Corte dei conti: Utilizzo cassa vincolata anche per il pagamento delle spese di investimento

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 95/2025, affronta la gestione della cassa vincolata da parte degli enti locali, con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse per spese in conto capitale, evidenziando che l’utilizzo della cassa vincolata, erogata per una destinazione determinata, è ammesso, in presenza di obbligazioni esigibili e in mancanza di cassa libera, anche per pagare altre spese di investimento. Tale utilizzazione deve essere limitata temporalmente e si accompagna all’obbligo di ricostituzione della cassa vincolata entro il 31 dicembre, ovvero entro il più breve termine qualora debbano essere pagate obbligazioni relative all’intervento per il quale sono state erogate le somme confluite nella cassa vincolata.

La gestione della cassa vincolata ha subito significative modifiche a seguito della deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti. In essa si affermava che il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, si concretizza con l’approvazione degli strumenti di programmazione che operano la scelta tra destinazioni eterogenee o alternative.

Tuttavia, questa interpretazione ha generato difficoltà operative per gli enti locali, portando il legislatore a intervenire con il Decreto-Legge n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 95 del 4 luglio 2024. In particolare, l’articolo 6, comma 6-octies, ha stabilito che il vincolo di cassa deve essere applicato solo alle entrate derivanti da mutui, prestiti e contributi/trasferimenti aventi una specifica destinazione, eliminando il vincolo di cassa per le entrate che presentano un vincolo di competenza indicato dalla legge.

Per le spese di investimento, l’utilizzo della cassa vincolata non incontra particolari limiti e nell’eventualità, non infrequente, di ritardi nel trasferimento dei finanziamenti annuali o ultrannuali per spese di investimento, l’ente, anche al fine di rispettare la normativa sulla tempestività dei pagamenti, potrà utilizzare l’avanzo libero, se disponibile, e, nell’ipotesi di insufficienza di fondi liberi, la cassa vincolata. Per la Sezione, le norme in materia non prescrivono che il mandato debba essere riferito alla specifica spesa di investimento oggetto di vincolo; sarebbe, del resto, irragionevole – una vera e propria eterogenesi dei fini – se per pagare spese di investimento autorizzate e finanziate, a fronte di ritardi nei trasferimenti, l’ente locale, pur in presenza di fondi vincolati disponibili, dovesse ricorrere all’anticipazione di tesoreria pagando i relativi interessi per non incorrere in ritardi nei pagamenti, con probabile contenzioso e corresponsione di interessi moratori.

I vincoli di cassa sono preordinati a garantire il certo e puntuale adempimento delle obbligazioni da parte dell’ente e non possono essere intesi come un vincolo immanente, rigidamente correlato ad una specifica spesa di investimento; una simile limitazione dell’uso della liquidità finirebbe per snaturarne la funzione di garanzia del regolare e tempestivo adempimento delle obbligazioni per siffatta tipologia di spesa. Pertanto, l’ente per evitare il pagamento di interessi passivi, potrà utilizzare la cassa vincolata per pagare obbligazioni esigibili relative a spese di investimento.

Tale utilizzazione deve essere limitata temporalmente e si accompagna all’obbligo di ricostituzione della cassa vincolata entro il 31 dicembre ovvero entro il più breve termine qualora debbano essere pagate obbligazioni per l’intervento anticipatamente riscosso confluito nella cassa vincolata. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 195 TUEL, infatti, l’utilizzo di entrate vincolate presuppone l’adozione della deliberazione della giunta relativa all’anticipazione di tesoreria e vincola una quota corrispondente dell’anticipazione stessa.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Corte dei conti, l’importanza della corretta apposizione dei vincoli alle entrate riscosse

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 207/2021/PRSE, all’esito dell’esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019
di un Comune ha evidenziato, tra l’altro, l’importanza, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari).
L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, dopo la novella apportata dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (Cfr. deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/INPR). A tal fine, l’art. 180 del TUEL prescrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.
Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell’avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011, è stata oggetto, come in precedenza richiamato, di apposita disciplina in un paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), le cui indicazioni (alle quali si fa rinvio) risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza) del nuovo sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita attenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate).
La Sezione raccomanda una scrupolosa attenzione circa il rispetto dei principi contabili in generale e, nel caso specifico, del punto “10.7 Spese vincolate pagate prima del correlato incasso” del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria il quale prevede che “Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all’incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l’indicazione di cui all’articolo 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati.
Di conseguenza, l’ordinativo di incasso concernente l’entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l’indicazione di cui all’articolo 180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION