Skip to content

Rendicontazione dei proventi da Sanzioni CDS dell’anno 2025 entro il 1° giugno 2026

Con la Circolare DAIT n.11 del 5 febbraio 2026, il Ministero dell’interno fornisce le istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi dell’anno 2025 per sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al Codice della Strada.

Come noto, l’art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e l’art. 1, comma 1, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2019, prevedono l’obbligo per ciascun ente locale di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi di propria spettanza relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente. Con il citato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, sono state impartite, tra le altre, disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di trasmissione della certificazione in esame da effettuarsi, unicamente per via telematica, utilizzando la piattaforma informatica resa disponibile dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale. Eventuali certificazioni trasmesse con modalità difforme da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non saranno ritenute valide ai fini della corretta acquisizione della stessa.

La certificazione relativa alla rendicontazione dei proventi dell’anno 2025, può essere trasmessa a partire dal 2 marzo 2026 ed entro le ore 23:59 del 1° giugno 2026 (il 31 maggio 2026 cade in un giorno festivo). È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver prima annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro le ore 23:59 del 1° giugno 2026.

L’ente ha l’obbligo di certificazione anche nel caso di proventi pari a zero; se ricorre tale circostanza è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione. Nel caso di Comuni appartenenti ad Unione di comuni, ricadendo l’obbligo di rendicontazione in capo all’Unione, è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall’Unione, indicando la denominazione della medesima, mentre l’Unione, in sede di compilazione della rendicontazione indicherà per quali comuni viene resa la stessa. Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra comuni per l’esercizio associato della funzione con riferimento al comune capofila. Qualora l’Unione non svolga il servizio di polizia locale in forma associata per tutti i comuni aderenti, accedendo alla procedura informatica, la medesima Unione sarà tenuta a dichiarare detta situazione indicando gli enti associati che svolgono il servizio per proprio conto che, pertanto, saranno tenuti a rendicontare ciascuno per la propria quota parte.

 

Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli