Nota IFEL sulla compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e la potestà normativa dei Comuni

Ifel ha pubblicato una nota contenete una disamina delle principali attribuzioni conferite dalla legge ai Comuni e offre una lettura critica dei punti più controversi della delibera n.15/2022 dell’Autorità, che si ritiene necessario vengano armonizzate con i principi di legge ad oggi vigenti. Il contenuto delle deliberazioni finora emanate dall’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) presenta alcuni punti di contatto controversi tra le attribuzioni concesse dalla legge all’Autorità e i poteri che la Costituzione e la legge ordinaria dello Stato conferiscono ai Comuni, dai quali possono derivare potenziali conflitti relativamente a regolamentazioni non compatibili. Ifel, nel condividere gli obiettivi di fondo dell’intervento di ARERA, sottolinea il rischio di sconnessione della disciplina del finanziamento del servizio, che per i rifiuti è fondata – come è ben noto – su un impianto di natura tributaria ed è, anche nei casi di modello corrispettivo, fortemente ancorata a prescrizioni normative esplicite. Il documento contiene alcune evidenze specifiche di conflitto tra aspetti di rilievo della regolazione ARERA sulla qualità del servizio rifiuti e l’impianto normativo nel quale si colloca la potestà regolamentare sulla gestione delle entrate dei Comuni, elemento essenziale della loro autonomia politico-amministrativa, costituzionalmente
tutelata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arera adotta il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Con la delibera 15/2022/R/rif, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall’Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

Ancorché i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali  entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, gli Enti territorialmente competenti, entro il prossimo 31 marzo 2022, dovranno determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

Si conferma, inoltre, l’adozione per ogni singola gestione di un’unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani conforme alle disposizioni del TQRIF e recante, con riferimento a ciascun servizio, l’indicazione dello schema regolatorio di riferimento, degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall’Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall’ETC. In caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l’ETC integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza. Infine, la delibera 15/2022/R/rif integra alcune disposizioni in materia di trasparenza introdotte dal Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla deliberazione 444/2021/R/RIF al fine di garantire agli utenti, sin dalla fase di avvio della regolazione, certezza e facilità di accesso alle informazioni e alle condizioni di erogazione dei vari servizi a fruizione diretta dell’utente, nonché un’adeguata conoscenza degli obblighi in capo al gestore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

MTR-2, Approvati da Arera gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2022-2025

Con determina direttoriale del 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, ARERA, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025:

a) piano economico finanziario quadriennale di cui all’Allegato 1;
b) schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all’Allegato 2;
c) schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all’Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all’Allegato 4.

Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:
a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l’utenza finale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ARERA, Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Orientamenti finali

L’ARERA ha pubblicato il documento sugli orientamenti finali che intende adottare nella regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti, sottoponendo a consultazione alcuni ulteriori aspetti attinenti, in particolare, alla durata del periodo regolatorio, all’attivazione, variazione e cessazione del servizio, alla riscossione, ai servizi di ritiro su chiamata, ai flussi informativi fra gestori in caso di assenza di gestore integrato del servizio, alla continuità e alla sicurezza del servizio, agli obblighi di registrazione comunicazione dei dati. Tali aspetti sono stati sviluppati in considerazione degli ulteriori approfondimenti svolti in materia, in esito alle osservazioni pervenute in merito al precedente documento 72/2021/R/RIF per la consultazione e agli elementi raccolti nell’ambito degli incontri tecnici con gli stakeholder del settore.
Viene posto altresì in consultazione lo Schema di provvedimento finale che costituirà il testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Al fine di garantire una graduale implementazione dei nuovi obblighi di qualità e un congruo periodo di tempo per pianificare gli interventi necessari ad uniformarsi alla nuova disciplina in materia e consentire il riconoscimento dei costi efficienti sostenuti nell’ambito del Piano Economico Finanziario, predisposto ai sensi dell’MTR-2, lo Schema di provvedimento prospetta il posticipo dell’entrata in vigore delle misure fissandone la decorrenza a partire dal 1° gennaio 2023 e una durata del primo periodo regolatorio pari a tre anni, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Memorie ARERA in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente in audizione alle Commissioni riunite VI Finanze e VIII Ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati ha espresso le proprie considerazioni (memorie) in merito alla determinazione e alla modulazione della TARI volta a finanziare la gestione dei rifiuti urbani. Tema particolarmente rilevante per il Paese, non solo sotto il profilo della finanza locale (la TARI ha difatti un ruolo essenziale nei bilanci locali), ma anche sul piano ambientale, in coerenza con le direttive europee e in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare. L’Autorità ha riferito sugli sviluppi relativi all’elaborazione di uno dei provvedimenti regolatori principali che la stessa si accinge a predisporre, consapevole della rilevanza che esso assume per i cittadini, per le Istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti, nonché per l’intero tessuto economico ed industriale. L’Autorità ha recentemente avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), al fine di provvedere all’aggiornamento e all’integrazione dell’attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. L’Autorità ha illustrato sulle risultanze emerse nell’applicazione delle misure precedentemente varate. Dal momento della ricezione delle prime predisposizioni tariffarie, l’Autorità ha avviato le istruttorie di competenza per la relativa verifica e l’eventuale approvazione. Una quota rilevante degli atti trasmessi è ancora in fase istruttoria da parte dell’Autorità e sta richiedendo le necessarie interlocuzioni con gli ETC. Con riferimento alle variazioni delle entrate tariffarie, è stato rilevato una sostanziale stabilità dei corrispettivi, con un incremento ampiamente inferiore al valore del tasso programmato d’inflazione (pari allo 0,34% negli ambiti oggetto di approvazione, ad oggi, corrispondenti a una popolazione servita del 10%). Sono emersi intervalli di variazione particolarmente considerevoli con riferimento alle entrate tariffarie per abitante, che riflettono ampie disparità nelle componenti di costo. In analogia, si registrano rilevanti gap anche nell’incidenza della copertura dei costi delle filiere di raccolta differenziata derivante dai contributi percepiti in attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)

L’ARERA ha pubblicato il documento contenente i primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2). Il documento per la consultazione si inquadra nell’ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), avviato con la deliberazione 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021.Il documento illustra gli orientamenti generali dell’Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto. La  consultazione verrà seguita da un secondo documento per la consultazione in cui saranno puntualmente descritti gli specifici criteri di calcolo in via di definizione e individuati i parametri macroeconomici di riferimento, nonché i parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore dei rifiuti.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il 11 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

No al silenzio assenso sull’approvazione, da parte di Arera, della proposta tariffaria del SII

L’istituto del silenzio assenso non si applica al procedimento relativo all’approvazione, da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, della proposta tariffaria del servizio idrico integrato predisposta dall’ente d’ambito. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, Sezione giurisdizionale (sentenza n. 354/2021), ricorda che fra i poteri riconosciuti dalla l. n. 481 del 1995 all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) vi è il potere di stabilire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe del servizio idrico integrato, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale. Inoltre tra i suddetti poteri vi rientra anche la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse e di verificare la conformità ai criteri così predeterminati delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate di cui all’art. 2, comma 12, lett. e), che individua poi le modalità di esercizio del potere tariffario stabilendo che l’Arera si pronunci sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta e che, qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente. L’Arera, con i poteri regolatori che le sono attribuiti, ha definito il procedimento di approvazione delle tariffe e di aggiornamento delle medesime, enucleando le funzioni svolti dai soggetti coinvolti nel medesimo, che si possono riassumere nel senso che l’ente d’ambito le predispone e l’Arera le approva. La mancata previsione del silenzio assenso in relazione all’approvazione tariffaria dell’Arera è, da un lato, in linea con la disciplina speciale di settore contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006 che, nel prevedere la trasmissione della predisposizione della tariffa di base all’Arera, non fa cenno alla formazione del silenzio assenso (art. 154, comma 4). Né depone in senso contrario il richiamo di cui all’art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201 del 2011 ai “medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla l. 14 novembre 1995, n. 481”, che non comprende le modalità con i quali i medesimi vengono esercitati (di cui al d.P.C.M. 20 luglio 2012). In mancanza di un’espressa previsione di silenzio assenso neppure può ritenersi applicabile l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 19, l. n. 241 del 1990, il quale ricorre nei casi in cui all’inerzia dell’amministrazione è attribuito il valore di provvedimento di accoglimento dell’istanza presentata dal privato. Alla luce del tenore letterale della norma, nei procedimenti ad istanza di parte il silenzio assenso rappresenta istituto di carattere generale, nel senso che esso opera senza necessità di un’espressa previsione.
La regola del silenzio assenso non trova applicazione alla materia dell’ambiente e della salute pubblica.
La direttiva n. 2000/60/CE, nell’istituire un quadro per l’azione eurounitaria in materia di acque, definisce l’acqua un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale e la fornitura idrica un servizio d’interesse generale, ritenendo l’adozione della direttiva espressione dei poteri conferiti all’Unione europea dall’art. 174 del Trattato allora vigente, dedicato alla materia ambientale.
A fronte di un rafforzamento progressivo della concezione unitaria dell’ambiente, in una pluralità di pronunce la Corte di Giustizia ha espresso il principio per cui sussiste – in capo alle amministrazioni preposte alla tutela dei valori ambientali – l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso che presupponga e dia conto dell’istruttoria svolta.
Nel caso di specie l’attribuzione del compito di approvare le tariffe all’Arera si giustifica proprio con la necessità di assicurare un alto livello di competenza settoriale nello svolgimento di una funzione direttamente correlata al raggiungimento delle finalità pubbliche riconosciute dalla normativa (garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all’utenza in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio, tutela dei diritti e degli interessi degli utenti, gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario e attuazione dei principi comunitari “recupero integrale dei costi”, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e “chi inquina paga”, ai sensi degli artt. 119 e 154, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 9 della direttiva 2000/60/CE, così l’art. 2, d.P.C.M. 20 luglio 2012).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, raccolta dati: trattamento rifiuti urbani e assimilati

L’Autorità, ai sensi della deliberazione 138/2021/R/rif e secondo quanto previsto dalla determina 01/DRIF/2021, ha dato avvio a una raccolta per la trasmissione dei dati, dei documenti e delle informazioni in materia di servizi di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti di origine urbana.
Sono tenuti alla compilazione della suddetta raccolta dati i gestori degli impianti operativi al 31 dicembre 2019, con riferimento alle seguenti macro-tipologie impiantistiche:
– trattamento meccanico/meccanico biologico;
– incenerimento (operazioni D10 di cui all’Allegato B del decreto legislativo n. 152/2006 o operazioni R1 di cui all’Allegato C del medesimo decreto legislativo n. 152/2006);
– discarica.
L’invio dei dati e delle informazioni, attraverso l’apposita modulistica, è possibile esclusivamente tramite il sistema on line. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA. È inoltre disponibile un Manuale di istruzioni per la compilazione dei prospetti e per la trasmissione dei dati.
I soggetti interessati possono accedere al sistema online e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti solo previo accreditamento presso l‘Anagrafica Operatori.
Il termine ultimo per l’invio della raccolta dati, secondo le modalità indicate nel Manuale di istruzioni, è fissato entro e non oltre il 30 Aprile 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Acqua, luce, gas: bonus automatici per oltre 2,6 milioni di famiglie in disagio economico

Scatta il riconoscimento automatico dei bonus sociali di sconto per le bollette di acqua, luce e gas per le famiglie in stato di disagio economico (con Isee non superiore a 8.265 euro). Lo comunica ARERA con nota del 25 febbraio 2021. Basterà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini dell’ISEE, per garantire le agevolazioni alle oltre 2,6 milioni di famiglie aventi diritto e superare il vecchio meccanismo di bonus su richiesta, che negli anni aveva di fatto limitato gli sconti solo a un terzo dei potenziali beneficiari. Il meccanismo ha validità dal 1° gennaio 2021. Ogni bonus avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di ammissione alla riduzione. La data di effettiva erogazione dipende dal tipo di bonus. Nella fase di prima applicazione, le verifiche funzionali all’ammissione alle agevolazioni (bonus 2021) saranno avviate a luglio, per permettere la piena funzionalità delle procedure. L’Autorità – la cui deliberazione tiene conto delle pertinenti osservazioni contenute nel parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali – ha definito le modalità di erogazione che dovranno essere applicate dagli operatori per garantire il riconoscimento agli aventi diritto, anche di eventuali quote di bonus 2021 maturate nei mesi precedenti. Per il bonus elettrico legato al disagio fisico, cioè la riduzione per quei soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita, si dovrà continuare a presentare la richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

COME SI CHIEDONO I BONUS
Fino al 2020, per ricevere i bonus per disagio economico, era necessario presentare domanda al Comune di residenza o al CAF allegando la documentazione richiesta. Da oggi basta presentare ogni anno la DSU necessaria per ottenere la certificazione dell’ISEE e, se il nucleo familiare rientra nei parametri, l’INPS invierà automaticamente le informazioni al Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati che contiene informazioni utili a individuare le forniture elettriche, gas e i gestori idrici competenti per territorio. Attraverso l’incrocio dei dati trasmessi dall’INPS al SII, di quelli contenuti nel SII e nelle banche dati dei gestori idrici e all’esito positivo delle verifiche di ammissibilità definite dall’Autorità, saranno automaticamente individuate le forniture dirette (individuali) da agevolare ed erogati i bonus a chi ne ha diritto. Nel caso di nuclei familiari serviti da forniture centralizzate è previsto un processo di ammissione al riconoscimento automatico ad hoc. Ogni nucleo familiare ha diritto ad un bonus per ciascuna tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza. Le condizioni soggettive per avere diritto ai bonus per disagio economico restano le stesse, cioè appartenere alternativamente ad un nucleo familiare:

  • con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

In aggiunta, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare titolare di una fornitura elettrica/gas/idrica per usi domestici attiva (o sospesa per morosità) o usufruire di una fornitura centralizzata gas/idrica attiva e per usi domestici. Per chiarezza e trasparenza, il cliente avrà modo di verificare in bolletta l’applicazione del bonus, perché il venditore dovrà mettere in evidenza tale voce.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, entro il 15 febbraio 2021 la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione 2020

Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo (effettuato entro il 15 dicembre 2020) – ivi inclusi coloro il cui versamento è uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro – sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 15 febbraio 2021, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica Operatori dell’Autorità.
La deliberazione del 6 ottobre 2020 n. 358/2020/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. In base alla deliberazione dell’Autorità su citata n. 358/2020/A, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2020 è pari:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,31 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2019 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio.

Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:

  • spazzamento e lavaggio delle strade;
  • raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  • gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
  • trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
  • trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
  • spedizione transfrontaliera.

Nella deliberazione n. 358/2020/A l’Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l’esercizio 2019.
Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti. La dichiarazione, invece, deve essere resa anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto poiché inferiore alla soglia di 100,00 (cento/00) euro nonché dai Comuni esentati dal versamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION