Servizi ANAC: attivato il nuovo servizio di registrazione utenti

È attivo sul portale Servizi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) il nuovo sistema di registrazione utenti e attribuzione dei diritti di accesso. L’aggiornamento introduce la sezione “Area personale”, attraverso la quale sarà possibile gestire i propri dati, i profili e le deleghe utili all’utilizzo dei servizi digitali dell’Autorità. Contestualmente, il vecchio servizio è stato dismesso e non è più utilizzabile.

Anac precisa che i diritti di accesso già attribuiti rimarranno invariati, garantendo la continuità operativa per gli utenti. Il nuovo sistema consente di:

  • creare un account personale sul portale Anac;
  • gestire i dati anagrafici, di contatto e le credenziali di accesso;
  • monitorare le attività svolte;
  • richiedere, visualizzare e delegare i profili di accesso ai diversi servizi online.

L’obiettivo è offrire un’interfaccia più intuitiva e centralizzata per agevolare la gestione dei rapporti con l’Autorità.

La redazione PERK SOLUTION

Piano nazionale anticorruzione 2025 in consultazione fino al 30 settembre

Rafforzare la trasparenza e la programmazione di efficaci misure di prevenzione della corruzione. E’ questo l’obiettivo del Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2025 predisposto dall’Anac. Il Piano, in consultazione sul sito dell’Autorità fino al 30 settembre 2025, è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche e agli enti per la migliore attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione.

Per la prima volta il PNA include una strategia nazionale anticorruzione e integrità pubblica, con:

  • linee strategiche
  • obiettivi
  • azioni e tempi
  • indicatori e target annuali

Obiettivo: una visione chiara e schematica delle politiche di prevenzione e dei risultati attesi.

Struttura del PNA 2025

Parte generale

  • Interoperabilità con il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione).
  • Indicazioni per superare criticità riscontrate da ANAC in sede di vigilanza e consulenza.

Parte speciale (3 approfondimenti):

  • Contratti pubblici (D.Lgs. 209/2024 – Correttivo): rischi corruttivi e misure di prevenzione legate a PAD, FVOE, conflitti di interesse, appalti delegati, qualificazioni delle stazioni appaltanti, CCT, digitalizzazione (Allegato I.9 d.lgs. 36/2023).
  • Inconferibilità e incompatibilità (d.lgs. 39/2013): con schemi esplicativi per chiarire ratio e ambiti applicativi.
  • Trasparenza e accessibilità: indicazioni per la sezione “Amministrazione Trasparente” nei siti istituzionali, con raccomandazioni per superare le criticità emerse.

 

La redazione PERK SOLUTION

Inconferibilità degli incarichi, nuova segnalazione di Anac a Governo e Parlamento

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha trasmesso un nuovo atto di segnalazione al Governo e al Parlamento per sollecitare una revisione complessiva del D.lgs. n. 39/2013, che disciplina l’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi nella Pubblica Amministrazione.

Il D.lgs. 39/2013 è stato oggetto, negli anni, di interventi normativi parziali e disorganici, generando incertezza applicativa; alcune disposizioni sono divenute difficilmente interpretabili e inefficaci nella prevenzione dei conflitti di interesse. ANAC fa riferimento a una pronuncia di incostituzionalità (sentenza della Corte costituzionale n. 98/2024) che ha ulteriormente indebolito il quadro normativo, rendendo urgente una revisione organica.

Anac segnala la necessità di estendere la disciplina delle inconferibilità anche ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, indipendentemente dal fatto che ricoprano o meno incarichi dirigenziali. Questi soggetti partecipano in modo significativo al processo decisionale e, quindi, devono essere inclusi nelle previsioni di prevenzione del conflitto d’interessi.

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Anac, Piao: Ulteriori indicazioni per la definizione della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”

In attesa del PNA 2025, ANAC ha approvato un documento guida per supportare le amministrazioni nella predisposizione della sottosezione 2.3 del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione). Il documento risponde alla necessità di integrare le politiche di prevenzione della corruzione nel più ampio disegno del PIAO e di coordinare le sottosezioni tra loro.

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione sin da subito una guida per le amministrazioni/enti che hanno avviato le attività volte alla definizione della strategia anticorruzione 2026-2028. Resta fermo che ogni amministrazione può redigere la Sottosezione adeguandola alla propria organizzazione e attività.

La Sottosezione 2.3 del PIAO viene predisposta dal RPCT coordinandosi con i responsabili delle altre Sottosezioni e Sezioni (performance, organizzazione, lavoro agile, personale, formazione) nonché con i Responsabili delle diverse tematiche oggetto di programmazione (ad esempio bilancio, digitalizzazione, comunicazione). ANAC già nel PNA 2022 ha valorizzato l’importanza della sinergia e del coordinamento tra RPCT e gli altri responsabili delle Sezioni/Sottosezioni del PIAO e quindi di una nuova impostazione del lavoro all’interno delle amministrazioni / enti.

A tal fine le amministrazioni/enti potranno costituire al proprio interno, in base alla propria articolazione e dimensione, una struttura organizzativa/gruppo di lavoro dedicato e integrato che favorisca il coordinamento e la condivisione delle valutazioni. Al gruppo di lavoro potranno partecipare anche soggetti esterni all’amministrazione, quali cittadini, imprese e altri stakeholder. La collaborazione fra questi soggetti deve essere continua e riguardare l’intera attività di predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione, contribuendo a creare un contesto istituzionale e organizzativo di reale supporto al RPCT.

 

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Illegittima la previsione che obbliga il concorrente a partecipare a tutti e tre i lotti

Con la delibera n. 287 del 23 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) è tornata a ribadire l’importanza del rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e accesso al mercato nelle procedure ad evidenza pubblica, sanzionando la clausola del disciplinare che imponeva ai concorrenti la partecipazione obbligatoria a tutti i lotti di una gara d’appalto.

L’intervento dell’Autorità si riferisce ad una procedura aperta telematica, indetta da una stazione appaltante di una regione del Sud Italia, avente ad oggetto l’esecuzione di interventi su un medesimo complesso edilizio destinato a Centri per l’Impiego, articolata in tre distinti lotti funzionali:

  • Lotto 1: adeguamento infrastrutturale (importo a base d’asta di €875.580);
  • Lotto 2: efficientamento energetico (€188.875);
  • Lotto 3: ristrutturazione, consolidamento statico e miglioramento sismico dell’ex Istituto Commerciale (€1.022.519).

Tuttavia, nonostante la suddivisione formale in lotti, il disciplinare prevedeva che la partecipazione fosse subordinata obbligatoriamente alla candidatura per tutti e tre i lotti, motivando tale vincolo con l’unitarietà dell’intervento, il coinvolgimento di più enti finanziatori e le stringenti tempistiche legate alla programmazione PNRR.

Anac ha qualificato tale previsione come illegittima, in quanto contraria alla disciplina contenuta nell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti “al fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese” e vieta espressamente l’artificioso accorpamento di prestazioni. In particolare, il comma 3 della disposizione prevede che l’Amministrazione deve motivare l’eventuale mancata suddivisione e indicare i criteri seguiti nella determinazione dei lotti. Nel caso di specie, la previsione dell’obbligo di partecipazione a tutti i lotti, pur in presenza di una loro formale suddivisione, ha realizzato un accorpamento di fatto, elusivo della ratio pro-concorrenziale sottesa alla normativa nazionale ed europea.

L’Autorità ha richiesto l’annullamento dell’intera procedura, comprensiva di bando, disciplinare e atti consequenziali, concedendo alla stazione appaltante un termine di 15 giorni per l’adeguamento, con avvertenza di possibile impugnazione in caso di inadempienza. L’orientamento espresso rafforza un principio già consolidato nella giurisprudenza e nella prassi regolatoria: la corretta dimensione dell’oggetto dell’appalto è uno strumento essenziale per favorire la concorrenza, promuovere la partecipazione delle PMI e garantire l’equità e l’efficienza del mercato degli appalti pubblici.

La redazione PERK SOLUTION

Criticità nel caricamento su piattaforma, non basta l’avviso di proroga solo sul sito istituzionale

In data 2 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il parere di precontenzioso n. 268, che interviene in modo puntuale su una tematica particolarmente delicata nella prassi delle gare pubbliche: la legittimità delle modalità di comunicazione della proroga dei termini, quando questa si rende necessaria per superare criticità tecniche della piattaforma telematica di gara.

Il parere trae origine dall’istanza presentata da un operatore economico, partecipante a una procedura di affidamento del servizio di pulizie. La società lamentava che, a causa di un malfunzionamento della piattaforma MePA, non era stato possibile caricare tutta la documentazione richiesta a pena di esclusione. In tale contesto, la stazione appaltante aveva disposto una proroga di 10 giorni, comunicandola però esclusivamente mediante avviso sul proprio sito istituzionale, senza utilizzare la PEC o pubblicarla su “Acquistinretepa”, come invece previsto dalla lex specialis.

ANAC ha affermato che, quando intervengano modifiche sostanziali alla procedura – come nel caso di una proroga finalizzata a superare una disfunzione tecnica della piattaforma – non è sufficiente limitarsi a una comunicazione attraverso il sito dell’ente. Deve invece essere assicurata la medesima forma di pubblicità impiegata per la pubblicazione del bando, in ossequio ai principi di trasparenza, parità di trattamento e massima partecipazione. Il principio, già consolidato in giurisprudenza, trova un’ulteriore conferma: la pubblicazione sul sito istituzionale ha valore solo sussidiario e non può surrogare le comunicazioni specificamente previste dalla legge di gara. ANAC ha giudicato inadeguata e non legittima la condotta dell’amministrazione che ha omesso l’invio di PEC e l’aggiornamento della piattaforma di e-procurement.

Tale modalità comunicativa ha determinato una disparità di trattamento, con vantaggio per quegli operatori che, non avendo ancora presentato offerta, hanno potuto beneficiare delle modifiche alla piattaforma e della proroga non correttamente notificata. Al contrario, i soggetti che avevano adempiuto tempestivamente (ma in condizioni tecnicamente impossibili da soddisfare pienamente) si sono trovati penalizzati da una informazione incompleta e tardiva. In sostanza, l’asimmetria informativa generata dalla gestione irregolare della proroga ha prodotto un effetto discriminatorio, in contrasto con l’art. 30 del D.Lgs. 36/2023 (principi di buon andamento, concorrenza e parità di accesso).

La redazione PERK SOLUTION

Donazioni alla PA solo se senza vantaggi diretti o indiretti per il donante

Con parere approvato il 9 luglio 2025, l’ANAC ha fornito importanti chiarimenti sulle condizioni di ammissibilità delle donazioni a favore di musei pubblici, rispondendo a una richiesta di un museo archeologico del Centro Italia. Secondo l’Autorità, un ente culturale può accettare atti di liberalità – cioè donazioni – solo se il donante non persegue alcun vantaggio economico, diretto o indiretto. La donazione deve essere coerente con l’interesse pubblico o collettivo e deve determinare un effettivo incremento del patrimonio del museo. Non rientrano tra le liberalità vere e proprie i contratti gratuiti stipulati con finalità strumentali o di scambio, che possono celare rischi di elusione delle regole di evidenza pubblica.

L’ANAC richiama le amministrazioni a una valutazione preventiva dei rischi corruttivi:

  • è essenziale verificare l’assenza di interessi economici del donante,
  • assicurare la trasparenza del procedimento, e valutare l’adozione di strumenti di regolamentazione e pubblicità, come:
    • un regolamento sulle liberalità con criteri e misure di prevenzione;
    • la pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione trasparente;
    • la stipula di convenzioni con impegni chiari tra le parti;
    • un prospetto periodico delle donazioni ricevute;
    • e, se utile, termini di standstill e dichiarazioni di provenienza lecita dei fondi.

Infine, l’ANAC sottolinea che i nominativi delle imprese coinvolte nella realizzazione della donazione non sono considerati dati personali, e possono quindi essere pubblicati per garantire la trasparenza dell’operazione. In sintesi: la donazione è ammissibile solo se è davvero “libera” e disinteressata, e il museo deve dotarsi di strumenti idonei a prevenire ogni forma di uso distorto o opaco di questi strumenti di sostegno privato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Diritto di accesso civico generalizzato agli atti, la legge lo riconosce a chiunque

Con parere adottato dal Consiglio dell’Autorità il 9 luglio 2025, l’ANAC ha chiarito, su richiesta di un’Unione di Comuni, l’ambito applicativo dell’accesso civico generalizzato. L’Autorità ha confermato che si tratta di un diritto riconosciuto a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive e senza necessità di motivare la richiesta.

Questo tipo di accesso si differenzia dall’accesso documentale previsto dalla Legge 241/1990 e da quello “civico semplice”, perché si estende a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche se non soggetti a obbligo di pubblicazione. I limiti sono esclusivamente quelli indicati dalla normativa a tutela di interessi pubblici o privati.

L’ANAC ha inoltre escluso che si possa negare l’accesso sulla base dell’anzianità degli atti richiesti, non essendovi alcuna previsione normativa che limiti temporalmente la conoscibilità dei documenti detenuti dalle PA. L’unica eccezione ammessa è costituita da richieste manifestamente onerose o sproporzionate, in grado di compromettere il buon andamento amministrativo.

Il parere ribadisce quindi che l’accesso civico generalizzato è uno strumento chiave per la trasparenza e il controllo diffuso sull’azione amministrativa, e non può essere condizionato né da valutazioni soggettive sull’interesse del richiedente, né da considerazioni sulla data di formazione del documento richiesto.

 

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Stazioni appaltanti e subappalti, obbligo di controllare la tracciabilità dei flussi finanziari

Con l’adunanza del 14 maggio 2025, l’ANAC ha approvato sette provvedimenti a seguito di un’indagine condotta con la Guardia di Finanza su appalti finanziati dal PNRR e PNC, evidenziando diffuse criticità nell’attuazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010). In particolare, è stato rilevato:

  • l’assenza o incompletezza della documentazione obbligatoria (fatture e bonifici privi di CIG/CUP);
  • irregolarità fiscali nella deduzione di costi non giustificati dall’esecuzione contrattuale;
  • debolezze strutturali nei controlli esecutivi, soprattutto sui subappalti e sub-affidamenti.

L’ANAC ricorda che l’obbligo di tracciabilità riguarda l’intera filiera dell’appalto e coinvolge direttamente le stazioni appaltanti, che devono prevedere nel contratto clausole stringenti per l’appaltatore e richiedere la documentazione dei pagamenti ai subcontraenti. Sono raccomandati anche controlli a campione sull’effettiva circolazione dei flussi finanziari.

L’appaltatore, quale soggetto dominante della filiera, resta responsabile in prima istanza, ma la stazione appaltante è chiamata ad esercitare un ruolo attivo e strutturato di verifica e monitoraggio, anche attraverso il RUP, il direttore lavori e il coordinatore per la sicurezza.

L’intervento dell’Autorità sottolinea l’importanza della legalità finanziaria nella fase esecutiva degli appalti, elemento essenziale per garantire l’efficacia degli investimenti pubblici e il corretto utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

 

La redazione PERK SOLUTION

Garanzie finanziarie negli appalti pubblici: la nuova Comunicazione congiunta di ANAC, Banca d’Italia e IVASS

Con la Comunicazione congiunta del 18 luglio 2025, ANAC, Banca d’Italia e IVASS aggiornano le indicazioni operative in materia di garanzie finanziarie e polizze fideiussorie, rivolgendosi in modo specifico alle Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti beneficiari nell’ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. L’intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da un rischio ancora significativo di acquisizione, da parte delle stazioni appaltanti, di garanzie false o rilasciate da operatori non autorizzati, un fenomeno che continua a destare allarme, anche in relazione all’ingente flusso di investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il documento fornisce istruzioni aggiornate su come verificare, con rigore e tempestività, la legittimità delle garanzie presentate nei procedimenti di gara. In particolare, le amministrazioni sono invitate a:

  • accertare l’autorizzazione dell’operatore economico al rilascio di garanzie e polizze fideiussorie, consultando gli elenchi ufficiali (come quelli tenuti da IVASS per le imprese assicurative e da Banca d’Italia per gli intermediari finanziari);
  • porre attenzione ai segnali di contraffazione documentale, inclusi firme false, numerazioni seriali non coerenti, o contenuti standardizzati e anomali;
  • adottare procedure interne di controllo, anche in sede di verifica dei requisiti di ammissione o al momento della stipula contrattuale.

Le tre Autorità sottolineano che la diligenza nella verifica delle garanzie non può essere considerata un adempimento meramente formale. Essa rappresenta una tutela essenziale dell’interesse pubblico, soprattutto in una fase storica in cui i contratti pubblici rappresentano il canale privilegiato per l’attuazione degli investimenti strategici, nazionali ed europei. L’appello è rivolto anche alle imprese partecipanti alle gare, che sono chiamate a garantire l’autenticità e regolarità delle garanzie presentate, evitando il ricorso a operatori non autorizzati o a pratiche elusorie che possono comportare conseguenze gravi, anche in termini di esclusione dalla procedura.

La nuova Comunicazione aggiorna e sostituisce quella del 28 maggio 2020, confermandone l’impianto generale ma rafforzando l’attenzione sugli strumenti di prevenzione e controllo, anche alla luce delle criticità emerse negli ultimi anni. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia istituzionale di vigilanza preventiva e integrata, volta a garantire la legalità, la trasparenza e la sicurezza delle operazioni contrattuali nel settore pubblico.

In un periodo di intensa attuazione del PNRR e di progressivo rinnovamento della normativa sugli appalti, la capacità delle stazioni appaltanti di riconoscere e respingere garanzie non valide rappresenta un elemento chiave per la regolarità dell’azione amministrativa e la tutela dell’interesse collettivo. La Comunicazione congiunta di ANAC, Banca d’Italia e IVASS si configura, pertanto, come uno strumento tecnico e giuridico di riferimento, a supporto della professionalità e della responsabilità degli operatori pubblici e privati coinvolti nelle procedure di gara.

 

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