Compensi amministratori delle società pubbliche: inderogabile il limite dell’80% del costo 2013

Con la recente deliberazione n. 320/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti è tornata a pronunciarsi in tema di compensi degli amministratori di società a controllo pubblico, confermando la rigidità del vincolo finanziario previsto dall’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), che richiama l’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012.

Il parere trae origine da una richiesta di un Comune, che, in assenza dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell’art. 11 TUSP, ha chiesto se fosse possibile riconoscere all’amministratore unico della società in house Farmacia un compenso superiore all’80% di quello sostenuto nel 2013, in considerazione dell’evoluzione della società e delle accresciute responsabilità gestionali.

La Corte dei conti ha ribadito la linea interpretativa consolidata: in mancanza di una specifica norma derogatoria o del decreto ministeriale attuativo, il limite dell’80% del costo 2013 resta pienamente operativo e non può essere superato neppure in presenza di mutate condizioni organizzative, ampliamento delle attività o incremento delle responsabilità manageriali.

La Sezione ha richiamato un ampio orientamento della giurisprudenza contabile (tra le altre, Sez. reg. contr. Lombardia, n. 19/2024/PAR; Veneto, n. 160/2023/PAR; Liguria, n. 29/2020/PAR), sottolineando che qualsiasi interpretazione flessibile o “creativa” si porrebbe in contrasto con la ratio di contenimento della spesa pubblica e con i principi di coordinamento della finanza pubblica allargata.

Pur riconoscendo l’anacronismo di un parametro fermo al 2013 e la conseguente perdita di proporzionalità rispetto all’attuale configurazione delle società partecipate, la Corte ha rimarcato che solo un intervento del legislatore o l’adozione del decreto ministeriale previsto dal TUSP potranno adeguare il quadro normativo alla realtà economico–organizzativa odierna.

La pronuncia si inserisce in un contesto di crescente attenzione per la coerenza dei limiti retributivi pubblici, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 135/2025, che ha dichiarato l’illegittimità del tetto di 240.000 euro per i dipendenti pubblici, originariamente introdotto a fini emergenziali.
Tuttavia, osserva la Corte dei conti, tale evoluzione non può essere anticipata in via interpretativa, permanendo – sino a nuova disciplina – l’obbligo di rispettare il limite storico dell’80%.

 

La redazione PERK SOLUTION

Compensi degli amministratori di società a totale partecipazione pubblica non strumentale

Con deliberazione n. 29/2020, la Corte dei conti, Sez. Liguria, ha fornito il proprio parere in ordine ad una serie di quesiti posti da un Comune in merito alla disciplina dei compensi degli amministratori di società a totale partecipazione pubblica diverse da quelle contemplate all’art 4 comma 4 D.L. 95/2012. I magistrati contabili, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineatosi, hanno evidenziato che il limite dell’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013, previsto dall’art 4, comma 4, D.L. 95/2012 e richiamato dal comma 7 dell’art 11 D.Lgs. 175/2016, si applichi anche alle altre società a totale partecipazione pubblica (società di gestione di SPL e altre fattispecie) che erano previste dal comma 5 dell’art 4 D.L. 95/2012.

Tale limite di spesa, in assenza di una espressa previsione di legge, ha carattere tassativo e non può essere superato in considerazione: di nuovi e maggiori incarichi posti in capo all’amministratore di società, della complessità delle funzioni svolte, della necessità di dare attuazione alle previsioni dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie mediante operazioni di alienazione, aggregazione o di un’evidente incongruenza degli emolumenti attribuibili, etc. La giurisprudenza contabile ha individuato un’unica ipotesi derogatoria al limite dell’art. 4, comma 4, D.L. 95/2012 esclusivamente in caso di assenza di spesa per l’annualità di riferimento, per mancanza del costo-parametro che dovrebbe fungere da limite. Solo in caso di assenza del costo-parametro dell’esercizio di riferimento è possibile considerare, a ritroso, l’onere sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo, nel rispetto della stretta necessarietà e del limite massimo di cui all’art. 11, comma 7, TUSP (euro 240.000).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION