L’Unione Province d’Italia (UPI) ha pubblicato una nota di lettura sulle norme contenute nella legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) di interesse per le Province.
Come noto, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026, è il principale atto che definisce le risorse pubbliche e le regole contabili per l’anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028. Tra le disposizioni di interesse per province e città metropolitane evidenziamo la disposizione che riguarda la gestione dei fondi perequativi destinati a questi enti: la legge autorizza il Ministero dell’Economia e delle Finanze ad operare variazioni di bilancio tra i capitoli dello Stato che finanziano i fondi specifici per le province e quelli per le città metropolitane, istituiti dalla normativa precedente per sostenere l’esercizio delle funzioni fondamentali. Questo per garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse e adeguare l’assegnazione ai fabbisogni effettivi degli enti.
Si interviene anche sulla contabilizzazione dei contributi attribuiti a valere sui due fondi perequativi, chiarendo come debbano essere registrati nei bilanci degli enti. Tale norma mira a dare uniformità contabile e maggiore trasparenza nell’iscrizione delle risorse statali in entrata e della loro utilizzazione in spesa.
Sul fronte dei rapporti tra Stato e territori, la legge disciplina nuove modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica e delle risorse COVID-19 eccedenti nei bilanci degli enti: il Ministero dell’Interno può effettuare trattenute prioritarie sul fondo di solidarietà comunale o sul fondo sperimentale di riequilibrio, promuovendo così un processo di aggiustamento dei saldi senza ricorrere unicamente a misure straordinarie.
È prevista la deroga all’articolo 14 del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) disponendo che le Province possano trasferire risorse finanziarie proprie alle loro società in house che siano in fase di chiusura in esito al trasferimento di funzioni dalle Province ad altri enti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. La disposizione prevede che le risorse trasferite, a carico delle Province, non debbano superare le somme strettamente necessarie a pagare i debiti delle società in house che si sono verificati a causa del prolungamento temporale delle procedure di trasferimento delle funzioni delle Province
stesse agli enti subentranti. La disposizione illustra che tali trasferimenti sono finalizzati all’esclusivo pagamento dei debiti così determinatisi, allo scopo ultimo di procedere alla chiusura delle società stesse.






