022 recante l’approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 gennaio 2022 contenente “disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, concernente contributi alle biblioteche per acquisto libri.
Tutti i beneficiari in elenco sono pertanto autorizzati ad avviare le procedure di acquisto dei libri nella misura indicata nell’ultima colonna “IMPORTO ATTRIBUITO” del prospetto pubblicato, in attesa del prossimo accreditamento delle risorse finanziarie.

Dal 1° ottobre 2022 sarà disponibile la funzione di caricamento delle fatture delle librerie, almeno tre per ciascuna biblioteca beneficiaria del contributo. Non è prevista in alcun modo l’acquisizione di determine, impegni, ordini di acquisto, relazioni o rendiconti. La data delle fatture (e della consegna dei volumi da parte delle librerie) non è rilevante, se non in funzione della della scadenza dei termini ordinariamente fissata al 30 novembre 2022.
Per effettuare la rendicontazione è disponibile la guida specifica, che ha scopo esclusivamente esemplificativo, e potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.

Di seguito le FAQ con indicazioni riguardo alle modalità di affidamento e i chiarimenti sull’utilizzo del contributo.

 

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Rendicontazione dei contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva assegnati dall’anno 2017 al 2019

Con riferimento al contributo a copertura della spesa di progettazione, assegnato dall’anno 2017 al 2019, ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, e nell’anno 2021 e 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, il Ministero dell’interno informa che a tutti gli enti beneficiari di detti contributi è stata trasmessa a mezzo PEC una nota, indirizzata al rappresentante legale, al segretario generale, al responsabile del servizio finanziario e al responsabile dell’ufficio tecnico, con cui si invita gli enti stessi a procedere alla presentazione del rendiconto.

Nella nota medesima si precisa che la rendicontazione dovrà essere effettuata mediante il modello informatizzato di certificato (unico e complessivo per tutti i contributi erogati a ciascun ente) disponibile sul Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet di questa Direzione Centrale, a decorrere dal 15 giugno 2022. Viene specificato, inoltre, che l’invio della rendicontazione deve essere effettuato esclusivamente con modalità telematica tramite la predetta procedura entro le ore 24:00 del 31 agosto 2022. Non sono ammesse altre modalità di trasmissione.

La mancata presentazione del rendiconto comporta l’obbligo di restituzione del contributo assegnato come previsto dall’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.O.E.L.). Per problematiche esclusivamente informatiche è possibile inviare una richiesta a sie.finloc@interno.it, lasciando un recapito per essere, eventualmente, contattati.

 

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Contributo per equo indennizzo personale P.L. e rimborso spese degenza per causa di servizio

Con la Circolare n. 21/2022 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno fornisce istruzioni e riepiloga gli adempimenti da parte dei
Comuni in merito alla corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Con decreto del Ministro dell’Interno del 4 settembre 2017, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stati stabiliti i criteri, tempi e modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione al personale della polizia locale del!’ equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Sono legittimati alla presentazione della richiesta di rimborsi solo i comuni e solo per gli eventi verificatisi esclusivamente dal 22 aprile 2017. L’invio del certificato pertanto è obbligatorio solo se si intende chiedere il contributo.

Le richieste da parte dei comuni, devono essere inviate con modalità esclusivamente telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet di questa Direzione Centrale, entro le ore 24,00 del 31 marzo 2022, a pena di decadenza, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rafforzamento della capacità amministrativa Piccoli Comuni, approvati gli elenchi dei primi Piani di intervento

Con provvedimento del Capo del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 38542127 del 10.02.200 sono stati approvati gli elenchi dei primi Piani di intervento nell’ambito del progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”, presentati dai Comuni – in forma singola o aggregata – e ammessi alla fase di attuazione del progetto (FASE 3) a seguito della valutazione della Commissione incaricata.

Il Progetto sul “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni” è rivolto ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in forma singola o aggregata o nelle forme associative previste dalla normativa vigente a livello nazionale o regionale, al fine di assicurare un supporto concreto alle Amministrazioni destinatarie per il miglioramento della qualità dei servizi, l’organizzazione del personale, anche con riferimento agli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, il potenziamento dello smart working e la gestione degli appalti pubblici. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OT11 – OS 1.2 Riduzione degli oneri regolatori Azione 1.2.1; OS 1.3 Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione Azione 1.3.5; OS 1.5  “Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell’azione della Pubblica Amministrazione” Azione 1.5.1 – Fondo FESR – Asse 3 – OT11- OS 3.1 Miglioramento della governance multilivello Azione 3.1.5.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo assistenza ai minori, riapertura termini per la certificazione delle minori spese sostenute

Con comunicato del 20 settembre 2021, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno informa che a seguito di specifiche richieste da parte di alcuni comuni, il sistema TBEL per l’acquisizione della certificazione relativa ai dati occorrenti per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 56-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 – finalizzato a concorrere alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimenti dell’autorità giudiziaria – sarà nuovamente disponibile fino alle ore 18 di mercoledì 22 settembre 2021:

– per l’inserimento della certificazione da parte di Comuni che non vi abbiano già provveduto nel precedente periodo di apertura della procedura;

– per la modifica dei dati inseriti nel precedente periodo, qualora l’Ente abbia ravvisato errori nei valori già certificati. In tale ipotesi la certificazione preesistente dovrà essere annullata e ne andrà inserita una nuova con i dati corretti.

Il comunica precisa che, attesi i termini stringenti previsti dalla citata norma per l’adozione del decreto interministeriale di riparto del fondo, in nessun caso sarà possibile procedere ad ulteriore proroga del termine.

Autore: La redazione PERK SOLUTION