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Nullo, per mancanza di causa, l’impegno di una società a versare al comune un canone annuo determinato in base agli introiti realizzati

È nulla, per mancanza di causa, la clausola di convenzione stipulata tra un comune ed una società di produzione di energie rinnovabili che imponga a quest’ultima di versare all’ente locale una somma pari ad una percentuale dell’importo, al netto dell’IVA, del totale degli introiti percepiti e fatturati annualmente per la produzione di energia elettrica. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6161 del 14 luglio 2025.

Sottolinea la Sezione che la convenzione stipulata tra un comune ed una società di produzione di energie rinnovabili rientra tra gli accordi di cui all’art. 11 della l. n. 241 del 1990, sicché ad essa si applicano i principi fissati dagli artt. 1325 n. 2 c.c., in forza del quale ogni spostamento patrimoniale deve avere una causa giustificatrice, e 1322, comma 2, c.c., in forza del quale i contratti atipici devono essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Di conseguenza, è nulla, per mancanza di causa, la clausola che impone alla società la corresponsione di una somma corrispondente al 7,5% dell’importo, al netto dell’IVA, del totale degli introiti percepiti e fatturati annualmente dalla società per la produzione di energia elettrica; tale corresponsione, infatti, non è supportata da un’adeguata giustificazione, non rinvenibile nell’unico obbligo che il comune ha assunto nella predetta convenzione ovvero “a non compiere alcuna attività che possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione alla gestione alla manutenzione ed al funzionamento dell’impianto”. Tale obbligo deve infatti già ritenersi imposto al comune in forza dei principi generali di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990.

 

La redazione PERK SOLUTION

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