Contributo ARERA, la nota di chiarimento dell’IFEL

L’IFEL, con nota del 31 marzo 2020, a seguito delle richieste pervenute da diversi Comuni relativamente alla base imponibile da considerare per il calcolo del contributo per il funzionamento dell’ARERA, fornisce chiarimenti di alcuni passaggi delle istruzioni fornite dall’Autorità, all’Allegato A della determinazione 170/DAGR/2019 del 17 dicembre 2019 e all’Allegato A della determinazione 173/DAGR/2019 del 19 dicembre 2019 di ARERA.

In base al punto 5), previsto da entrambi gli allegati, si dispone, tra l’altro, che i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti all’obbligo di pagamento del contributo di funzionamento dell’Autorità. Pertanto, per tali Comuni, si può identificare la base imponibile cui applicare l’aliquota stabilita dalle citate deliberazioni sulla base dell’importo complessivo della TARI (come risultante dai costi esposti nel piano economico finanziario deliberato dai Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione), al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell’Autorità. I Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento.

L’obbligo di versamento del contributo in questione tuttavia, in base al punto 4) degli Allegati in commento, grava anche su tutti gli altri soggetti operanti nel servizio integrato dei rifiuti, “o in una o più attività che lo compongono, iscritti nel registro delle imprese nell’anno precedente e/o che svolgono l’attività in regime di gestione pubblica diretta, ivi comprese le società di diritto estero”. Quindi, in base alla classificazione dell’Autorità delle “attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti”, sono tenuti al versamento del contributo tutti i soggetti che svolgono la spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani e quelle di cui all’articolo 1 della deliberazione 443, ovvero il cosiddetto “perimetro regolatorio” che è definito con riguardo alle attività di: spazzamento e lavaggio strade; raccolta e trasporto dei RU; gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; trattamento e smaltimento RU.

Per questi soggetti, la base imponibile cui applicare l’aliquota per la determinazione del contributo Arera “è costituita dalle componenti positive di reddito (ricavi) afferenti esclusivamente alle attività [incluse nel perimetro] e desumibili dall’ultimo conto economico chiuso ed approvato, redatto secondo i principi contabili nazionali”. Pertanto, in presenza di una pluralità di soggetti che svolgono un servizio, o una frazione di esso, che risultano tenuti al versamento del contributo di funzionamento dell’Autorità (gestori, appaltatori, Comuni ecc.), appare ragionevole che l’importo di competenza di ciascun soggetto non venga calcolato sulla medesima base imponibile (importo della TARI risultante dal Pef per i Comuni, e ultimo conto economico chiuso ed approvato, per le aziende); ciò al fine di evitare un onere di versamento multiplo sulla base dello stesso presupposto impositivo (il funzionamento dell’Autorità). Si ritiene pertanto opportuno estendere anche ai Comuni, in analogia a quanto previsto dalla stessa Autorità (punto 4 degli Allegati A alle determinazioni 170 e 173) per le società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cc, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cc e operanti nel settore del ciclo dei rifiuti, il criterio in base al quale il contributo dovuto si calcola in relazione ai ricavi desumibili dai Pef, riconducibili dall’effettiva quota di attività svolta da ciascun singolo ente e, nel caso specifico, dal Comune. Tale impostazione è peraltro stata confermata dalla stessa ARERA nelle risposte fornite a diversi Comuni che si sono rivolti all’indirizzo internet dedicato al contributo (Contributoaeegsi@arera.it). Ad esempio, se oltre l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza un Comune effettua un’attività di spazzamento e svuotamento cestini o comunque qualsiasi attività rientrante nel perimetro regolatorio definito da Arera, realizzata con proprio personale (in economia), si ritiene ragionevole che il contributo sia determinato solo in relazione a questa attività, la cui entità è desumibile dall’importo attribuibile a tali voci, come evidenziate nel Pef approvato. Si precisa, inoltre, che non costituiscono mai base imponibile del contributo i ricavi derivanti dall’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, limitatamente al settore dei rifiuti e per un ammontare massimo pari alla componente dei ricavi denominata CARC (costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso). Rientrano invece tra i ricavi potenzialmente assoggettabili al contributo, tutti quelli relativi alle attività elencate dall’articolo 1 della delibera n.443/2019, mentre non rientrano tra i ricavi tutte le attività «fuori perimetro» quali ad esempio: raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; derattizzazione; disinfestazione zanzare; spazzamento e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti abusivi; gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane.

Si ricorda infine che:

  • se il contributo da corrispondere risulta inferiore a 100 euro, il versamento non è dovuto;
  • sono tenuti al versamento i soggetti operativi al 31 dicembre 2018;
  • il contributo da corrispondere riguarda gli anni 2018 e 2019;
  • anche se nulla è dovuto, da parte dei soggetti sopra riportati, resta comunque obbligatoria la dichiarazione/comunicazione all’indirizzo internet Contributoaeegsi@arera.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA: al via la richiesta dati per la TARI

ARERA, con la deliberazione n. 102/2020 – al fine di permettere al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell’utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale – richiede agli Enti territorialmente competenti e ai gestori che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile (qualora specificamente riconducibile all’emergenza COVID-19) a porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA critica sul rinvio TARI e PEF disposto dal D.L. “Cura Italia”

Con comunicato del 24 marzo, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), e in particolare dei commi 4 e 5 dell’art. 107 – che hanno disposto rispettivamente il differimento del termine dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, nonché la possibilità per i comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 – ritiene che, nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, la ricerca di soluzioni debba comunque perseguire una logica di miglioramento generalizzato rispetto alle criticità riscontrate, evitando di generarne ulteriori. La duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione dei calcoli per la loro determinazione, svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, può rappresentare – secondo ARERA – un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere. L’Autorità intende vigilare affinché simili comportamenti non si traducano in ulteriori criticità per una platea di enti locali, gestori e fruitori del servizio già profondamente provata dall’emergenza. L’Autorità ritiene necessario, per i profili di competenza, procedere in tempi ravvicinati alla elaborazione di provvedimenti che, nell’ambito della menzionata visione complessiva, permettano al settore di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell’utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale. Talune forme di discrezionalità asseritamente ottenute da alcune amministrazioni non devono e non possono mettere il settore in una situazione ulteriormente confusa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION