Perdita di gettito IMU, fratti 2021: Certificazione entro il 7 novembre 2024

Con decreto del Ministero dell’Interno del 26 luglio 2024 (G.U. n. 182 del 05-08-2024), sono state approvate le modalità di certificazione per la perdita di gettito IMU per l’anno 2021, destinata ai Comuni che hanno subito questa perdita a causa dell’esenzione IMU per i locatori con convalida di sfratto per morosità, accertata al 31 dicembre 2023.

Sono tenuti alla certificazione i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, che abbiano subito una effettiva perdita di gettito IMU per l’anno 2021 derivante dalle disposizioni di cui ai primi due commi dell’art. 4-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, ovvero che, pur con una perdita di gettito nulla, siano stati destinatari dell’acconto erogato con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 ottobre 2021. Sono esentati dalla certificazione i comuni delle regioni ivi indicate non destinatari di acconto e con perdita di gettito nulla.
Sono tenuti alla certificazione – che deve includere l’importo delle minori entrate derivanti dai rimborsi concernenti la prima o unica rata IMU 2021 – anche gli enti che abbiano già trasmesso il modello approvato con il precedente decreto ministeriale del 21 novembre 2023.

La certificazione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato disponibile nell‘area riservata a decorrere dall’8 agosto 2024 e fino al 7 novembre 2024. Eventuali proroghe del termine di chiusura della certificazione potranno essere disposte con decreto del direttore centrale per finanza locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Certificazione contributo 2023 incremento indennità amministratori entro il 31 ottobre 2024

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 dicembre 2023, a decorrere dal 3 luglio 2024 sarà resa disponibile alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’utilizzo del contributo per l’incremento dell’indennità di funzione di cui all’articolo 1, commi 583, 584 e 585, della legge 30 dicembre 2021, n.234, relativo all’anno 2023.

La certificazione dovrà essere trasmessa, unicamente con le consuete modalità telematiche, entro il termine del 31 ottobre 2024.

Nell’invitare ad una attenta lettura delle istruzioni per compilazione del certificato, reperibili nelle risorse correlate al presente comunicato, la Direzione Centrale presente che la mancata trasmissione comporterà inevitabilmente l’attivazione dei controlli ex articolo 158 Tuel, per la verifica del corretto utilizzo del contributo.

Istruzioni per la compilazione 

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione fondo incremento indennità amministratori 2022: riapertura portale fino al 15 maggio 2024

Il Ministero dell’Interno comunica che, per aderire alle richieste formulate da diversi comuni ancora inadempienti o che hanno la necessità di modificare il certificato già presentato circa l’utilizzo del contributo per incremento indennità degli amministratori locali anno 2022, si è provveduto a riaprire la procedura telematica, che sarà utilizzabile anche per integrare o modificare i dati già inseriti.

Viene ricordato, a tal fine:

  • che l’integrazione o la modifica del certificato deve avvenire con l’annullamento e la sostituzione del vecchio certificato con il nuovo;
  • che il certificato va compilato a cura del RSF con l’indicazione degli importi del contributo effettivamente utilizzati;
  • che negli appositi spazi presenti al passo 2 della certificazione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi delle quietanze di tesoreria. L’inserimento di un importo non corrispondente all’ammontare della somma da quietanzare comporta la segnalazione di un errore che però non preclude la possibilità di concludere la procedura;
  • nel caso in cui la somma da riversare sia uguale a zero non viene richiesto l’inserimento degli estremi della quietanza;
  • in caso di mancata trasmissione del certificato non sarà possibile procedere all’assegnazione delle risorse per l’anno 2023.

La procedura per l’acquisizione dei certificati sarà fruibile inderogabilmente fino al 15 maggio 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con apposito comunicato, rende noto che è disponibile alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’importo complessivo delle agevolazioni ex articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, concesse per l’anno 2023.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati (i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti secondo i dati ISTAT al 31 dicembre degli anni 2018 e/o 2019 e/o 2020 e/o 2021, con esclusione di quelli appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano) entro il termine del 30 aprile 2024.

La mancata trasmissione della certificazione, prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, comporterà l’esclusione dal riparto del relativo fondo per l’anno 2023.

La certificazione in argomento è riferita unicamente alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all’articolo 30-ter sopra richiamato e che rimangono tassativamente escluse dalla certificazione tutte le analoghe agevolazioni eventualmente concesse dai comuni per effetto di altre disposizioni di legge o per propria autonoma decisione.

Il Ministero richiama l’attenzione degli enti in particolare sul comma 5 dell’articolo 30-ter, il quale dispone che le agevolazioni previste da tale articolo consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo.

Allegato:
Lettera ai Comuni

 

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Certificazione contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2023

Con decreto del 27 marzo 2024, il Ministero dell’interno ha approvato il modello di certificato, che costituisce parte integrante del presente decreto, di richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2023 dagli enti locali, come previsto dall’articolo 46 bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall’articolo 5 bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 2 aprile 2024, a pena di decadenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso IVA servizi non commerciali anno 2024 (quadriennio 2020/2023)

Con la Circolare DAIT n. 14/2024, il Ministero dell’interno fornisce le istruzioni per la certificazione inerente il rimborso dell’I.V.A. sui servizi non commerciali da presentarsi entro il termine perentorio del 31 marzo.

Come noto, con decreto .legislativo 14 marzo 20 Il, n. 23, è sopraggiunta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’I.V.A. per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Successivamente con decreto legislativo 6 maggio 2012, n. 68, la fiscalizzazione del medesimo contributo è stata ampliata anche alle province delle regioni a statuto ordinario. A partire dall’anno 2013, in applicazione dell’articolo l, comma 380, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche per i comuni della regione Sardegna viene disposta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’IV A servizi non commerciali. Pertanto sia i comuni delle regioni a statuto ordinario che della regione Sardegna nonché le province delle regioni a statuto ordinario non debbono più presentare il certificato.

Gli enti che allo stato attuale possono presentare la certificazione che risulta approvata con il DPR 33/2001 sono: le province della regione Sardegna, le comunità montane, le unioni ed i consorzi per le regioni a statuto ordinario e per la regione Sardegna.

 

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Le istruzioni ministeriali per la rendicontazione dei proventi da sanzioni CDS 2023

Con la Circolare D.A.I.T. n. 11 /2024, il Ministero dell’interno fornisce le istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni. Anno 2023 (rendicontazione 2024).  La certificazione andrà trasmessa a partire dal 1° marzo 2024 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2024 (termine da considerarsi perentorio) sul sito internet della Finanza Locale, nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale. In caso di mancato o difforme adempimento, sarà avviata la procedura sanzionatoria prevista dall’art 4 del richiamato Decreto interministeriale del 30 dicembre 2019.

Per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi ai proventi dell’anno 2023 la circolare rimanda a quanto già precisato con le precedenti circolari F.L. n. 14 del 9 luglio 2020 e DAIT n. 21 del 20 aprile 2021. Si ricorda l’obbligo per ciascun ente locale di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’interno. Per gli enti con proventi pari a zero è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione.

Nel caso di Comuni appartenenti ad Unione di comuni, ricadendo l’obbligo di rendicontazione in capo all’Unione, è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall’Unione, indicando la denominazione della medesima, mentre l’Unione, in sede di compilazione della rendicontazione indicherà per quali comuni viene resa la stessa. Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra comuni per l’esercizio associato della funzione con riferimento al comune capofila.

Nel caso in cui l’Unione non svolga il servizio di polizia locale in forma associata per tutti i comuni aderenti, accedendo alla procedura informatica la medesima sarà tenuta a dichiarare tale circostanza indicando gli enti associati che svolgono il servizio per proprio conto che, pertanto, saranno tenuti a rendicontare ciascuno per la propria quota parte.

 

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Rimborso della spesa sostenuta nell’anno 2023 per il personale ex Fime e Insud. Contributo anno 2024

La Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno, con la Circolare DAIT n. 10 del 6 febbraio 2024 stabilisce criteri, tempi e modalità per la richiesta di rimborso delle spese sostenute nell’anno 2023 per il personale assunto ex Fime e Insud. A tal fine, è stato predisposto l’allegato modello di certificazione che dovrà essere compilato e trasmesso da parte degli Enti Locali nonché da tutte le Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da altre Amministrazioni ed Enti pubblici non economici, aventi titolo. Per la definizione e l’eventuale erogazione del contributo, gli enti aventi potenzialmente titolo, ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 luglio 1998, n. 251, devono trasmettere le certificazioni debitamente compilate e sottoscritte, alle Prefetture-UTG competenti per territorio, entro il 2 aprile 2024.

Per il rispetto del predetto termine verrà presa in esame la data d’arrivo (se consegnata a mano) o quella del timbro postale (se spedita). È possibile inviare la certificazione di che trattasi anche sulla casella di posta certificata elettronica della Prefettura-UTG competente per territorio. In questo caso il certificato, in formato PDF, dovrà recare la firma autografa del Responsabile del Servizio come previsto nell’allegato modello di certificazione. Resta inteso che l’originale del certificato dovrà essere conservato per un quinquennio ed esibito per eventuali verifiche.

Le Prefetture-UTG provvederanno a raccogliere tutte le certificazioni trasmesse dagli enti richiedenti e ad effettuare un mero controllo formale, ovvero verificare che gli enti stessi abbiano compilato in tutte le parti il certificato, abbiano apposto il timbro e firmato la certificazione. Le Prefetture-UTG dovranno inviare al Ministero dell’Interno, entro il 31 maggio 2024, le certificazioni trasmesse dagli enti. Gli originali dei giustificativi della spesa dovranno essere conservati dall’ente per un quinquennio e rimanere a disposizione per eventuali controlli a campione.

Allegati:
Modello ExFIME 2024 (.zip)

 

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Riapertura termini certificazione contributo statale anno 2022 per incremento indennità amministratori

La Direzione Centrale della Finanza Locale con apposito comunicato ricorda che, al fine di acquisire i dati relativi all’utilizzo del contributo statale per l’anno 2022 a concorso della copertura dell’onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci ed agli amministratori locali ai sensi dell’articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 30 dicembre 2021, n.234, è stato predisposto uno specifico certificato, accessibile con le consuete credenziali nell’area TBEL del sito istituzionale di questo Dipartimento al seguente indirizzo web: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.

Al riguardo, la Direzione comunica che, per aderire alle richieste formulate da diversi comuni e per consentire agli 81 enti ancora inadempienti di procedere alla trasmissione del certificato, si è provveduto a riaprire la procedura telematica per la certificazione in argomento, che sarà utilizzabile fino al 15 dicembre 2023 anche per integrare o modificare i dati già inseriti.

In proposito, i 227 comuni che non abba indicato gli estremi della quietanza di tesoreria ed i 3 enti che hanno indicato un ammontare della quietanza inferiore a quanto dovuto dovranno integrare il certificato già trasmesso con tali estremi.

Di seguito gli elenchi degli enti interessati ai predetti adempimenti e le istruzioni per la sostituzione dei certificati privi di quietanza o con quietanza insufficiente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riaperta fino al 28 agosto la procedura per la certificazione dell’utilizzo del contributo per l’indennità amministratori 2022

Il Ministero dell’Interno, al fine di aderire alle richieste formulate da diversi comuni e per consentire ai 220 enti ancora inadempienti di procedere alla trasmissione del certificato, ha provveduto alla riapertura della procedura telematica per la certificazione dell’utilizzo del contributo per l’anno 2022 a concorso della copertura dell’onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci ed agli amministratori locali, che sarà utilizzabile anche per integrare o modificare i dati già inseriti. I 671 Comuni che non hanno inserito gli estremi della quietanza di tesoreria sono invitati ad integrare il certificato già trasmesso con tali estremi.

Il Ministero rammenta, inoltre:

  • che l’integrazione o la modifica del certificato deve avvenire con l’annullamento e la sostituzione del vecchio certificato con il nuovo;
  • che il certificato va compilato a cura del RSF con l’indicazione degli importi del contributo effettivamente utilizzati;
  • che negli appositi spazi presenti al passo 2 della certificazione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi delle quietanze di tesoreria. L’inserimento di un importo non corrispondente all’ammontare della somma da quietanzare comporta la segnalazione di un errore che però non preclude la possibilità di concludere la procedura;
  • nel caso in cui la somma da riversare sia uguale a zero non viene richiesto l’inserimento degli estremi della quietanza;
  • in caso di mancata trasmissione del certificato non sarà possibile procedere all’assegnazione delle risorse per l’anno 2023.

La procedura per l’acquisizione dei certificati sarà fruibile dal fino al 28 agosto 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION