Skip to content

Proroga dei contratti pubblici: giurisdizione e differenza tra proroga «contrattuale» e «tecnica»

La proroga prevista dall’articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attualmente dall’articolo 120, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) pertiene all’esercizio del potere autoritativo, risolvendosi in un affidamento diretto che deve essere motivato e che può avvenire a determinate condizioni, tale che ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo.

Va distinta la proroga «contrattuale» che trova la sua fonte nella lex specialis di gara o nel contratto e consiste in una circostanza negoziale già preventivata a monte dall’amministrazione, dalla proroga «tecnica» che, viceversa, ricorre nel caso in cui, in assenza di specifica previsione nei documenti di gara, la durata del contratto venga modificata successivamente dall’amministrazione per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, da bandire prima della originaria scadenza contrattuale.

In motivazione la sezione ha precisato che la proroga «tecnica» ha carattere di temporaneità e di imprevedibilità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un operatore economico ad un altro. Sulla differenza tra proroga e rinnovo del contratto si veda: Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2024, n. 5051; sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1635; 8 agosto 2018, n. 4867, secondo cui: i) la proroga del contratto ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale; ii) il rinnovo realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale. È quanto ricordato dal T.a.r. per il Lazio, sezione I-ter, con sentenza 7 luglio 2025, n. 13307.

 

La redazione PERK SOLUTION

Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli