Riparto risorse per buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di bisogno

È stato pubblicato in G.U. n. 287 del 2-12-2021 il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 22 ottobre 2021, con il quale sono individuate le risorse spettanti a ciascun comune capoluogo di città metropolitana o capoluogo di provincia a valere sul fondo di cui all’articolo 200 -bis , comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato da ultimo dall’articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  aggio 2021, n. 69, per la concessione di un buono viaggio, fino all’esaurimento delle risorse, in favore delle persone ivi residenti fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno.

Il buono viaggio di cui al comma 1 è utilizzato, da parte dei beneficiari, per gli spostamenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente di cui alla legge 21 gennaio 1992, n. 21, ed è pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, non è superiore a euro 20 per ciascun viaggio. La individuazione dei beneficiari e del contributo è a cura dei comuni, secondo i criteri di cui all’articolo 200 -bis , comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ciascuno degli enti indicati all’allegato 1 e all’allegato 2 dovrà richiedere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto l’assegnazione delle risorse con l’indicazione del relativo conto di tesoreria sul quale procedere al versamento, esclusivamente qualora sia variato rispetto a quello già comunicato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 503 del 6 novembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION