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Pubblicazione in caso di mancata redazione dei programmi triennali dei lavori e degli acquisti e servizi

Con il parere n. 3689 del 2/10/2025, il servizio Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce chiarimenti in merito alla pubblicazione del provvedimento con cui l’Ente prende atto della mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi per assenza dei presupposti, nonché per l’analogo programma triennale dei lavori.

Le modalità di pubblicazione in caso di mancata redazione dei programmi triennali sono disciplinate dal comma 8 – art. 5 dell’All.I.5 del D.Lgs.36/2023 per il programma triennale dei lavori pubblici e, dal comma 4 – art. 7 dell’All.I.5 del D.Lgs.36/2023 per il programma di triennale degli acquisti di beni e servizi.

Le norme citate testualmente recitano: “ Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, questi ne danno comunicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”

“Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, per assenza di acquisti di beni e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

 

La redazione PERK SOLUTION

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