Certificazione costo servizio enti deficitari anno 2022. Pubblicata la circolare ministeriale

Con la circolare DAIT n.23 del 7 aprile 2025, il Ministero dell’interno fornisce indicazioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione dei certificati in materia di copertura del costo di alcuni servizi per gli enti locali che risultano per l’anno 2022 in condizione di deficitarietà strutturale sulla base della
apposita tabella allegata al rendiconto della gestione dell’ esercizio finanziario 2020, per quelli in dissesto finanziario e per gli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale. Vengono, inoltre, illustrate le diposizioni relative ai controlli che devono esser svolti al riguardo da codesti Uffici ed alle relative sanzioni che possono essere applicate agli enti locali in caso di inadempimento.

Le certificazioni, devono essere trasmessi, con modalità telematica, entro il termine del 31 maggio 2025, muniti del la sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario Comunale, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale interessato.

Si chiarisce che nelle tabelle COSTI DI GESTIONE, alla voce “Acquisto di beni e servizi”, confluiscono le spese relative ad acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente, mentre nella voce “Trasferimenti, ammortamenti e interessi passivi ” confluiscono le spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio. Si ricorda che l’art. 1, comma 173, della L. 30 dicembre 202 1, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una modifica all’art. 243, comma 2 lett. a) del TUEL prevedendo che i costi di gestione dei servizi relativi agli asili nido sono esclusi dai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale.

L’art. 243, comma 5, TUEL, prevede una sanzione alle province ed ai comuni in condizione strutturalmente deficitarie che non abbiano rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non abbiano dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione. Tale sanzione è pari “all’1% per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all’art. 161 TUEL del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura”. In riferimento la circolare evidenzia che l’art. 1, comma 781 , della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) dispone che “in considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia
elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del TUEL, che per l ‘esercizio 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall’art. 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo TUEL, non si applica la sanzione di cui al comma 5 dello stesso art. 243”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rafforzato il tracciamento antimafia degli investimenti del PNRR

Il capo di Gabinetto del ministero dell’Interno Bruno Frattasi ha inviato ai prefetti una circolare per rafforzare il tracciamento ai fini antimafia degli investimenti inerenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La circolare richiama la strategia a livello centrale avviata già da tempo con la costituzione, presso la direzione centrale della Polizia Criminale del dipartimento della Pubblica Sicurezza, dell’Organismo permanente di analisi e monitoraggio sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso.
Nel documento si conferma il ruolo centrale della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna) per assicurare un’adeguata tutela degli ingenti investimenti del Pnrr dalle aggressioni criminali, con il suo mirato aggiornamento al “fine di acquisire una ‘mappatura’ degli operatori economici coinvolti nel ciclo realizzativo degli interventi inclusi nel perimetro del Pnrr”.
In tal senso è indispensabile la collaborazione interistituzionale con le Amministrazioni centrali e territoriali che si concreterà nella indicazione – all’atto dell’accesso alla Bdna per l’acquisizione della documentazione antimafia – di un’informazione tracciante che consiste nell’annotazione dell’appartenenza dell’intervento, cui la richiesta di documentazione è riferita, all’ambito realizzativo del Pnrr.
Il tracciamento così realizzato consentirà di monitorare, con immediatezza, l’eventuale adozione di provvedimenti nei confronti di quegli operatori economici coinvolti nell’attuazione degli interventi in questione per i quali siano emersi elementi che depongano per la sussistenza di un rischio infiltrativo, senza escludere il ricorso a quelle misure di carattere conservativo introdotte di recente come la misura della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del Codice antimafia, alternativa all’immediata interdizione dell’operatore economico.
In presenza, altresì, di uno o più dei pregnanti interessi pubblici – indicati dall’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014 – potrà essere valutata l’applicazione dello strumento del commissariamento ad contractum, qualora gli elementi indizianti siano di tale rilevanza da avere già comportato l’adozione di un’informazione interdittiva.
La circolare chiarisce, infine, che, nei casi in cui gli interventi del Pnrr siano inclusi negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, troverà applicazione il modello di prevenzione antimafia definito dalle linee guida adottate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP).

 

La redazione PERK SOLUTION

Conto annuale 2019, pubblicata la circolare della RGS

È stata pubblicata la circolare della RGS recante le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2019 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).
I dati andranno inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l’invio dell’apposito kit excel. I modelli di rilevazione e tutto il materiale utile per la rilevazione sono resi disponibili nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente indirizzo: www.homepagesico.mef.gov.it.
Nel caso in cui le informazioni siano accentrate per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall’assistenza tecnica del sistema informativo SICO. A tal fine deve essere inviata un’apposita richiesta all’indirizzo di posta elettronica assistenza.pi@mef.gov.it. Le Istituzioni che si avvalgono di tale opportunità restano comunque responsabili dell’invio dei dati, dell’osservanza dei termini e della rettifica delle informazioni in caso si evidenzino anomalie ed incongruenze in sede di validazione dei medesimi.  In considerazione dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, il termine entro cui dovrà essere effettuato l’invio dei dati è fissato al 24 luglio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION