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Lo schema di decreto sullo svincolo dell’avanzo vincolato da trasferimenti

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 19 aprile, ha reso il proprio parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, concernente le modalità applicative per lo svincolo delle quote del risultato di amministrazione 2022 degli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, già esaminato dalla Commissione Arconet, nella seduta del 15 febbraio scorso.

I commi 822-823 consentono a regioni ed enti locali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2022, le quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP, al fine di finanziare spese connesse con l’emergenza energetica.
Le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per tre finalità:
a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale;
b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;
c) contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche.
Le suddette somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui di cui sopra, devono essere comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

La redazione PERK SOLUTION