È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 24 marzo 2025, corredato della Nota metodologica, con l’allegato “Utenti e risorse aggiuntive”, relativo al riparto tra i comuni del contributo di 300 milioni di euro, per l’anno 2025, di cui all’articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Il numero dei comuni finanziati nel 2025 è pari a 5.512. Tali enti ricevono risorse nella misura di 300 milioni di euro per attivare, nel corso dell’anno, il servizio per 39.123 bambini in età 3-36 mesi. Il numero di comuni finanziati nel 2025 non include gli enti in cui la copertura del servizio, pubblico e privato, nel 2018 va dal 28,88% al 33% di copertura della popolazione target.
Ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 2025 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l’infanzia. In particolare, l’ente locale potrà potenziare il servizio nei seguenti modi:
- ampliando la disponibilità del servizio:
– negli asili nido comunali gestiti dall’ente (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
– in base ad accordi/convenzioni con riserva di posti con comuni vicini, con gli ambiti territoriali di riferimento o ad altra forma associata che svolgono il servizio di asilo nido per conto dell’ente;
– ricorrendo ad accordi/convenzioni con riserva di posti con gli asili nido o micronidi privati; - trasferendo le risorse aggiuntive assegnate:
– alle famiglie con voucher/contributi per agevolare l’utilizzo del servizio di asilo nido
– micronido sul territorio;
– all’ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi posti per l’utenza dell’Ambito territoriale di riferimento;
– agli asili nido o micronidi pubblici e privati in base ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie; - altre modalità autonomamente determinate riconducibili a:
– servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliere con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.
La riserva di posti presso asili nido, pubblici o privati, consente al Comune di assicurare la continuità e la prontezza del servizio di asilo nido sul territorio. Pertanto, la riserva di posti contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di servizio assegnato, anche in assenza di utenti frequentanti nel breve periodo.
La redazione PERK SOLUTION