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Misura dell’indennità da corrispondere al vicesindaco, durante il periodo di supplenza del sindaco sospeso dal prefetto

Con la deliberazione n. 294/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia ha fornito risposta ad una richiesta di parere  volta ad appurare se il Vicesindaco di un Comune, chiamato ad esercitare le funzioni vicarie con piena responsabilità della gestione amministrativa dell’Ente, a seguito della sospensione del Sindaco da parte della Prefettura, possa beneficiare dell’indennità nella misura stabilita per il Sindaco.

Secondo la Sezione, al Vicesindaco, nel periodo di esercizio delle funzioni vicarie a seguito della sospensione di diritto del Sindaco disposta dal Prefetto in seguito all’applicazione di una delle misure coercitive indicate dall’art. 11 del d.lgs. n. 235/2012, va corrisposta l’indennità nella misura percentuale stabilita dall’art. 4 del D.M. 4 aprile 2000 e s.m.i. e non quella prevista per il titolare della carica. In altri termini, anche quando il Vicesindaco assume la pienezza dei poteri del Sindaco, la sua indennità resta parametrata al 50% di quella del primo cittadino, come fissato dalla normativa secondaria.

La normativa non prevede alcuna deroga in caso di esercizio effettivo delle funzioni vicarie, anche se protratte per lungo tempo. L’indennità del Vicesindaco rimane quindi quella percentuale, indipendentemente dalla pienezza dei poteri esercitati. Il Collegio non ignora che altre Sezioni hanno espresso considerazioni di segno opposto (cfr. SRC Liguria n. 4/2021/PAR e SRC Campania n. 77/2025/PAR e n. 78/2025/PAR) e tuttavia non può discostarsi dall’indicazione univoca che si ricava dalla lettura delle norme che non fanno alcuna distinzione sotto il profilo della durata, ma neppure della gravosità dell’impegno, tra “assenza” e “impedimento temporaneo” e la “sospensione dall’esercizio della funzione” del sindaco.

Ritiene, quindi, il Collegio che, alla luce della natura dell’emolumento oggetto di disamina, del tutto slegata dall’effettivo e concreto esercizio delle relative funzioni vicarie, anche al ricorrere della specifica ipotesi impeditiva in rilievo (sospensione dalla carica del titolare ex art. 11 d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235) non possa riconoscersi in favore del sostituto l’indennità prevista per il titolare della carica sospeso, ma unicamente quella prevista e determinata nella misura del 50 per cento del Sindaco dalle disposizioni regolamentari sopra riportate.

 

La redazione PERK SOLUTION

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