Conferimento cariche di responsabilità di uffici comunali ad assessori: Limiti e condizioni

Il Ministero dell’Interno, in merito alla possibilità, per il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di affidare incarichi di responsabilità di area, nonché la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ad assessori componenti la giunta, nonostante la presenza, nell’organico dell’ente, di dipendenti di ruolo titolari di incarichi di elevata qualificazione, ricorda che l’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 introduce una deroga speciale a tale principio, consentendo agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché il potere di adottare atti anche di natura gestionale. Tale possibilità è subordinata all’adozione di apposite disposizioni regolamentari e alla dimostrazione di un effettivo contenimento della spesa, da documentare annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Il Ministero richiama, in proposito, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la disposizione in parola, in quanto eccezionale, va interpretata in senso restrittivo. Il TAR Liguria (sent. n. 284/2021) e il Consiglio di Stato (sent. n. 1860/2022) hanno chiarito che l’art. 53, comma 23, non è norma immediatamente precettiva, ma richiede che l’ente recepisca la deroga mediante un regolamento o una previsione statutaria.

Anche la Corte dei Conti (delibera n. 5/2018, Sezione regionale di controllo per il Lazio) ha confermato che l’affidamento di incarichi gestionali ad assessori o al sindaco è legittimo solo se previsto da un regolamento motivato che ridisegni l’assetto organizzativo dell’ente e produca un effettivo risparmio di spesa.

Il Ministero dell’Interno, richiamando propri precedenti pareri, ha inoltre precisato che, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni gestionali spettano ai titolari di posizione organizzativa o, oggi, di incarico di elevata qualificazione ai sensi dell’art. 21 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022. Ne consegue che il ricorso alla deroga prevista dall’art. 53, comma 23, è ammissibile solo in via residuale, quando non sia possibile affidare la responsabilità a personale interno con adeguata qualifica, e solo qualora l’operazione determini un effettivo contenimento della spesa.

Alla luce di tali premesse, il Ministero conclude che, nel caso esaminato, la motivazione addotta, consistente nel “carico di lavoro elevato” dei dipendenti titolari di incarichi di elevata qualificazione, non appare sufficiente a giustificare l’attribuzione a membri della giunta degli incarichi di Responsabile dell’Area Polizia Municipale, del Personale e di RPCT. La deroga può trovare applicazione solo in presenza di una comprovata carenza di competenze professionali interne, adeguatamente motivata e formalizzata attraverso gli strumenti regolamentari dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

È possibile nominare assessore il dipendente della società in house del Comune

Con atto del Presidente del 24 luglio 2024, l’ANAC – in riscontro ad una richiesta di parere volta ad appurare l’eventuale sussistenza di ipotesi di ineleggibilità ovvero di incompatibilità previste dagli artt. 60 e 63 del TUEL circa la nomina ad assessore comunale di un dipendente della società in house del medesimo Comune – ha evidenziato che non si ravvisano ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013, in quanto gli incarichi e le cariche cui si riferisce il citato decreto sono gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico, ovvero in enti regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie (delibera n. 622/2016).

Anac ricorda che, in merito all’accertamento delle cause di incompatibilità o delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori locali previste nel TUEL, l’Autorità ha inviato al Governo e al Parlamento l’Atto di segnalazione n. 7 del 4 novembre 2015. Per dette ipotesi si è espresso il Ministero degli interni, Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali.

Per quanto concerne gli amministratori locali, l’Autorità ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione dei conflitti d’interesse. Questi ultimi non sono vincolati al rispetto del Codice di comportamento nazionale di cui al d.P.R. n. 62/2013 né a quello adottato dall’amministrazione e rivolto ai dipendenti. Ciò non esclude la possibilità che i componenti dell’organo politico si autovincolino al rispetto di tali disposizioni mediante una dichiarazione di impegno da rendere all’atto del conferimento dell’incarico in cui, ad esempio, diano atto della presenza di parenti all’interno dell’amministrazione, o di enti controllati.

L’efficacia preventiva di tali dichiarazioni potrebbe essere ulteriormente potenziata attraverso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di favorire forme di controllo diffuso, e/o la costituzione di un organo di controllo terzo, legittimato ad esprimere pareri sulla configurabilità o meno di un conflitto d’interessi e sul conseguente obbligo di astensione.

 

La redazione PERK SOLUTION