Albo dei Segretari: Circolare cancellazioni iscritti

L’art. 9, comma 2-bis e seguenti, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, con legge 9 maggio 2025, n. 69  ha introdotto, come noto, per i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera e che non hanno ancora conseguito la prima nomina, specifici obblighi la cui inosservanza comporta la cancellazione dall’Albo, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465. In particolare, il comma 2-bis prevede l’obbligo di partecipare annualmente ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per sedi di segreteria per le quali l’iscritto sia in possesso dei requisiti, nell’ambito dell’albo regionale di iscrizione ovvero, in mancanza, presso altri albi regionali, dandone comunicazione all’Albo di competenza. La mancata partecipazione comporta la cancellazione dall’albo. Inoltre, se la prima nomina non viene conseguita entro cinque anni dall’iscrizione, il segretario viene comunque cancellato dall’albo.

Il successivo comma 2-ter dispone che, per i segretari che alla data di entrata in vigore della legge di conversione (14 maggio 2025) risultavano già iscritti all’Albo e non avevano ancora conseguito la prima nomina, la disciplina si applichi a decorrere dalla medesima data.

Con la circolare n. 6927 del 2 marzo 2026, il Ministero dell’Interno richiama l’attenzione sull’applicazione delle nuove disposizioni riguardanti i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale e non ancora destinatari della prima nomina. La circolare sottolinea la necessità di un’attenta attività di monitoraggio da parte degli Albi regionali, chiamati a individuare i soggetti tenuti all’obbligo; verificare le manifestazioni di interesse effettivamente presentate; assicurare uniformità applicativa sul territorio nazionale. Le verifiche riguardano le cosiddette “manifestazioni di interesse valide”, ossia riferite a sedi per le quali il segretario possiede i requisiti, nell’ambito della propria sezione regionale o, in assenza, in altre sezioni.

Le nuove regole non hanno effetti solo sugli iscritti, ma anche sugli enti locali. L’obbligo di partecipazione alle procedure potrebbe infatti: aumentare il numero di candidature per le sedi vacanti; favorire una maggiore copertura delle segreterie; incidere sulla disponibilità effettiva dei segretari nel medio periodo. Al tempo stesso, le eventuali cancellazioni dall’Albo, in caso di inadempimento, avranno riflessi sulla consistenza complessiva della platea e sulle future politiche assunzionali.

Particolare attenzione è posta sulla prima scadenza utile per la verifica del rispetto dell’obbligo annuale, fissata al 14 maggio 2026 per i segretari già iscritti alla data del 14 maggio 2025. Entro tale termine dovrà essere accertata la partecipazione ad almeno sei procedure di nomina. In caso contrario, sulla base delle verifiche trasmesse dagli Albi regionali, potranno essere avviati i procedimenti di cancellazione. La circolare invita quindi a un’attenta attività di informazione e sollecito nei confronti degli interessati, al fine di evitare effetti espulsivi dal sistema e garantire il corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione delle sedi.