Pareri Aran sul CCNL Funzioni locali in materia di posizioni organizzative, malattia, altri compensi ed indennità

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicati dell’ARAN sul CCNL Funzioni Locali, in materia di posizioni organizzative, malattia, altri compensi ed indennità.

Nuova disciplina delle posizioni organizzative
Un ente con dirigenza che decide, per la prima volta, di istituire delle Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL 2016/2018 delle Funzioni Locali, che iter deve osservare per costituire le risorse necessarie al loro finanziamento?
In relazione alla questione posta, ai fini del finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, a regime, occorre fare riferimento alle disposizioni contrattuali previste dall’art. 15, comma 5, e dall’art. 67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018. Al riguardo, si ritiene, che il suddetto Ente dovrà tenere conto di quanto disposto dall’art. 7, comma 4, lett. u), del CCNL del 21.5.2018. Quest’ultima previsione prevede, difatti, che sia oggetto di contrattazione integrativa “l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67”.

L’istituto della differenziazione dei premi individuali di cui all’art. 69 del CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali si applica anche alla retribuzione di risultato dei titolari di posizioni organizzative?
La norma del CCNL del 21/05/2018 contenuta all’art. 69 non è rivolta ai titolari di Posizione Organizzativa, in quanto detta norma fa riferimento esclusivamente ai premi individuali di cui all’art. 68, comma 2, lett. b) e non anche alla retribuzione di risultato delle PO di cui all’ art. 15 del medesimo CCNL. Gli enti, sono comunque liberi di adottare anche per le Posizione Organizzative un meccanismo simile, attraverso la contrattazione integrativa dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato, come previsto dall’art. 7, comma 4 lett. v) dello stesso CCNL.

E’ possibile attribuire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente inquadrato in categoria C, pur in presenza di personale inquadrato in categoria D?
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, commi 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, dello stesso CCNL, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in categoria “D”, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali  richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria “C”, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria “D”.

Malattia
La giornata di assenza per l’espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici in concomitanza ad una incapacità lavorativa, conseguente ad una patologia in atto, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico?
Nel merito del quesito in oggetto si ritiene opportuno evidenziare che la fattispecie di cui sopra è specificatamente disciplinata dall’art. 35, comma 11, del CCNL del 21.05.2018 e riguarda il lavoratore che, trovandosi già in una situazione di incapacità lavorativa temporanea dipendente da una patologia in atto, deve, contemporaneamente, sottoporsi ad una visita specialistica o deve comunque effettuare terapie o esami diagnostici. Ai sensi della richiamata disciplina contrattuale, il lavoratore fruirà di una intera giornata di assenza che dovrà essere giustificata sia con la specifica attestazione del medico curante (comma 11, lett. a ) sia con l’attestazione di presenza della struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione (comma 11, lett. b ). La predetta giornata, come espressamente chiarito dalla norma, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. Per questa casistica, pertanto, non trova applicazione la disciplina dei permessi orari di cui all’art.35, comma 1, del CCNL del 25.1.2018 e l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte delle 18 ore annue di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Altri compensi ed indennità
Qual è il trattamento economico spettante ad un lavoratore a cui siano state assegnate le mansioni superiori, qualora si assenti per ferie o malattia?
In relazione al quesito in oggetto si evidenzia che la disciplina contrattuale prevista dall’art. 8, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, nel disciplinare l’istituto delle “mansioni superiori” rinvia, per quanto non espressamente regolato, alle disposizioni di cui al D. Lgs 165/2001.
Relativamente alla questione posta, pertanto, non può che farsi riferimento ai contenuti di cui all’art.  52, comma 4, del richiamato D. Lgs 165 del 2001 secondo il quale, quando ricorrono i presupposti per l’assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”. Si ritiene, pertanto che, nel caso di fruizione di giornate di ferie, nonché nei casi di assenza imputabile a malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo differenziale connesso all’espletamento di mansioni superiori non debba essere corrisposto in quanto, nelle predette giornate, la prestazione lavorativa non viene effettuata. Diversamente, si ritiene che il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba essere erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle mansioni superiori.

Dirigenza
È possibile l’erogazione della retribuzione di risultato in forma di acconto per la Dirigenza PTA confluita nell’area Funzioni Locali 2016/2018?
La previgente disciplina relativa alle modalità di erogazione della retribuzione di risultato disciplinata dal combinato disposto dell’art. 62, comma 8 del CCNL 5.12.1996 e dell’art. 11, comma 4 del CCNL 5.7.2006 è stata disapplicata in via generale dall’art. 96, comma 2 del CCNL 17.12.2020 dell’Area delle Funzioni Locali; tale disposizione infatti stabilisce che “Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL la nuova disciplina sul trattamento economico accessorio dei dirigenti di cui al presente titolo, sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline in materia che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate”.
Il CCNL 17.12.2020 per quanto attiene la specifica Sezione dei Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali, prevede all’art. 77, comma 2 per la retribuzione di risultato che “l’esito positivo della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all’art. 30” il quale stabilisce al comma 1 che ”La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai segretari comunali e provinciali, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva”. E’ appena il caso di precisare che l’art. 30 rientra fra le disposizioni comuni sugli istituti economici delle previgenti aree confluite in tale CCNL. Conseguentemente la cadenza con la quale erogare in forma di saldo la retribuzione di risultato è quella delineata dal CCNL, ovvero annuale, venendo meno la possibilità di erogazione di qualsiasi forma di acconto, anche per stati di avanzamento.

Quali sono le modalità applicative in tema di “patrocinio legale” nei CCNL Area Sanità 2016/2018 art. 67, CCNL Area Funzioni Locali – Dirigenza PTA art. 82 e CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001 art. 26?
Premesso che per “giudizi contabili” si intendono, in estrema sintesi, quei particolari giudizi amministrativo-contabili instaurati davanti alla Corte dei Conti in presenza del c.d. “danno erariale” arrecato dal dipendente all’Azienda o Ente nell’esercizio delle sue funzioni, per quanto riguarda il personale del comparto sanità si ritiene che, nonostante l’evidente diversa scritturazione delle norme risalenti al 2001, il patrocinio legale opera anche nelle rare volte in cui tale personale sia coinvolto in procedimenti giudiziari amministrativo – contabili. In tali fattispecie, tuttavia, troverà applicazione il comma 2 dell’art. 26 del CCNL del 20 settembre 2001 poiché nei procedimenti amministrativo-contabili il conflitto di interessi è sempre presunto. Per la stessa motivazione di cui al precedente periodo, nell’art. 67 del CCNL del 19 dicembre 2019 dell’Area della Sanità, il patrocinio legale nei giudizi amministrativo-contabili instaurati nei confronti dei dirigenti sanitari è disciplinato nel penultimo periodo del comma 2 tra i casi in cui “non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interessi“. Anche per il personale dirigente della PTA dell’Area delle funzioni locali, pur avendosi una menzione dei giudizi contabili già nel comma 1 dell’art. 82 del CCNL 2016-2018, l’Azienda o Ente assumerà a proprio carico gli oneri di difesa sin dall’apertura del procedimento “a condizione che non sussista conflitto di interesse” che in tali giudizi, come si è già detto è sempre presunto. Si rammenta inoltre che ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 “Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell’amministrazione di appartenenza, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.” Per quanto riguarda invece i “procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità” si precisa che gli stessi vengono menzionati soltanto nell’art. 67 del CCNL del 19 dicembre 2019 dell’Area della Sanità. Trattasi dei procedimenti promossi ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. e delle procedure di mediazione che costituiscono le condizioni di procedibilità per i giudizi di responsabilità professionale del personale sanitario. A tal proposito, come già precisato nell’orientamento ASAN17 pubblicato sul sito web dell’Agenzia, il criterio per discernere tra l’assunzione diretta degli oneri di difesa (comma 1) e il rimborso successivo delle spese sostenute (comma 2) resta sempre la sussistenza o meno del conflitto d’interesse.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Aran, incremento fondo risorse decentrate per recupero IMU e TARI

In riferimento alla previsione contenuta all’art. 1, comma 1091 (accertamento IMU e TARI) della Legge n.145/2018, e alle modalità di incremento del Fondo risorse decentrate, l’Aran, con l’orientamento applicativo AFL51, conferma che la norma contrattuale contenuta nell’art. 57, comma 2, lett. b) del CCNL dell’area Funzioni Locali del 17/12/2020 prevede meccanismi di alimentazione del Fondo, nel suo complesso, con risorse derivanti da “specifiche disposizioni di legge”.

L’Agenzia ritiene che le risorse di cui trattasi, previste dall’art. 1, comma 1091 della Legge n.145/2018, possano alimentare il Fondo a titolo di “risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge”, ex art. 57, comma 2, lett. b), e i criteri di corresponsione possano essere oggetto di contrattazione integrativa ex art. 45, comma 1, lettera e) “i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all’art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Galleggiamento Segretari, i chiarimenti dell’ARAN

Con l’orientamento applicativo AFL 50 l’Aran fornisce chiarimenti in merito all’istituto del “galleggiamento” di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL 16/05/2001 dei Segretari comunali e provinciali, evidenziando che il confronto tra la retribuzione di posizione del Segretario e quella della posizione dirigenziale o, negli enti privi di dirigenza, della posizione organizzativa più elevata prevista dall’ordinamento dell’ente, deve essere effettuata sulla base dell’effettivo valore stabilito per tali posizioni e corrisposto al dirigente o al funzionario titolari delle medesime.

In altri termini, non può farsi riferimento ad un valore teorico ma necessariamente all’importo effettivo o reale che la singola amministrazione ha determinato per la più elevata posizione dirigenziale o per la posizione organizzativa al massimo livello di responsabilità esercitata all’interno dell’ente di appartenenza. Non si ritiene, pertanto che, ove la funzione dirigenziale più elevata risulti temporaneamente vacante, la retribuzione di posizione del Segretario possa continuare ad essere allineata ad un valore economico teorico e non effettivamente corrisposto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rapporto semestrale dell’Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti

ARAN ha pubblicato il nuovo Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, aggiornato al 2022, che delinea un quadro delle risorse dedicate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti economici del personale della PA

Nella prima sezione viene presentato un quadro delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali della tornata contrattuale 2019/2021, aggiornato all’ultima legge di bilancio. Il rapporto considera le risorse già previste con la legge di bilancio per il 2021 e le ulteriori risorse previste dalla legge di bilancio per il 2022 per il conseguimento di alcuni obiettivi essenziali dettati dal “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”, quali la revisione dei sistemi di classificazione ed il superamento dei limiti di crescita ai trattamenti accessori.

Sono inoltre considerate le ulteriori risorse previste da specifici interventi normativi che riguardano taluni comparti o settori ovvero specifici gruppi professionali.

La somma delle risorse già previste, fino a tutto il 2021, per i rinnovi contrattuali nonché di quelle previste dalla legge di bilancio per il 2022, in relazione agli obiettivi del “patto per il lavoro pubblico” e delle ulteriori risorse recate da interventi normativi di caratteri settoriale, restituisce un impegno finanziario complessivo, per i contratti ed i miglioramenti economici su tutta la PA, di 9,4 miliardi di Euro, corrispondente ad incrementi medi complessivi di circa il 6%.

La seconda sezione del Rapporto approfondisce, come di consueto, la dinamica registrata per le retribuzioni contrattuali dei settori pubblici e privati. Si tratta di un focus specifico che prende in considerazione gli andamenti delle sole voci retributive con importi “tabellati” definiti nel contratto nazionale. I dati delle retribuzioni contrattuali del settore privato e della pubblica amministrazione di questa sezione, sono aggiornati al comunicato stampa Istat del 28 ottobre 2021, che riporta le informazioni del terzo trimestre dell’anno.

Aran, Rilevazione deleghe per ritenute contributo sindacale entro il 31 marzo 2022

L’ARAN ha pubblicato la Circolare N. 2/2021, diretta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, con ad oggetto: “Misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale – Richiesta dati al 31 dicembre 2021”.

L’art. 43 pone in capo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di trasmettere all’Agenzia i dati relativi alle deleghe per la trattenuta del contributo sindacale rilasciate dai propri dipendenti in favore delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico. Il medesimo articolo definisce le regole di tale trasmissione, ulteriormente declinate dall’art. 25 del Contratto collettivo nazionale quadro del 4 dicembre 2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

La rilevazione avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell’Agenzia, è presente un’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Si ricorda che per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente accreditare il Responsabile Legale dell’Ente (RLE). Le amministrazioni già registrate, con indicato un RLE ancora attuale, non devono procedere ad una nuova registrazione.

L’accesso alla procedura sarà possibile a decorrere dal 1° febbraio 2022 in quanto la rilevazione ha ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31.12.2021, ovvero quelle per le quali è stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2022. La procedura dovrà essere conclusa ENTRO IL 31 MARZO 2022, così come previsto dall’art. 43, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Sono tenute a trasmettere i dati sulle deleghe sindacali tutte le Amministrazioni rappresentate dall’A.Ra.N. nella contrattazione collettiva nazionale. Si fa presente che nel caso in cui nessun dipendente abbia rilasciato una delega per la trattenuta sindacale, o al 31 dicembre 2021 non vi siano dipendenti ovvero sia in servizio solamente personale comandato da altra amministrazione – da quest’ultima censito -, l’amministrazione dovrà ugualmente accedere all’applicativo DELEGHE SINDACALI e seguire le indicazioni del caso, onde permettere all’Agenzia di concludere la propria rilevazione senza attendere o sollecitare l’invio dei dati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARAN, Sottoscritta l’Ipotesi di Accordo CNQ in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie della PA

L’ARAN informa che in data 16 novembre 2021 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.
Il testo contrattuale racchiude, aggiornandola, l’intera disciplina vigente in materia di elezioni delle RSU e sostituisce integralmente l’ACQ del 7 agosto 1998 e tutti gli accordi che, in questo ventennio, sono intervenuti su tale testo negoziale. L’accordo, che si articola in due sezioni, disciplina da un lato le modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, offrendo soluzioni alle problematiche presentatesi con maggiore frequenza, quali, ad esempio, la composizione della RSU, le cause di decadenza, le modalità di adozione delle decisioni, l’individuazione di un Comitato di coordinamento nell’ipotesi di RSU con oltre 30 componenti; dall’altro riorganizza ed aggiorna il regolamento elettorale anche alla luce dell’esperienza maturata nelle passate tornate elettorali.

Aran, aggiornamenti orientamenti applicativi adesione al Fondo-Perseo

L’Aran ha pubblicato alcuni orientamenti applicativi, in risposta a quesiti formulati da alcune amministrazioni, dopo la sottoscrizione dell’Accordo sulla regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio- assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore, sottoscritto il 16 settembre 2021.
Si chiarisce che, per gli assunti dal 02/01/2019 che sono transitati in mobilità al momento della firma definitiva dell’Accordo, l’informativa dovrà essere inviata dall’amministrazione dove sono transitati in mobilità. L’accordo sottoscritto non considera “assunzione” la progressione di carriera, per cui non si deve inviare l’informativa nelle progressioni di carriera. Non deve, invece, essere inviata alcuna informativa, poiché sono venuti meno i presupposti per l’adesione al Fondo Perseo-Sirio, nei casi di cessazione dal servizio al momento della firma dell’accordo. Nel caso di personale in comando, l’informativa deve essere inviata dall’amministrazione di appartenenza in quanto titolare del rapporto di lavoro. L’accordo prevede che l’informativa sia inviata con “modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione” (art. 5, comma 2). La PEC risponde certamente a tale requisito.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritto l’accordo sulla regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Perseo-Sirio

Aran rende noto che è stato sottoscritto, in data 16 settembre 2021, l’accordo che regolamenta l’adesione al Fondo Perseo-Sirio, anche con la modalità del silenzio-assenso.
L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Perseo-Sirio, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire i lavoratori dei ministeri, delle regioni, delle autonomie locali, della sanità, degli enti pubblici non economici, dell’ENAC, del CNEL, delle università, degli enti di ricerca, delle agenzie fiscali.
L’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede infatti che il lavoratore, al momento dell’assunzione, riceva una dettagliata informativa, dalla propria amministrazione, sull’attività del Fondo pensione, sulla possibilità di iscriversi e sulla modalità di adesione mediante silenzio-assenso. Nei sei mesi successivi, il lavoratore può iscriversi direttamente o esprimere la volontà di non aderire. Se il dipendente non manifesta alcuna volontà, allo scadere dei sei mesi è iscritto. Il Fondo comunicherà ai nuovi iscritti l’avvenuta adesione, ribadendo il diritto al recesso da attivarsi entro un mese. Trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si consolida.
L’ARAN, al fine di supportare le amministrazioni, ha predisposto:
– un’informativa contenente alcune prime indicazioni per facilitare l’applicazione delle disposizioni sottoscritte;
alcune slides che sintetizzano le varie fasi ed i principali passaggi previsti dall’accordo;
– alcuni orientamenti applicativi, in risposta a quesiti formulati da alcune amministrazioni nella fase intercorrente tra la firma della Ipotesi di contratto e la sua definitiva sottoscrizione.
Per approfondire il tema della previdenza complementare, si rinvia inoltre alla guida introduttiva alla previdenza complementare curata da Covip.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali

Aran e Ministero dell’interno hanno diramato congiuntamente un comunicato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dal D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, che definisce le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali.

Al riguardo, si fa presente che il contributo annuale per l’anno 2021 dovuto dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno, sarà richiesto direttamente dall’ARAN ai singoli Enti con un avviso di pagamento “PagoPA” spedito dall’indirizzo pec serviziopa@pec.infogroup.it alla pec istituzionale di ogni singola Amministrazione, come già anticipato nella nota prot.n. 6129 del 15/09/2021 (elenco degli Enti tenuti al versamento). Per una fattiva collaborazione istituzionale, è chiesto agli enti di provvedere al pagamento del contributo dovuto all’Agenzia per l’anno 2021 esclusivamente utilizzando la procedura PagoPA. Si segnala, inoltre, che, eventuali chiarimenti in ordine alla quantificazione dell’importo del contributo dovuto – pari al prodotto del contributo annuale per singolo dipendente (€ 3,10) per il numero complessivo dei dipendente in servizio al 31 dicembre 2019 (dato estratto dall’ultimo conto annuale pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) – potranno essere richiesti direttamente all’Aran, al seguente indirizzo di posta elettronica: riscossionecontributi@aranagenzia.it .

Liquidazione degli arretrati a titolo di retribuzione di posizione

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL25 fornisce chiarimenti sulla possibilità di riconoscere arretrati sulla retribuzione di risultato corrisposta ai titolari di incarico ad interim su posizioni resesi vacanti successivamente al 1/1/2018. L’Agenzia ricorda che l’art. 54, comma 4, del CCNL 17.12.2020 prevede espressamente che “l’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50.
La richiamata norma, pertanto, ha incrementato dell’importo di euro 409,50 il valore complessivo annuo lordo della retribuzione di posizione (comprensivo di tredicesima mensilità) che dovrà essere riconosciuto (anche ai fini della quantificazione degli arretrati), con decorrenza dal 1° gennaio 2018, a tutte le posizioni dirigenziali coperte alla medesima data del 1°/1/2018.
Ad avviso dell’Agenzia sarebbe possibile riconoscere arretrati sulla retribuzione di risultato corrisposta ai titolari di incarico ad interim su posizioni resesi vacanti successivamente al 1/1/2018 solo a condizione che:
1) l’incarico ad interim sia stato conferito su posizioni che erano coperte alla data del 1/1/2018, successivamente resesi vacanti;
2) la contrattazione integrativa dell’ente abbia preventivamente definito una disciplina per la corresponsione della maggiorazione della retribuzione di risultato riconosciuta ai titolari di incarichi ad interim commisurata ad una data percentuale della retribuzione di posizione prevista per l’unità organizzativa sulla quale è affidato l’incarico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION