ARERA: aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni al TQRIF – Orientamenti finali

ARERA ha pubblicato il documento di consultazione n. 235/2025 “aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni al TQRIF – Orientamenti finali”, che rientra nel procedimento avviato con la delibera 23/2025/R/rif ed è in continuità con la precedente consultazione 147/2025/R/rif del 1° aprile 2025. Con il documento si sottopongono a consultazione gli orientamenti finali in merito all’estensione del set di indicatori, con particolare riferimento alla metodologia di calcolo del macro-indicatore R3, nonché alcune ipotesi di semplificazione del TQRIF. Si consolida l’ampliamento della rilevazione tecnica: si mantiene l’impostazione degli indicatori del 387/2023, ma si puntualizza la metodologia di calcolo del macro-indicatore R3, che misura l’efficienza tecnico‑ambientale delle gestioni

R3 è un macro-indicatore composito che valuta l’efficienza tecnico-ambientale di una gestione rifiuti, derivato da una combinazione ponderata di più indicatori di performance. Integra:

  • R2: qualità della frazione organica raccolta (es. contenuto di impurità);
  • Fattori di interruzione del servizio non programmati;
  • Tassi di raccolta differenziata normalizzati per zona/utenza;
  • Efficienza degli impianti (recupero effettivo, scarti, ecc.).

 ARERA introduce ipotesi di semplificazione normativa integrate nella struttura del TQRIF, con lo scopo di alleggerire gli oneri amministrativi e rendere più agevole l’adeguamento per Comuni e gestori. I dettagli operativi (es. modalità semplificate di rendicontazione, formule standardizzate di calcolo) sono delineati nell’Allegato A, spaziando da scadenze semplificate a criteri di reporting più snelli.

La Consultazione sarà aperta fino al 4 luglio 2025, con ultimatum per invio osservazioni pubbliche o riservate. ARERA prevede di approvare la versione definitiva entro il 31 luglio 2025. La raccolta sistematica dei dati conformi al nuovo pacchetto indicatori R3 e altri indici tecnici sarà avviata a regime a partire dal 2026, contemplando i dati relativi al 2024.

La redazione PERK SOLUTION

Arera: Avvio di procedimento per la definizione del MTR-3 per il terzo periodo regolatorio

Con Delibera del 18 febbraio 2025 n. 57/2025/R/rif, Arera avvia il procedimento volto alla definizione, per il terzo periodo regolatorio, del metodo tariffario per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (MTR-3) per il quadriennio 2026 – 2029.

L’Autorità valuterà l’impatto degli sviluppi tecnologici sulla configurazione delle filiere, anche alla luce degli effetti conseguenti alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità, per tale tipologia di utenza, di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Peraltro, con riferimento alla definizione della domanda dei servizi pubblici di raccolta, trasporto e trattamento, o, sotto un profilo giuridico diverso ma con effetti in termini economici e finanziari analoghi, con riferimento alla definizione di rifiuto, l’appartenenza o meno al perimetro delle attività regolate e, conseguentemente, soggette al relativo recupero dei costi, secondo le modalità di prelievo all’utenza finale, appare un tema di grande rilevanza, che richiede all’Autorità di individuare – in esito ad una costante analisi evidence based – le misure più idonee a graduarne gli effetti in un orizzonte temporale congruo.

Alcuni degli strumenti economici richiamati dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e delle altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, richiedono lo sviluppo di interventi ulteriori, da inquadrare in un framework di progressiva stabilità e certezza della regolazione. In particolare, nuove misure verranno attivate con riferimento alla prevenzione e al riciclaggio, ai “regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati“, nonché ai “regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e [alle] misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo dei costi e la governance*.

Principali linee di intervento

  1. Aggiornamento e integrazione del metodo tariffario rifiuti, alla luce delle evidenze riferite alla prima applicazione delle misure recate dal MTR-2 per la promozione della capacità del sistema di gestire integralmente i rifiuti. Un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’accesso agli impianti, e la possibilità di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe agli impianti medesimi, saranno elementi che l’Autorità intende mantenere, in un’ottica di sostenibilità delle condizioni economiche applicate agli utenti, anche in sede di impostazione della disciplina tariffaria per il terzo periodo regolatorio.
  2. Revisione dell’attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti, in merito ai criteri di ripartizione delle entrate tariffarie tra utenze domestiche e non domestiche, anche favorendo il passaggio graduale alla tariffazione puntuale (con la finalità di introdurre sistemi di tariffazione che forniscano adeguati segnali di prezzo agli utenti, in ossequio al principio comunitario del “pay-as-you-throw“, con effetti positivi anche in termini di prevenzione della produzione di rifiuti).
  3. Determinazione e aggiornamento dei costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, impostando su corretti e imprescindibili criteri di sostenibilità e di efficienza, il fondamentale principio della “Extended Producer Responsibility” (EPR), per una configurazione delle filiere più efficace. A tal fine, a seguito dell’acquisizione di informazioni e dati da imprese e Pubbliche Amministrazioni, verranno condotte analisi ed elaborazioni volte a identificare gli opportuni indicatori di costo, quali benchmark di efficienza a cui tendere.
  4. Disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, anche definendone le relative modalità di indicazione negli avvisi di pagamento e vigilando sul corretto utilizzo delle risorse che ne derivano (in coerenza con gli esiti della discussione parlamentare in ordine alle “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare («legge SalvaMare»)“).

 

Arera, Raccolta dati: TQRIF – Qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2024

Con comunicato del 3 febbraio 2025, Arera ricorda che a partire dal 3 febbraio 2025 è aperta la raccolta dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativa all’anno 2024, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione all’Autorità, previsti dall’articolo 58 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).
I soggetti tenuti alla compilazione della suddetta raccolta dati sono i Gestori che al 31 dicembre 2024 svolgevano almeno una tra le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi inclusi i Comuni che le gestiscono in economia, come dichiarate in Anagrafica Operatori.

L’invio dei dati e delle informazioni deve avvenire tramite l’apposita piattaforma on line non oltre il 31 marzo 2025. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti.

La piattaforma telematica per l’edizione 2024 prevede l’invio da parte del Gestore dei dati attraverso la compilazione, per ciascun ambito tariffario in cui opera, delle seguenti maschere web, contenenti:

  • Dichiarazione Schema Regolatorio”: lo schema regolatorio adottato dall’Ente territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3.1 del TQRIF, ivi incluse eventuali variazioni (standard non applicati e/o standard ulteriori e/o migliorativi);
  • Compilazione Raccolta Dati”: il numero di utenze domestiche e non domestiche al 31 dicembre 2024, nonché i dati registrati – ove previsti – relativi agli indicatori di qualità;
  • Relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio e casistiche particolari”: l’ottemperanza agli obblighi di servizio, esclusivamente mediante apposito modello scaricabile dalla piattaforma (Relazione in formato excel, non modificabile); a tal proposito, si evidenzia che tale maschera sostituisce la sezione precedentemente denominata “Dichiarazione di veridicità e Relazione”.

Istruzioni per la compilazione

Infine, l’Autorità ricorda che i soggetti interessati possono accedere alla piattaforma on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori e adempimento agli obblighi di comunicazione per l’implementazione dell’Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF) di cui alla deliberazione 263/2023/E/rif.

 

La redazione PERK SOLUTION

Perequazione rifiuti: Arera conferma il versamento in base al “fatturato” e non sul riscosso

Come evidenziato dalla Circolare n. 59/2024/RIF, entro il termine del 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno “a”), gli operatori del settore rifiuti dovranno comunicare i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2 di competenza 2024 (e successivamente di competenza dell’anno “a-1”), nonché degli eventuali costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (𝐶𝑆𝑀) di competenza 2023 (e successivamente di competenza dell’anno “a-2”), opportunamente validati dall’Ente territorialmente competente sulla base delle istanze ricevute entro il 31 ottobre 2024 (e successivamente entro il 31 ottobre dell’anno “a-1”) e dallo stesso trasmessi al Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il 30 novembre 2024 (e successivamente entro il 30 novembre dell’anno “a-1”).

Con comunicato del 27 gennaio 2025, l’ARERA – nel ricordare che per le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni, nonché ai versamenti sui conti perequativi, si rimanda a quanto già indicato da CSEA attraverso il proprio sito internet, e in particolare alla CIRCOLARE N. 59/2024/RIF – CSEA e ai chiarimenti applicativi ivi pubblicati – ribadisce che i versamenti a (e da) CSEA sono parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente riscossi da parte dei gestori. Principio che emerge nella regolazione dell’Autorità anche di altri settori, sul cui modello espressamente si conforma anche la deliberazione 386/2023/R/RIF, e la cui correttezza è stata anche ribadita di recente dal giudice amministrativo.

La precisazione di Arera si contrappone al recente orientamento delle Corte dei conti, Sez. Liguria, che con le due deliberazioni, la n. 4 e 5 del 22 gennaio 2025, ha evidenziato che “le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n. 386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate”.

Ad avviso dei giudici contabili, i Comuni non sono né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da ARERA, e in assenza di specifiche disposizioni normative, devono effettuare il riversamento a CSEA delle somme effettivamente riscosse. La Corte ha evidenziato, inoltre, l’urgenza di prevedere l’istituzione di un apposito codice tributo per le componenti perequative, evitando di far confluire le somme nel bilancio dei Comuni.

ARERA non sembra interessata a questo dispositivo, forse – come evidenziato da IFEL – per valutazioni di opportunità connesse all’orientamento di applicare le quote perequative al fatturato, sottolineando anche l’estraneità dell’Autorità stessa alla determinazione dei meccanismi operativi della riscossione.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA: Modalità versamento contributo anno 2024

La deliberazione del 24 settembre 2024 n. 382/2024/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti nell’ambito dell’attività di regolazione e controllo nei settori di propria competenza secondo quanto stabilito dalla legge del 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.

In base alla deliberazione dell’Autorità su citata n. 382/2024/A, il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per l’anno 2024 è pari:

  • per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,19 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
  • per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio. Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti sottoposte al versamento del contributo sono di seguito riportate:
    • aa.       spazzamento e lavaggio delle strade;
    • bb.       raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
    • cc.       gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
    • dd.       trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
    • ee.       trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
    • ff.        spedizione transfrontaliera

Nella deliberazione n. 382/2024/A l’Autorità ha confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l’esercizio 2023.

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Il contributo 2024 deve essere versato entro il 29 novembre 2024

 Istruzioni tecniche

Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo – ivi inclusi coloro il cui versamento è uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro – sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 31 gennaio 2025, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica Operatori dell’Autorità.

Tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo devono versare lo stesso, nella misura stabilita dalla deliberazione 382/2024/A, tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all’Autorità e di seguito riportato:

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001

Altresì tutti i soggetti operanti nei settori di competenza dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento che, in alternativa al bonifico bancario di cui in precedenza, è attiva la nuova piattaforma digitale dei pagamenti PagpPA accedendo all’apposita pagina internet dell’Autorità tramite il seguente link Piattaforma digitale dei pagamenti PagoPA.

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA o C.F, la ragione sociale e la dicitura “Contributo ARERA 2024 ENERGIA” ovvero “Contributo ARERA 2024 IDRICO” ovvero “Contributo ARERA 2024 RIFIUTI” secondo il proprio settore di appartenenza.

I soggetti tenuti al versamento del contributo aggiuntivo di cui al punto 1 della deliberazione 382/2024/A effettuano un unico versamento utilizzando il conto corrente sopra riportato comprendendo nella somma da versare il contributo ordinario e il contributo aggiuntivo.

I soggetti che devono provvedere a versare il contributo riconducibile a più settori dovranno effettuare il versamento in modo distinto per settore e possono effettuare la comunicazione degli estremi dei versamenti con un’unica dichiarazione.

Per informazioni e chiarimenti si prega visitare la determinazione 91/DAGR/2024 del 23 ottobre 2024 oppure è possibile contattare l’Autorità esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: contributo@arera.it (Fonte Arera).

 

 

Distribuzione del gas, Arera approva Testo Integrato con nuove disposizioni su gare d’ambito

Anci segnala che l’ARERA ha approvato e pubblicato il 18/7 u.s., il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di gare d’ambito della distribuzione del gas naturale” – previste dal regolamento di cui al decreto 226/2011 – come riportato in Allegato A alla deliberazione 296/2024/R/GAS che abroga e sostituisce le precedenti deliberazioni ed i relativi Allegati (Allegato A alla deliberazione 714/2022/R/GAS; Allegati A e B alla deliberazione 905/2017/R/GAS).
Il provvedimento fa seguito al documento per la consultazione 36/2024/R/gas, nel quale l’Autorità aveva espresso i propri orientamenti in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure per l’effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale.
Il nuovo Testo Integrato, contiene elementi per la valutazione dello scostamento VIR-RAB e di analisi della documentazione di gara ed è applicabile sia ai procedimenti in corso sia ai procedimenti avviati dopo il 17/7/2024.

Il nuovo provvedimento, in sintesi, prevede:

  1. introduzione di un nuovo procedimento unificato – facoltativo – con formulazione contestuale, da parte dell’Autorità, delle osservazioni in merito ai valori di rimborso e in merito ai contenuti dei documenti di gara predisposti dalle stazioni appaltanti, con le seguenti caratteristiche:
  • accesso facoltativo consentito alle stazioni appaltanti indipendentemente dallo stato dei procedimenti che le riguardino, ad esclusione delle stazioni appaltanti per le quali l’Autorità abbia già completato il procedimento di valutazione degli scostamenti VIR-RAB delle porzioni di rete di proprietà dei gestori e delle stazioni appaltanti che abbiano già pubblicato il bando di gara alla data di adozione della presente deliberazione;
  • trasmissione della documentazione all’Autorità da parte della stazione appaltante relativa al valore di rimborso e al bando di gara contestuale, in un’unica soluzione;
  • conclusione del procedimento entro 90 giorni dalla data di acquisizione della documentazione completa da parte dell’Autorità, con eventuale sospensione del procedimento, in relazione alle eventuali esigenze istruttorie dell’Autorità; o valutazioni inerenti ai valori di rimborso riferite all’anno t-2, ove t è l’anno di pubblicazione del bando di gara;

2. introduzione di un nuovo procedimento per la valutazione dello scostamento VIR- RAB (Nuovo procedimento VIR-RAB), caratterizzato da:

  • verifica dello scostamento VIR-RAB, effettuata sull’insieme degli impianti a devoluzione onerosa dello stesso Comune, con riferimento all’insieme della porzione di rete del gestore uscente e della porzione di rete dell’Ente locale soggetta a devoluzione onerosa, laddove l’Ente locale abbia espresso la volontà di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità;
  • un’unica comunicazione all’Autorità, da parte della stazione appaltante, di completamento degli invii relativa alle porzioni di rete nella titolarità degli Enti locali e alle porzioni di rete dei gestori uscenti per i Comuni dell’ambito oggetto di valutazione, introducendo l’obbligo per l’Ente locale di certificare la riconciliazione tra gestore ed Ente locale dei dati di consistenza trasmessi relativamente alla rete e agli impianti;

3. introduzione di un ulteriore step in relazione alla presenza di deroghe o di clausole contrattuali, disponendo in tali casi che la stazione appaltante fornisca una dichiarazione, corredata da una relazione descrittiva, con le specifiche indicate nella deliberazione in questione
4. sia per i procedimenti in corso alla data del 17/7/2024, che per i nuovi procedimenti (Nuovo procedimento VIR-RAB e Nuovo procedimento unificato), la revisione metodologica del test “Analisi per indici” secondo quanto prospettato nel documento per la consultazione 36/2024/R/GAS, prevedendo di rendere disponibile alle stazioni appaltanti uno specifico strumento informatico per l’effettuazione di tali test;
5. introduzione di semplificazioni per l’accesso al regime semplificato per l’analisi della documentazione relativa al bando di gara.

Con successivi provvedimenti l’ARERA metterà a disposizione delle stazioni appaltanti gli applicativi per la trasmissione da parte di queste ultime delle informazioni relative ai procedimenti di valutazione degli scostamenti VIR-RAB.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA, raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti

Con la deliberazione 41/2024/R/rif, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani con riferimento sia alle utenze domestiche sia alle utenze non domestiche.
Al fine di procedere a raccogliere le informazioni e i primi elementi di valutazione utili per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari, è in fase di finalizzazione la raccolta dati di prossima apertura “Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti”, con distinto riferimento sia all’anno 2022 sia all’anno 2023, rivolta ai gestori che svolgono, alla data di apertura della raccolta, l’attività di “gestione tariffe e rapporto con gli utenti” del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In particolare, l’Autorità intende raccogliere, in modalità standardizzata, informazioni in merito ai seguenti principali elementi con riferimento a ciascun ambito tariffario: i. il regime di prelievo applicato; ii. i criteri di ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche; iii. il valore puntuale dei parametri necessari per la determinazione della tariffa applicata ai sensi del d.P.R. n. 158/99; iv. le soluzioni eventualmente adottate di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti, nonché le modalità di identificazione dell’utenza per l’attribuzione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti; v. le caratteristiche dell’articolazione dei corrispettivi in caso di adozione di tariffazione puntuale.

Al fine di poter disporre di una base informativa completa e coerente, la trasmissione delle informazioni richieste avverrà esclusivamente tramite raccolta on line su sistema telematico basato sulla compilazione di maschere web, a cui i gestori potranno accedere solo previo accreditamento all’Anagrafica Operatori e previa compilazione dell’Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF), mentre non saranno ammissibili dati forniti su supporti differenti.
Allo scopo di agevolare la raccolta delle informazioni richieste, viene comunque reso disponibile, in anticipo rispetto alla data di effettiva apertura della piattaforma, un template in formato excel esemplificativo del set di dati che dovranno essere successivamente forniti all’Autorità tramite compilazione on line, insieme allo schema tipo di Relazione di accompagnamento (facoltativa):

 

La redazione PERK SOLUTION

Arera: approvazione schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 di accesso agli impianti di trattamento

Arera, con determina 16 aprile 2024 n. 2/2024 – DTAC, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif.

In attuazione delle previsioni recate dal comma 3.1 della deliberazione 7/2024/R/RIF, così come confermate dalla deliberazione 72/2024/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo:
a. il piano economico-finanziario per il biennio 2024-2025, di cui all’Allegato 1;
b. lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all’Allegato 2;
c. lo schema tipo di dichiarazione di veridicità del gestore di cui all’Allegato 3.

I soggetti competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun impianto di chiusura del ciclo “minimo” ovvero di impianto “intermedio” da cui provengono flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.2 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet sul sito internet dell’Autorità, anche con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

a) il piano economico-finanziario 2024-2025, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità del gestore, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
b) le determinazioni adottate e le tariffe di accesso ai menzionati impianti.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA, raccolta dati: TQRIF – Qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Con apposito comunicato, Arera informa che a partire dal 15 aprile 2024 è aperta la raccolta dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativa all’anno 2023, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione all’Autorità, previsti dall’articolo 58 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

I soggetti tenuti alla compilazione della suddetta raccolta dati sono i Gestori che al 31 dicembre 2023 svolgevano almeno una tra le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi inclusi i Comuni che le gestiscono in economia, come dichiarate in Anagrafica Operatori.

L’invio dei dati e delle informazioni deve avvenire tramite l’apposita piattaforma on line non oltre il 31 maggio 2024, come riportato nel Comunicato del 28 marzo. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti. Pertanto, al fine di permettere una efficace elaborazione delle informazioni, anche coloro i quali abbiano già provveduto a inviare dei dati secondo altre modalità, dovranno comunque provvedere all’adempimento attraverso la compilazione prevista nell’ambito del sistema telematico di raccolta.

La piattaforma telematica prevede la compilazione di due maschere web attraverso cui, per ciascun ambito tariffario in cui opera, il Gestore comunica lo schema regolatorio adottato dall’Ente territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3.1 del TQRIF, ivi incluse eventuali variazioni (standard non applicati e/o standard ulteriori e/o migliorativi), il numero di utenze domestiche e non domestiche al 31 dicembre 2023 e i dati registrati, ove previsti, nonché trasmette l’ulteriore documentazione richiesta tra cui la Dichiarazione di veridicità e la Relazione attestante l’ottemperanza agli obblighi di sevizio prevista per lo Schema I.

I soggetti interessati possono accedere alla piattaforma on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori e adempimento agli obblighi di comunicazione per l’implementazione dell’Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF) di cui alla deliberazione 263/2023/E/rif.

Allegati:
Istruzioni per la compilazione 
Dichiarazione di veridicità 

 

La redazione PERK SOLUTION

Arera: Avvio indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani

Con la deliberazione 6 febbraio 2024 n. 41/2024/R/RIF, l’Arera avvia un’indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani con riferimento sia alle utenze domestiche sia alle utenze non domestiche, al fine di verificare i criteri di articolazione tariffaria attualmente in uso, alla luce del principio “chi inquina paga”.

Il documento intende approfondire i seguenti principali elementi:
a) il regime di prelievo applicato, se tributo o tariffa avente natura di corrispettivo, nonché il grado di diffusione dei sistemi di tariffazione puntuale rispetto a metodi di natura presuntiva;
b) i criteri di ripartizione utilizzati per suddividere tra le categorie di utenza domestica e non domestica i costi del servizio da coprire attraverso la tariffa;
c) i valori adottati dei coefficienti di adattamento Ka e Kb per l’attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche e, analogamente, i valori del coefficiente potenziale di
produzione Kc e del coefficiente di produzione Kd rispettivamente per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche, ai sensi dell’articolo 4 dell’Allegato 1 del d.P.R. 158/99;
d) l’attuale sviluppo e le diverse soluzioni eventualmente adottate di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti, nonché le modalità di identificazione dell’utenza per l’attribuzione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti, eventualmente anche in caso di utenze aggregate;
e) le caratteristiche dell’articolazione dei corrispettivi in caso di adozione di tariffazione puntuale e i criteri di allocazione dei costi nella struttura articolata alle utenze;
f) ulteriori informazioni sull’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

 

La redazione PERK SOLUTION