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Manutenzione discarica, IVA ridotta solo se c’è un progetto di bonifica

Gli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza permanente di una discarica, nonché le ulteriori attività necessarie per la gestione/smaltimento del percolato durante le opere di capping, eseguiti da una società a partecipazione pubblica, possono fruire di una aliquota ridotta del 10 per cento solo se gli interventi rientrano in un più ampio progetto di bonifica debitamente approvato dalla competente autorità (da individuarsi ai sensi degli artt. 242 e 252 del D. Lgs. 152/06), finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé quali opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Diversamente, in mancanza del progetto di bonifica, questi interventi devono essere assoggetti all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 186 all’istanza di interpello presentata da una Società pubblica, costituita per provvedere alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti domestici e di quelli assimilabili. Nel caso di specie, la società istante riteneva di poter inquadrare gli interventi di manutenzione tra le opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 1, lettera c), della legge n.847 del 1964, tenuto conto dell’accezione prevista dall’articolo 266 del D. Lgs. 152/2006 e quindi di poter applicare l’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi stessi, così riepilogati:

1) rimodellamento morfologico e miglioramento prestazionale del capping per ridurre a una condizione sostenibile la gestione del percolato;

2) adeguamento del sistema di captazione del biogas;

3) adeguamento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche;

4) a tutte le “altre opere di urbanizzazione primaria e straordinaria necessarie alla messa in sicurezza del sito a condizione che risultino inserite all’interno del progetto di bonifica regolarmente approvato”.
Tesi avvalorata anche dal presupposto che l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata sarebbe un incentivo allo svolgimento delle prestazioni stesse a beneficio della salute pubblica. Inoltre, la società ha esibito il decreto, con il quale la Regione stanzia i fondi per la messa in sicurezza della discarica, con allegato il progetto della Società per la manutenzione straordinaria, preventivamente approvato dai Comuni interessati, peraltro suoi soci.
Di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate che osserva che l’aliquota IVA del 10 per cento sia applicabile alla costruzione e alla cessione di opere di urbanizzazione e non, di regola, anche ai relativi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (cfr. risoluzione 26 maggio 1998, n. 46/E; 26 luglio 1985, n. 397666; 1° giugno 1983, n. 354743). Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, occorre anche che i diversi interventi (i.e. opere, costruzioni e impianti) siano inseriti “all’interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità”, da individuarsi ai sensi degli artt. 242 e 252 del D. Lgs. 152/06 (cfr. risoluzione n. 247 del 2007 citata); condizioni che non sembrano trovare riscontro nel caso in esame.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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