Contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali

L’Aran e il Ministero dell’Interno hanno diramato congiuntamente un comunicato, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dal D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014,  che definisce le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali. Al riguardo, si precisa che il contributo annuale per l’anno 2020 dovuto dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno, sarà richiesto direttamente dall’ARAN ai singoli Enti con un avviso di pagamento “PagoPA” spedito dall’indirizzo pec serviziopa@pec.infogroup.it alla pec istituzionale di ogni singola Amministrazione (in allegato elenco degli Enti tenuti al versamento diretto).
Il pagamento del contributo dovuto dagli enti all’Agenzia per l’anno 2020 dovrà essere effettuato utilizzando la procedura PagoPA. I contributi delle annualità precedenti non ancora corrisposti, dovranno essere versati esclusivamente con bonifico bancario, specificando l’anno di riferimento del contributo, sul c/c n. 100000046003 intestato all’ARAN ed acceso presso la Banca Intesa San Paolo – Filiale Roma di Via del Corso, 226 (IBAN IT70Y0306905020100000046003).
Per eventuali chiarimenti in ordine alla quantificazione dell’importo del contributo dovuto – pari al prodotto del contributo annuale per singolo dipendente (€ 3,10) per il numero complessivo dei dipendente in servizio al 31 dicembre 2018 (dato estratto dall’ultimo conto annuale pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) – potranno essere richiesti direttamente a questa Agenzia al seguente indirizzo di posta elettronica:  riscossionecontributi@aranagenzia.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contrattazione integrativa, la raccolta degli orientamenti applicativi ARAN

È stata pubblicata sul sito istituzionale dell’ARAN la raccolta degli orientamenti applicativi in materia di contrattazione integrativa. Con riferimento alle regole della contrattazione integrativa viene evidenziato che con il C.I. non si può intervenire sulle materie dei diritti e delle prerogative sindacali poiché non rientrano tra quelle disponibili alla contrattazione integrativa, se non nei limiti espressamente previsti dal CCNQ 4 dicembre 2017 e da alcuni CCNL. Ove, tuttavia, il contratto integrativo disponga su materie non delegate a tale livello negoziale, le clausole pattuite si pongono in contrasto con i vincoli e i limiti posti dai CCNL indipendentemente al fatto che esse comportino o meno oneri aggiuntivi. Sotto tale profilo si ricorda che, ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 65, “[…] nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. […]”.
In materia di sottoscrizione dei contratti integrativi, l’ARAN non ravvisa alcun ostacolo normativo al rilascio, da parte di organizzazioni sindacali componenti della delegazione trattante del contratto integrativo, di dichiarazioni intese ad esplicitare le ragioni per cui, al termine del negoziato a cui esse abbiano regolarmente partecipato, non intendano sottoscrivere l’intesa. Questo non implica che l’amministrazione debba dare pubblicità alle stesse.

Diritti sindacali: la raccolta degli orientamenti applicativi ARAN

È stata pubblicata sul sito istituzionale dell’ARAN la raccolta sistematica degli orientamenti applicativi sui diritti sindacali, in particolare sul diritto di assemblea, sul diritto di affissione e sul diritto ai locali.

In particolare, in materia di diritto di assemblea, l’ARAN ha evidenziato, tra le altre che:

  • le ore annue pro capite di assemblea, di cui all’art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017, sono destinate alla partecipazione alle assemblee sindacali e spettano a tutti i lavoratori in quanto tali, compresi gli eletti nella RSU, che partecipino alle assemblee indette nel proprio posto di lavoro;
  • i soggetti titolari del diritto di indizione delle assemblee sindacali sono chiaramente indicati dall’art. 4 del CCNQ 4 dicembre 2017 e dai CCNL di comparto o di area. Dagli stessi emerge che non hanno titolo ad indire l’assemblea le organizzazioni sindacali non rappresentative, ancorché i loro rappresentanti siano presenti nell’amministrazione;
  • l’assemblea sindacale può essere indetta solo dalla RSU unitariamente intesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION