Capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2025

È stato pubblicato in G.U. n. 176 del 31.07.2025, il decreto del MEF dell’8 luglio 2025 di adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2025.

Come noto, la capacità fiscale rappresenta la potenzialità di entrate tributarie che un ente locale sarebbe in grado di generare in condizioni standard, indipendentemente dal gettito effettivamente riscosso; essa costituisce base per l’esercizio del federalismo fiscale e per le funzioni perequative.

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) ha approvato in data 17 settembre 2024 la metodologia di stima, nonché un aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard comunali, nonostante l’ANCI abbia espresso parere contrario e si sia astenuta sull’intervento quantitativo. L’ANCI e UPI, nella Conferenza Stato‑Città del 17 aprile 2025, hanno manifestato parere favorevole all’intesa, pur sollevando osservazioni in merito alla componente residuale della metodologia e auspicando un suo tempestivo aggiornamento. È stato inoltre annunciato l’avvio di un fondo straordinario da 56 milioni di euro per il 2025, con incremento progressivo fino a 310 milioni entro il 2030, al fine di attenuare gli squilibri finanziari tra comuni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato in G.U. il decreto sulla stima della capacità fiscale per singolo comune

E’ stato pubblicato, nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2024, il decreto del 15 dicembre 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze che approva la stima delle capacità fiscali per singolo comune, relativa all’anno 2023, di cui all’articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2021, n. 228.

La determinazione delle capacità fiscali, congiuntamente a quella fabbisogni standard, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo, in attuazione dell’articolo 119, terzo comma della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato il compito di istituire un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Per quanto riguarda il comparto comunale tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale (FSC), il quale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è in parte alimentata con una quota del gettito dell’imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni stessi. L’applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l’assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell’anno 2030.

Lo schema di D.M. in esame dispone l’approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, con  l’aggiornamento all’anno 2019 della base dati di riferimento (Allegato A) e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo (Allegato B). La capacità fiscale rappresenta il gettito potenziale da entrate proprio di un territorio, considerate la base imponibile e l’aliquota standard. In altri termini – come  precisato nella Nota metodologica in esame – la capacità fiscale è quella quota parte di gettito che non riflette l’esercizio di scelte autonome degli enti, che possono ad esempio riguardare i livelli delle aliquote o l’introduzione di deduzioni e/o esenzioni (cd “sforzo fiscale”). La metodologia di stima della capacità fiscale è dunque la procedura attraverso cui le entrate dei comuni sono depurate da quelle componenti che dipendono dallo sforzo fiscale, in termini di scelte autonome degli amministratori locali.

Le entrate comunali che concorrono alla formazione della capacità fiscale si riferiscono a due principali tipologie:

  • Entrate tributarie: I’IMU (Imposta municipale propria); l’Addizionale comunale IRPEF; le imposte e tasse minori (ad es. la Tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l’Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e l’Imposta di soggiorno e di sbarco).
  • Entrate extra-tributarie: la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni; i proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

Non rientrano, invece, nel perimetro delle entrate che generano capacità fiscale i fondi perequativi, i trasferimenti correnti, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzione di attività finanziarie, l’accensione di nuovi prestiti, le anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere e le entrate per conto terzi e partite di giro. Ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, la componente rifiuti è neutralizzata, con l’inclusione della relativa voce sia nei fabbisogni standard sia nella capacità fiscale con il medesimo peso.

Le novità introdotte con la Nota metodologica in esame riguardano principalmente la valutazione del gettito standard dell’IMU e delle entrate residuali.
Come riportato dalla Relazione illustrativa, per quanto riguarda l’IMU si è proceduto a una standardizzazione del gettito effettivo dell’anno 2019. La precedente stima del gettito standard IMU si basava ancora sulla proiezione in avanti della standardizzazione del gettito relativo all’anno 2015, tenendo conto delle variazioni per ciascun comune delle basi imponibili catastali. Le ulteriori variazioni riguardano l’aggiornamento della metodologia di stima della cosiddetta capacità fiscale residuale, che misura il gettito standard delle entrate tributarie minori (come l’imposta di soggiorno, la tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni), nonché di alcune delle entrate extra tributarie (come i proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti). Per i tributi minori e per le entrate extra-tributarie, che concorrono alla stima della capacità fiscale residuale e per le quali le basi imponibili e le aliquote/tariffe non sono determinabili agevolmente, la determinazione della capacità fiscale è basata su stime econometriche.

 

La redazione PERK SOLUTION